Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:223
Testo integrale del provvedimento
62025TO0654_INF
Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 marzo 2026 –
Stoyanov/Consiglio
(Causa T‑654/25 R)
«Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Adozione dell’euro da parte della Bulgaria il 1
o
gennaio 2026 – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Violazione dei requisiti formali – Irricevibilità»
1.
Procedimento sommario – Requisiti di forma – Presentazione delle domande – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Spiegazione insufficiente dei motivi che configurano un fumus boni iuris – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità
[Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d), e 156, §§ 4 e 5]
(v. punto 9)
2.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti
[Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d), e 156, §§ 4 e 5]
(v. punti 10‑12)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Onere della prova – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria dell’impresa
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 4 e 5)
(v. punto 15)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.