CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 29217/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/1977,avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 09/12/2025.visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo condannava Francesco1.800,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 192, 256,comma 2, d. lgs. 152/2006, commesso in Palermo il 15/11/2020.2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia,proponevano distinti ricorsi per cassazione.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazioneall’articolo 192 e 256 d. lgs. 152/2006, sostenendo che, per effetto dellemodifiche normative via via intervenute (da ultimo, con il decreto c.d. «Terra deiprevisto dall’articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006.3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazionein riferimento all’articolo 192 cod. proc. pen e al d. lgs. 152/2006. Dalla visionedei filmati di videosorveglianza emerge con chiarezza che il soggetto che haabbandonato i rifiuti non era il [OSCURATO:PERSONA], circostanza confermata dai testi dipolizia municipale, che hanno chiarito di essere risaliti al [OSCURATO:PERSONA] solo dalla targadel veicolo.3.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge in relazione altrattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze3.4. Con il quarto motivo, deduce violazione dell’articolo 131-bis cod. pen..L’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto erastata esplicitamente richiesta dalla difesa, ma il Tribunale omette di pronunciarsisul punto.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il primo motivo, in cui si deduce l’erronea applicazione degli artt. 255 e256 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 cod. pen., è sostanzialmente equiparabile alprimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente aggiunge che difettava in capoallo stesso la qualifica di imprenditore, elemento costitutivo del reato, laddoveper la semplice persona fisica la violazione era sanzionata, all’epoca dei fatti,come illecito amministrativo.4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento alladeterminazione della pena e alla mancata applicazione della riduzioneconseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamental’esistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, assumendo che, a frontedella concessione delle attenuanti generiche, la pena non sarebbe stataconseguentemente ridotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta abolitio criminis, èmanifestamente infondato.2.1. Va in primo luogo rammentato che, fino al 10 agosto 2023, l’articolo255, comma 1, d. lgs. 152/2006, prevedeva che «fatto salvo quanto dispostodall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agliarticoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona odeposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punitocon la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Sel'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentatafino al doppio».L'art. 256, comma 2, citato, a sua volta stabiliva che le pene di cui alcomma 1 (che sanziona con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o conl'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro la gestione nonautorizzata dei rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a dueanni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro quella dirifiuti pericolosi) «si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti cheabbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettononelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo192, commi 1 e 2».Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, le due norme siponevano in rapporto di «specialità», in ragione delle peculiari qualifichesoggettive rivestite dai loro rispettivi destinatari che, nel secondo caso, possonoessere solo i «titolari di imprese o i responsabili di enti» (Sez. 3, n. 15234 del23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278853 - 01; Sez. 3, n. 5042 del 17/01/2012,Golfrè, Rv. 252131 - 01; Sez. 3, n. 33766 del 10/05/2007, Marlo, Rv. 238859 -01; Sez. 3, n. 42377 del 19/09/2003, Sfrappini, Rv. 226585 - 01).La disposizione penale trovava applicazione, inoltre, nel caso di soggettocomunque esercente, in fatto, attività di impresa, indipendentemente dallaqualifica formale dell’agente o della natura dell’attività medesima (Sez. 3, n.29076 del 05/04/2024, Brina, Rv. 286637 – 01; Sez. 3, n. 56275 del24/10/2017, Marcolini, Rv. 272356 – 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017,Saldutti, Rv. 270323 – 01).2.2. Successivamente, i l d. l. 105 del 2023 ha trasformato incontravvenzione la violazione amministrativa di cui all’art. 255/1 d. lgs.152/2006, ora punita con «l'ammenda da mille euro a diecimila euro» (mentre,se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio).Questa Corte ha successivamente precisato che, anche dopo latrasformazione dell’illecito amministrativo in contravvenzione, tra le duefattispecie continua a trovare applicazione il principio di specialità (Sez. 3, n.18046 del 18/01/2024, Palazzo, Rv. 286362 - 01).2.3. Il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con l. 3 ottobre 2025, n. 147,ha modificato l’articolo 255 del TUA, prevedendo, al comma 1, che «salvo che ilfatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degliarticoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona odeposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punitocon l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o ildeposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducentedel veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione dellapatente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al TitoloVI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».Il comma 1.1, di nuovo conio, stabilisce che «salvo che il fatto costituiscapiù grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano odepositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acquesuperficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1e 2, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremilaa ventisettemila euro».Va sul punto ribadito il principio già espresso da questa Sezione (Sez. 3, n.15687 del 09/04/2026, Tantulli, n.m.) secondo cui, se è vero che l'art. 256,comma 2, d. lgs. n. 152 del 2006, è stato abrogato dalla novella del 2025, èaltresì certo che la relativa condotta è oggi prevista - con identico contenuto -dal precedente art. 255, comma 1.1., anch'esso modificato dal d.l. n. 116/2025.Va pertanto confermato che, in tema di abbandono o deposito incontrollatodi rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra l’art. 255, comma 1.1 del d.lgs. 152/2006, come introdotto dal d.l. n. 116 del 2025, e l'art. 256, comma 2,del medesimo decreto, abrogato dal medesimo decreto-legge.Il solo profilo effettivamente modificato, invero, attiene al trattamentosanzionatorio: quanto ai rifiuti non pericolosi, come nella vicenda in esame, l'art.256, comma 2, prevedeva infatti la pena dell'arresto da tre mesi a un anno odell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, dunque inferiore aquella oggi vigente.Nessun pregiudizio, in concreto, è derivato al ricorrente, in quanto la corniceedittale considerata nella determinazione della pena è stata quella, piùfavorevole, dell'art. 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, antecedente alla novelladel 2025.3. Né, del resto, può ipotizzarsi che, nel caso di specie, la condottacontestata ai due imputati possa essere ricondotta alla ipotesi di cui al comma1.2 dell’articolo 255 d. lgs. 152/2006, secondo cui «salvo che il fatto costituiscareato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti,abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presentilungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria delpagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione ècommessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzioneamministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensidell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285».3.1. In primis, infatti, tale illecito è testualmente limitato al deposito oall’abbandono effettuati «in violazione dei regolamenti comunali adottati ai sensidell’art. 198 del d. lgs. 152/2006», il quale attribuisce ai Comuni la competenzaa disciplinare la gestione della raccolta differenziata, le modalità di conferimentoe raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza,efficacia, economicità e tutela igienico-sanitaria, stabilendo, tra le altre cose(comma 2): gli orari, le tipologie, le modalità di conferimento e più in generale ilsistema della differenziazione dei singoli componenti; gli obblighi dei cittadini e lesanzioni amministrative per il mancato rispetto delle disposizioni locali; i criteriper la raccolta differenziata e per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto.Pertanto, l’illecito amministrativo concerne, come osservato in dottrina, invia meramente esemplificativa, le ipotesi di conferimento errato, di mancatorispetto degli orari, di utilizzo improprio dei contenitori o di collocazione dei rifiutiin aree non servite dal sistema di raccolta, nonché in tutte le ipotesi di violazionedelle disposizioni sulla raccolta differenziata, nel rispetto dei principi chegovernano il corretto conferimento dei rifiuti urbani e non anche quella previstadalla norma penale, di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in generale.3.2. In secundis, proprio in relazione alla struttura stessa delle fattispecie, lapresenza della clausola di riserva determinata («salvo che il fatto costituiscareato») esclude l’applicazione del principio di specialità degli illecitiamministrativi ex art. 9 l. 689/1981 e attrae il rapporto tra la presentefattispecie e l’illecito di cui al comma 1.1 nell’alveo del concorso apparente dinorme, che deve essere risolto nel senso della ricorrenza dell’illecito penale incaso di presenza di elementi di sicuro rilievo penale, quali l’abbandono o depositoincontrollato di rifiuti «speciali» e in ogni caso in cui la condotta sia posta inessere (indipendentemente dal tipo di rifiuto) da parte di titolare di impresa oente (così, già in relazione al rapporto tra le fattispecie già previste dai commi 1e 2 dell’art. 256 d. lgs. 152/2006, Sez. 3, n. 18046 del 18/01/2024, Palazzo, Rv.286362 - 02).Va quindi affermato che:- in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali, ricorrel’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1. e non l’illecito amministrativodi cui al comma 1.2, indipendentemente dalla natura dell’attività o del soggettoresponsabile;- l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1 è collegato alla solaqualifica soggettiva dell'autore della condotta e non anche alla derivazione deirifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa; lo stesso risulta quindiintegrato ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano odepositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, maanche quelli di diversa provenienza o qualifica, come, ad esempio, i «rifiutiurbani».3.3. Nel caso in esame, agli imputati era contestata la condotta reiterata diabbandono, nell’esercizio di attività di impresa (ortofrutta), di rifiuti speciali nonpericolosi costituiti da cassette per la frutta, circostanze che, in punto di fatto,escludono radicalmente l’applicabilità dell’illecito amministrativo.Del pari, l’abbandono delle 4 sedie, così come dei rifiuti organici, configural’illecito penale in quanto posto in essere da titolare di impresa o ente (per iltramite di sottoposto).4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, per un verso, sifonda su elementi meramente fattuali, insuscettibili di nuova considerazione insede di legittimità, quali i filmati di videosorveglianza; per altro verso, sollecita aquesta Corte una non consentita rivalutazione delle prove.La sentenza evidenzia (pag. 4) come il fatto contestato (ossia l’abbandono dirifiuti speciali come le cassette di frutta) sia comprovato anche dagli esiti delsopralluogo presso l’attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA], ove sono stati rinvenuti gliautomezzi utilizzati per l’abbandono dei rifiuti, ancora carichi di cassette vuotericonducibili all’attività di vendita di ortofrutta; nella circostanza, presso talesede, venivano identificati entrambi gli imputati. La circostanza che,materialmente, sia stato il [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare l’abbandono ha consentito alTribunale di inferire, non irragionevolmente, la sussistenza di un rapporto dilavoro – almeno di fatto - tra questi e il [OSCURATO:PERSONA].Come evidenziato dal Procuratore generale, la censura difensiva si limita acontrapporre una diversa valutazione degli stessi dati fattuali, non consentita inquesta sede, senza individuare effettivi vuoti o manifeste illogicità dellamotivazione.Del pari manifestamente infondato è il rilievo relativo alla qualificazione dellacondotta, atteso che la sentenza descrive plurimi episodi di depositoincontrollato, anche al suolo, e ne esclude espressamente il carattere meramenteoccasionale, con motivazione congrua e coerente.5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.5.1. Quanto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, essa non aveva costituito oggetto delle conclusioni dell’imputato (v.pag. 3 della sentenza).Va in proposito ribadito che il giudice del merito non è tenuto a riconoscerele circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego,qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, nonpotendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimodella pena a quella di riconoscimento delle predette attenuanti (Sez. 3, n. 11539del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696 – 01;Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019,Rv. 276044 – 01; Sez. 7, n. 4814 del 27/01/2026, Seno, n.m.).5.2. In ogni caso, il Collegio evidenzia come, all’epoca dei fatti, l’articolo256, comma 2, d. lgs. 152/2006, richiamando quoad poenam il comma 1 dellamedesima disposizione, prevedeva come cornice edittale (in caso di rifiuti nonpericolosi), la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda daduemilaseicento euro a ventiseimila euro.La sentenza parte da una pena base pari a duemila euro di ammenda per ilprevisto per la pena pecuniaria anche in caso di applicazione delle circostanzeedittale avrebbe condotto a una pena di euro 1.742,00).Conseguentemente, sia la doglianza sulle attenuanti generiche che quellarelativa alla quantificazione della pena pecuniaria sono inammissibili permancanza di interesse, in quanto il ricorrente non potrebbe beneficiare di untrattamento sanzionatorio più favorevole, poiché quantificato al di sotto delminimo edittale.6. Il quarto motivo di ricorso, relativo all’articolo 131-bis cod. pen., èmanifestamente infondato.Questa Corte ritiene che, in tema di particolare tenuità del fatto, lamotivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la qualeil giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e ilgrado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., perstabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primogrado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 -02).La sentenza impugnata, pur non dedicando un’esplicita motivazione in puntodi particolare tenuità del fatto, offre un complessivo apparato argomentativoincompatibile con la stessa, valorizzando la pluralità delle condotte, la lororeiterazione, la quantità e tipologia dei rifiuti e il contesto imprenditoriale diprovenienza, così implicitamente escludendo la ricorrenza dei presupposti, inprimis la tenuità del fatto, necessari per l’applicazione della causa di nonpunibilità.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.7.1. Il primo motivo è inammissibile per le ragioni illustrate al par. 2.2: lasentenza ha ricostruito induttivamente la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], per cui la deduzione difensiva, che partedalla premessa logica che il [OSCURATO:PERSONA] agisse da solo, uti privatus, non siconfronta con la motivazione del provvedimento, difettando della necessariaspecificità.Pertanto, la deduzione secondo cui, all’epoca dei fatti (2020), la condotta delMangano (art. 255 comma 1) fosse sanzionata come mera violazioneamministrativa, è inconferente rispetto alla motivazione della sentenza, la qualeha ritenuto sussistere la provenienza dei rifiuti da attività di impresa.7.2. La seconda doglianza è inammissibile per le medesime ragioni espresseal par. 5.1: l’imputato, nelle sue conclusioni (come riportate in sentenza e noncontestate dal ricorrente), non aveva fatto espresso riferimento alle circostanzesotto del minimo edittale.8. In conclusione, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nellafattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento da parte deiricorrenti di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegioritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]