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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 23509/2025

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso 18096-2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , in virtù di procura conferita in calce al ricorso , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elettopresso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – intimati – R.G.N.18096/2022 Cron.

Rep.

C.C. 29/4/2025 giurisdizione Fondo di garanzia e TFR.

Cessione d’azienda.

Deroga all’art. 2112 cod. civ. -2 - per la cassazione della sentenza n. 516 del 20 22 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 17 maggio 20 22 (R.G.N. 295/2021).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 29 aprile2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza n. 516 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo e depositata il 17 maggio 2022, che ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GianfrancoGriffo, volta a ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarata fallita.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società Reset, cessionaria del ramo d’azienda.

Difetta, dunque,un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del Fondo, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo.

Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato. 2.–L’INPS replica con controricorso . 3.–I signori [OSCURATO:PERSONA] e Gian franco Griffo non hanno svolto attività difensiva. -3 - 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bise 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001. 2.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. 3.– Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità , in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. 4.–Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo,ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, che ha scrutinato tematiche sovrapponibili. 5.– La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez.

I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio di cassazion e; compensa le spese. -4 - Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 18096-2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , in virtù di procura conferita in calce al ricorso , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elettopresso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – intimati – R.G.N.18096/2022 Cron. Rep. C.C. 29/4/2025 giurisdizione Fondo di garanzia e TFR. Cessione d’azienda. Deroga all’art. 2112 cod. civ. -2 - per la cassazione della sentenza n. 516 del 20 22 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 17 maggio 20 22 (R.G.N. 295/2021). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 29 aprile2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza n. 516 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo e depositata il 17 maggio 2022, che ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GianfrancoGriffo, volta a ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarata fallita. A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società Reset, cessionaria del ramo d’azienda. Difetta, dunque,un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del Fondo, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo. Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato. 2.–L’INPS replica con controricorso . 3.–I signori [OSCURATO:PERSONA] e Gian franco Griffo non hanno svolto attività difensiva. -3 - 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bise 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001. 2.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. 3.– Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità , in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. 4.–Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo,ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, che ha scrutinato tematiche sovrapponibili. 5.– La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio di cassazion e; compensa le spese. -4 - Così deciso in Roma, nell
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