Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2020
ECLI:EU:T:2020:459
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0254_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(Causa T‑254/17)
«Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Diritto ad un ricorso effettivo – Parità delle armi – Obbligo di motivazione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Indizi sufficientemente seri – Indizi di partecipazione alle presunte infrazioni – Proporzionalità»
1.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Diritto a un ricorso effettivo – Sistema di mezzi di ricorso che soddisfano le condizioni di effettività, efficacia, certezza e termine ragionevole
(Artt. 263, 268, 277, 278 e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 157, § 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, §§ 1 e 4)
(v. punti 54-79)
2.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Possibilità per l’impresa interessata di avvalersi pienamente di tali diritti soltanto dopo l’invio della comunicazione degli addebiti – Obbligo per la Commissione di informare l’impresa dell’oggetto e dello scopo dell’accertamento al momento della prima misura adottata nei suoi confronti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20)
(v. punti 81-97)
3.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione nella decisione di accertamento di informazioni che evidenziano il possesso da parte della Commissione di indizi sufficientemente seri da far sospettare un’infrazione – Obbligo di divulgare tali indizi – Insussistenza
(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)
(v. punti 107-112, 120-125)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo d’indicare con precisione il periodo della presunta infrazione – Insussistenza
(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)
(v. punti 127-129)
5.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Decisione che ordina un accertamento – Rispetto del principio di proporzionalità – Durata dell’accertamento – Osservanza di un termine ragionevole – Valutazione a posteriori
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 52, §§ 1 e 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)
(v. punti 158-162)
6.
Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Produzione di prove dopo la scadenza del termine di risposta fissato da una misura di organizzazione del procedimento – Requisito di una valida giustificazione per il ritardo – Insussistenza – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, §§ 1 e 3)
(v. punti 175-183)
7.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Obbligo di detenzione da parte della Commissione di indizi sufficientemente seri che consentano di sospettare un’infrazione – Forma degli indizi che hanno giustificato la decisione d’accertamento – Assenza di avvio di un’indagine anteriore alla decisione di accertamento – Audizioni anteriori all’avvio dell’indagine – Obbligo di registrazione o di trascrizione formale di tali colloqui – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 19, § 1; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 3, §§ 1 e 3)
(v. punti 190-218)
8.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Obbligo di detenzione da parte della Commissione di indizi sufficientemente seri che consentano di sospettare un’infrazione – Autori degli indizi che hanno giustificato la decisione di accertamento – Fornitore avente stretti rapporti con i presunti autori dell’infrazione – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)
(v. punti 220-232)
9.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Obbligo di detenzione da parte della Commissione di indizi sufficientemente seri che consentano di sospettare un’infrazione – Tenore degli indizi che hanno giustificato la decisione di accertamento – Regime probatorio specifico delle pratiche concordate – Conseguenza – Soglia per riconoscere che la Commissione è in possesso di indizi sufficientemente seri inferiore a quella necessaria per constatare una pratica concordata
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)
(v. punti 233-242)
10.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Obbligo di detenzione da parte della Commissione di indizi sufficientemente seri che consentano di sospettare un’infrazione – Tenore degli indizi che hanno giustificato la decisione di accertamento – Scambio di informazioni tra concorrenti – Informazioni pubbliche – Assenza di indizi sufficientemente seri – Violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)
(v. punti 264-281)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1056 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina alla ricorrente nonché a tutte le società direttamente o indirettamente controllate da essa di sottoporsi ad un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (procedimento AT.40466 — Tute 1).
Dispositivo
1)
L’articolo 1, lettera b), della decisione C(2017) 1056 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina all’[OSCURATO:PERSONA] nonché a tutte le società direttamente o indirettamente controllate da essa di sottoporsi ad un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (procedimento AT.40466 — Tute 1), è annullato.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
L’[OSCURATO:PERSONA], la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.