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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34264/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva del ricorrente, di replica alle conclusioni delProcuratore generale;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 4 dicembre 2025, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza del Tribunale di Latina del 6 aprile 2022 che avevaritenuto l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 7 della leggen. 895 del 1967 in relazione alla detenzione di una pistola a tamburo marcaErrasti e di una pistola a tamburo matricola n. 28630, nonché della fattispeciecontravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen. con riferimento alla detenzione dipolvere da sparo, condannandolo alla pena complessiva di un anno e due mesi direclusione ed euro 3.300 di multa, previa esclusione della recidiva contestata.Ricostruiva i fatti in modo conforme alla sentenza di primo grado, riferendoche, nel corso della perquisizione effettuata in un’area semiabbandonata, untempo adibita a campeggio, ove, in un edificio fatiscente privo di utenze,dimorava l’odierno imputato, erano state rinvenute, tra le altre, le armi e lapolvere da sparo indicate nell’imputazione.

Gli accertamenti svolti sulle pistole insequestro, consistenti nella c.d.

“prova in bianco”, ovvero nell’armare la pistola enel provocare lo scatto del meccanismo di sparo senza inserire i lmunizionamento, a causa della irreperibilità in commercio delle cartucce delcalibro corrispondente, avevano evidenziato il loro funzionamento; d’altro canto,la verifica sulla polvere da sparo, effettuata su una porzione di quella insequestro, aveva evidenziato che la stessa era in grado di incendiarsi e diprovocare un’onda di pressione, benché ridotta rispetto alla astratta potenzialitàdel materiale esplodente.Tanto premesso, riteneva infondate le censure difensive, osservando che: laconsulenza di parte in ordine alla efficienza delle armi non era idonea a superarele conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico del Pubblico ministero, inquanto quello della difesa non aveva proceduto all’esame diretto delle armi e inquanto le munizioni, pur non presenti in commercio, potevano essereappositamente realizzate; quanto alla polvere da sparo, osservava che puressendo risultata ridotta la potenzialità esplosiva, tuttavia era risultata in gradodi incendiarsi, sicché la sua detenzione poteva essere ricondotta all’ipotesi mitiordi cui all’art. 678 cod. pen., essendo riconducibile al novero delle materieesplodenti, piuttosto che a quello degli esplosivi.

Riteneva, inoltre, di doverconfermare il rigetto della istanza di non procedibilità ex art. 131-bis cod. pen.,alla luce del “negativo profilo personologico” nonché “dell’imponente quantità dimateriale come polvere da sparo, cartucce, bossoli, insieme alle armi e a lorocomponenti”, che, nel loro complesso, non potevano ritenersi di offensivitàparticolarmente lieve.

Confermava anche la pena inflitta, in quanto prossima alminimo edittale, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche inassenza di elementi positivamente valutabili.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando sei motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 per avere la Corte di appellodisatteso il principio espresso da questa Corte con la sentenza della Sez.1, n. 30367 del 31/03/2023, n.m., che aveva ritenuto l’inefficienza totaledelle armi il cui munizionamento non fosse reperibile in commercio e nonfosse disponibile da lungo tempo.

Nel caso in esame, il consulente delPubblico ministero aveva evidenziato che il meccanismo della pistolamarca Errasti era funzionante, ma il munizionamento non reperibile incommercio, sicché, nella prospettazione difensiva, deve escludersi che ladetenzione delle armi integri un pericolo concreto.

Quanto alla pistolamatricola n. 28630, evidenzia che l’arma era in pessimo stato diconservazione e che, già nel 1976, era stata qualificata come un“simulacro d’arma”.

Aggiunge che le prove eseguite dal consulente delPubblico ministero erano insufficienti ed incomplete in quanto la c.d.“prova in bianco” non assicurava la tenuta dell’arma con cartucciaoriginale e il transito del proiettile lungo la canna, quanto alla pistolaErrasti, mentre l’altra presentava un tale stato di conservazione daescluderne l’utilizzo.Sulla base di tali emergenze, ritiene che la motivazione addotta dallaCorte sia contraddittoria in quanto la necessità di fabbricareappositamente il munizionamento per la pistola Errasti esclude lapericolosità della sua detenzione, non essendo concretamente utilizzabileed osserva che la realizzazione domestica delle munizioni richiedecompetenze balistiche, disponibilità di materiale, attrezzature specifiche,prove di funzionamento che esulano dalle competenze e possibilità di unsoggetto privato.2.2.

Con il secondo motivo censura la decisione perché assunta inviolazione del D.M. 14 aprile 1982 (Regolamento per la disciplina dellearmi antiche, artistiche o rare di importanza storica) nonché sulla base dimotivazione contraddittoria, avendo considerato le due pistole di “raraimportanza storica” sulla base della sola epoca di fabbricazione.Rappresenta che, al contrario, mancano i presupposti necessari perconsiderare le due pistole come armi storiche o come armi antiche aisensi dell’art. 6, ultimo capoverso, del decreto ministeriale citato, e che lasentenza non si è confrontata con tale censura difensiva, pervenendo adaffermare, con motivazione apparente, che la valenza storica dipendedall’epoca di realizzazione.

Evidenzia che ove, invece, fossero stateconsiderate armi comuni da sparo, in ragione della loro inutilizzabilità einidoneità offensiva, la Corte avrebbe dovuto escludere la fattispecie direato contestata, mentre, nonostante specifico motivo di impugnazione, laCorte territoriale non si era confrontata con le argomentazioni tecnichedella difesa.2.3.

Con il terzo motivo censura la sentenza per avereritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 678 cod. pen. nonostantele prove volte a verificare la capacità esplodente fossero insufficienti edapprossimative [perché la prova è stata effettuata solo su una parte dellapolvere rinvenuta (quella derivante da sbossolamento), in modoartigianale, senza la necessaria misurazione mediante cannamanometrica] e nonostante le pessime modalità di conservazione delmateriale pirico in luogo con alta percentuale di umidità, così esprimendouna motivazione anche contraddittoria laddove, pur avendo affermato chela polvere da sparo aveva perso buona parte della propria efficienza, era,tuttavia, ancora pericolosa.2.4.

Con il quarto motivo, censura la decisione per avereescluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen., con motivazione meramente apparente, nonostante esplicitomotivo di appello e nonostante l’offensività della condotta possa ritenersiparticolarmente tenue, tenuto conto: della modalità della condotta(detenzione statica, senza finalità criminosa), dell’esiguità del pericolo inragione della vetustà delle armi e della irreperibilità del munizionamentononché della concreta inutilizzabilità dell’esplosivo, della personalitàdell’imputato (di anni 77 al momento del fatto), detentore delle armi perfinalità di collezionismo, della non abitualità della condotta e per averereso sul punto una motivazione apparente.2.5.

Con il quinto motivo lamenta che, con motivazioneapparente, la Corte abbia negato la concessione delle circostanze(età, assenza di precedenti specifici recenti, natura del reato, assenza dipericolo concreto, modalità della condotta, comportamento processuale),specificamente dedotti dalla difesa e in contraddizione con l’esclusionedella recidiva.2.6.

Con il sesto motivo, infine, lamenta che la Corte diappello non abbia preso in considerazione la perizia balistica redatta nel1985 in altro procedimento penale avanti il Tribunale di Latina, che avevaevidenziato che le armi, incluse quelle oggi in esame, non potevanocostituire armi comuni da sparo trattandosi di rottami arrugginiti e non incondizione di sparare; che il ricorrente, nel 1977, aveva denunciato ladetenzione di dette armi a scopo di collezione; che egli era statoautorizzato nel 1976 a detenere armi, tra le quali quelle in oggetto; che ilTar del Lazio, con sentenza del 27 maggio 2014, aveva annullato ildecreto del Prefetto di Latina del 21.3.2012, con il quale era stato fattodivieto di detenere le armi.

Evidenzia che la decisione oggi impugnata sipone in contrasto con il giudicato amministrativo, il quale aveva accertatoche le armi avevano un valore esclusivamente collezionistico e presentagravi deficit motivazionali con riferimento alla rilevanza delladocumentazione prodotta e relativa ai procedimenti menzionati, dai qualisi accertava l’inefficienza delle armi già nel 1985, il possesso diautorizzazione amministrativa, l’esclusione di finalità criminosa, la buonafede dell’imputato.

Lamenta, inoltre, che la Corte non avesse acquisito ladocumentazione menzionata.Conclude, quindi, chiedendo: in via principale, l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata; in subordine, l’annullamento con rinvioper procedere ad acquisire la documentazione menzionata al punto 6),per disporre nuova perizia balistica d’ufficio nonché per superare i vizi dimotivazione in relazione a tutti i profili evidenziati; in via ulteriormentesubordinata, annullare con rinvio limitatamente al trattamentosanzionatorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.4.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusionidel Procuratore generale, con la quale sostanzialmente ribadisce leargomentazioni del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quantodi ragione.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1.Deve premettersi che «Ai fini della configurabilità di un'armacome tale, è necessario che essa non risulti totalmente e assolutamenteinefficiente, poiché solo in tal caso viene a mancare quella situazione dipericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituiscela "ratio" della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale diarmi.

Ne consegue che l'arma non perde tale qualità qualora, pur essendoguasta o priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile conpezzi di ricambio o anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzioriginali» (Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Rv. 240677 – 01).

Lagiurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che la condotta didetenzione di armi si riferisce a tutti quegli oggetti che, pur se in ipotesiguasti o mancanti di pezzi anche essenziali, siano riparabili, ovenecessario, anche con altri accorgimenti in caso di mancanza dei pezzioriginali, mentre soltanto nel caso di strumenti totalmente oassolutamente inefficienti all'uso per impossibilità di reperire i pezzi diricambio ovvero di altri diversi accorgimenti che possano renderli efficientidopo una riparazione anche elaborata o derivante da assemblaggio dialtre armi non funzionanti autonomamente, viene a mancare quellasituazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità checostituisce la "ratio" della disciplina vigente in tema di detenzione di armi(v., per tutte, Cass. sez. 1^, n. 1289 del 1996, Rv. 206928; Rv. 182291;Rv. 200412; Rv. 218773).

D'altronde l'art. 2 della legge n. 895 del 1967,come sostituito dalla legge n. 497 del 14 ottobre 1974, n. 497, prevedecome reato la detenzione non solo delle armi, ma anche di parte di essecomplesso inutilizzabili, rendano peraltro possibile il recupero da esse dipezzi di ricambio.

Quanto esposto deve ritenersi valevole anche per ilmunizionamento.

La circostanza che un determinato tipo di munizioni nonsia reperibile in commercio non costituisce argomento idoneo adescludere la pericolosità dell’arma, laddove le munizioni, sia possibilepredisporle, sia pure con una operazione elaborata.

Tale tesi non è negatadalla sentenza invocata dalla parte ricorrente, ovvero quella della Sez. 1,n. 30367 del 31.3.2023, la quale, a ben vedere, non esprime il principioinvocato.

Per chiarezza si riporta la motivazione nella parte di interesse:«...Il fatto è stato ricondotto entro tale alveo normativo, in forzadell'espressa affermazione che l'arma (un revolver calibro 10,4 mmmodello 1861 e prodotta in epoca antecedente al 1924, ad azione singolae con telaio completamente aperto, adottato come arma d'ordinanza daiCarabinieri Reali nel neonato Regno d'Italia) - sebbene astrattamentefunzionante - non fosse concretamente in grado di esplodere colpi.

Lecartucce originariamente adoperate per il funzionamento di tale arma,stando a quanto accertato durante il processo di merito, non vengonoormai prodotte da lungo tempo, per cui non sono più disponibili.

Laddovesi fossero assemblate, con i materiali in commercio, delle nuove cartuccead hoc, parimenti non sarebbe stato possibile esplodere dei colpimediante la sopra menzionata arma.

Se ne desume la completa edirreversibile inefficienza della pistola incriminata, in relazione all'uso lesivoal quale essa era inizialmente deputata».

La lettura completa dellamotivazione sul punto evidenzia, quindi, che l’inefficienza dell’arma èstata desunta non tanto dalla impossibilità di reperire in commercio ilmunizionamento, quanto dal fatto che l’arma non “fosse in concreto ingrado di esplodere colpi”, tanto che, così come nella sentenza oggiimpugnata, si fa riferimento alla possibilità di predisporre idoneomunizionamento.Con riferimento alla insufficienza della prova c.d. in bianco, questaCorte ha affermato che «La natura di arma dell’oggetto in possessodell’imputato e l’efficienza della stessa possono essere desunte daqualsiasi mezzo di prova – specifica o generica, diretta o indiretta – e ilrelativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisceapprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità» (Sez. 1, n.46890 del 18/10/2019, Rv. 277237-01).

Nel caso in esame, il consulentetecnico del Pubblico ministero ha verificato il funzionamento dellameccanica dell’arma, pur non avendo esploso il proiettile, sicché, inmancanza di specifici e diversi elementi in contrasto, le armi possonoritenersi efficienti.

Il consulente della difesa non ha potuto fornireelementi specifici idonei a contrastare le conclusioni del consulente delPubblico ministero, avendo formulato una censura di metodo, più che dimerito, senza, tuttavia, chiarire cosa conseguirebbe, in concreto,dall’utilizzo del metodo suggerito e come questo sarebbe idoneo a inficiarele conclusioni del consulente della pubblica accusa.Alla luce di quanto esposto deve ritenersi infondata anche la censurarelativa all’erronea valutazione della condotta come integrante lafattispecie di pericolo sanzionata dalla norma incriminatrice.

«La natura diun'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non siasussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risultiobiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperirepezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità» (Sez. 1, n. 18218del 06/03/2019, Rv. 275465 – 01).

Nel caso di specie, una volta accertatoil funzionamento del meccanismo di sparo e ritenuta la astratta possibilitàdi predisporre un munizionamento ad hoc, deve ritenersi che il pericoloche la norma intende fronteggiare sussista.2.2 Il secondo motivo, relativo alla qualificazione delle armi inquestione, come “di rara importanza storica” è inammissibile.

Sul punto,deve rilevarsi che la sentenza di primo grado riteneva che la qualificazionedell’arma come storica non incidesse, comunque, sulla potenzialefunzionalità del revolver “perfettamente intatto dal punto di vistameccanico, dove il relativo munizionamento fosse appositamenterealizzato”.

Il tema della qualificazione delle armi come di importanzastorica veniva ripreso nell’atto di appello, ma senza far da questodiscendere alcuna conseguenza, essendosi la censura incentrata sullainidoneità delle prove espletate dal consulente tecnico a verificarel’effettiva offensività delle armi.

Conseguentemente, la sentenza oggiimpugnata, non trattava specificamente il punto in quanto non integranteun autonomo motivo di impugnazione.

Il motivo viene ripreso in questasede, ribadendo che le armi in questione non sono qualificabili come armidi rara importanza storica.

Anche nel ricorso, tuttavia, non si dà contodelle ragioni per le quali la qualificazione dell’arma dovrebbe influire sullaconfigurabilità del reato alla luce di quanto sopra esposto in ordine alfunzionamento delle armi.

Ciò posto, si osserva che la circostanza che ilmotivo non sia stato specificamente proposto in sede di appello nonché lagenericità con la quale lo stesso viene oggi prospettato, rende il motivoinammissibile.

Si è affermato, con principio consolidato, che non sono«[...] "deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbianocostituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che insede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato conriferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "apriori" un inevitabile difetto di motivazione per essere statointenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello [...]".

"[I]lparametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineatodall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita unprincipio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione dellacognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi -contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione(art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) -sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnataed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche alricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve infatti essere lettain correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cuiprevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettatenei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce laproponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata inappello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di unannullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, inrelazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione delgiudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile inanticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza conriguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito dellaverifica giurisdizionale» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306-01).Il disposto di cui all'art. 606 co. 3 del codice di rito spiega lasua efficacia nel caso concreto posto che l’argomento in sede di appelloera stato enunciato, ma in modo del tutto aspecifico e senza trarneconseguenze in ordine alla configurabilità del reato, sicché deve ritenersiche il motivo non fosse stato proposto, il che determina l’inammissibilitàdello stesso in questa sede.3.

Con il terzo motivo, la difesa censura la decisione per avereritenuto materiale esplodente la polvere da sparo rinvenuta sulla base diuna prova insufficiente.

Sul punto, si osserva che questa Corte ha ritenutoche «Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod.pen. rientrano le sostanze prive di potenzialità micidiale sia per lastruttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo inveceessere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegaledetenzione è sanzionata dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497 - lesostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loromicidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effettodistruttivo [...]» (Sez. 1, n. 35603 del 21/10/2025, Rv. 288775 – 01).Nella menzionata sentenza, si sono altresì richiamati precedenti arresti diquesta Corte, secondo i quali «in tema di armi e materie esplodenti,l'ambito di applicabilità dell'art.678 cod. pen. è limitato - oltre ad alcuneipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsionesotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggettole materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto,non presentino il carattere della "micidialità"; quest'ultimo carattere èinsito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da queicomposti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricatie manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti odirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente comeesplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando nonsi tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamentestudiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti,bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui ildetentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva»(Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Rv. 208255 – 01).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione di tali principi.

Ha osservato che, benché il materialemostrasse una sensibile riduzione della propria attitudine esplosiva,tuttavia la prova compiuta su una porzione dell’esplosivo in sequestroaveva consentito di accertare che la polvere era in grado di incendiarsi edi provocare una pressione.

Ne consegue che la qualificazione giuridicacontenuta nella sentenza impugnata deve considerarsi corretta.

Lo statodi conservazione della polvere, infatti, pur avendo ridotto la caricaesplosiva del materiale, si da escluderne il carattere di micidialità, hatuttavia lasciato mantenere una carica esplosiva che consente diricondurre la fattispecie alla contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen.Anche in tal caso, peraltro, la consulenza della difesa si è limitata ad unacensura di metodo, senza fornire elementi concreti dai quali desumere latotale inoffensività delle polveri in contrasto con quanto sperimentato.Sotto tale profilo, quindi, la questione relativa alla inadeguatezza delleprove tecniche espletate è inidonea ad inficiare l’argomentazione sullaquale è fondata la condanna.3.

Il sesto motivo di ricorso, in quanto logicamente prioritario, vienetrattato prima dei motivi di cui ai punti 4) e 5).

Il motivo e ladocumentazione prodotta a corredo sono inammissibili.

L’esame dellasentenza di primo grado evidenzia che il tema non era stato prospettatodalla difesa in quella sede.

D’altro canto, la questione non risulta neancheproposta con i motivi di appello, nei quali nessun riferimento viene fatto alprecedente giudizio, all’accertamento tecnico effettuato in quella sede, néalle denunce delle armi.

La questione viene proposta, per la prima volta,in questa sede.

Deve, pertanto, richiamarsi quanto già esposto alprecedente punto

2.2. in ordine alla non deducibilità per la prima voltacon il ricorso per cassazione delle questioni che non abbiano costituitooggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede dilegittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad unpunto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabiledifetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto allacognizione del giudice di appello(Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv.270316-01).Parimenti inammissibile è la produzione dei documenti allegati alricorso.

«Nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione didocumenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi digiudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens",di cause estintive o di disposizioni più favorevoli [...] (Sez. 3, n. 20068del 15/04/2025, Rv. 288064-01).

Ciò in quanto la Corte di cassazione nondeve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circala esistenza della motivazione e della sua logicità, salvo le eccezioni sopraenunciate, non ricorrenti nel caso di specie.

La produzione documentale è,quindi, inammissibile in questa sede.4.

Fondato è, invece, il motivo di ricorso relativo alla causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Si osserva che la sentenza hamotivato il diniego sulla base del profilo “personologico” dell’imputato edel quantitativo delle armi rinvenute.

La motivazione, nella sua estremasinteticità, non è puntuale e sufficientemente esplicativa, non chiarendocosa si intenda per profilo personologico, tenuto anche conto del fatto chela recidiva è stata esclusa.

D’altro canto, la motivazione non spiegaperché la quantità di armi e del materiale esplosivo è stata ritenutaprevalente sulle condizioni delle stesse e sulla loro capacità offensiva inconcreto.

Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza deve essere annullatacon rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché riesaminila vicenda sotto il profilo evidenziato, colmando le lacune motivazionali.Gli ulteriori motivi di ricorso attinenti alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche e, quindi, al trattamento sanzionatorio,rimangono assorbiti dall’accoglimento di quello relativo alla causa di nonpunibilità, prioritario in ordine logico.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cuiall'art. 131 bis cp con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva del ricorrente, di replica alle conclusioni delProcuratore generale;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 dicembre 2025, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza del Tribunale di Latina del 6 aprile 2022 che avevaritenuto l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 7 della leggen. 895 del 1967 in relazione alla detenzione di una pistola a tamburo marcaErrasti e di una pistola a tamburo matricola n. 28630, nonché della fattispeciecontravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen. con riferimento alla detenzione dipolvere da sparo, condannandolo alla pena complessiva di un anno e due mesi direclusione ed euro 3.300 di multa, previa esclusione della recidiva contestata.Ricostruiva i fatti in modo conforme alla sentenza di primo grado, riferendoche, nel corso della perquisizione effettuata in un’area semiabbandonata, untempo adibita a campeggio, ove, in un edificio fatiscente privo di utenze,dimorava l’odierno imputato, erano state rinvenute, tra le altre, le armi e lapolvere da sparo indicate nell’imputazione. Gli accertamenti svolti sulle pistole insequestro, consistenti nella c.d. “prova in bianco”, ovvero nell’armare la pistola enel provocare lo scatto del meccanismo di sparo senza inserire i lmunizionamento, a causa della irreperibilità in commercio delle cartucce delcalibro corrispondente, avevano evidenziato il loro funzionamento; d’altro canto,la verifica sulla polvere da sparo, effettuata su una porzione di quella insequestro, aveva evidenziato che la stessa era in grado di incendiarsi e diprovocare un’onda di pressione, benché ridotta rispetto alla astratta potenzialitàdel materiale esplodente.Tanto premesso, riteneva infondate le censure difensive, osservando che: laconsulenza di parte in ordine alla efficienza delle armi non era idonea a superarele conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico del Pubblico ministero, inquanto quello della difesa non aveva proceduto all’esame diretto delle armi e inquanto le munizioni, pur non presenti in commercio, potevano essereappositamente realizzate; quanto alla polvere da sparo, osservava che puressendo risultata ridotta la potenzialità esplosiva, tuttavia era risultata in gradodi incendiarsi, sicché la sua detenzione poteva essere ricondotta all’ipotesi mitiordi cui all’art. 678 cod. pen., essendo riconducibile al novero delle materieesplodenti, piuttosto che a quello degli esplosivi. Riteneva, inoltre, di doverconfermare il rigetto della istanza di non procedibilità ex art. 131-bis cod. pen.,alla luce del “negativo profilo personologico” nonché “dell’imponente quantità dimateriale come polvere da sparo, cartucce, bossoli, insieme alle armi e a lorocomponenti”, che, nel loro complesso, non potevano ritenersi di offensivitàparticolarmente lieve. Confermava anche la pena inflitta, in quanto prossima alminimo edittale, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche inassenza di elementi positivamente valutabili.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando sei motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 per avere la Corte di appellodisatteso il principio espresso da questa Corte con la sentenza della Sez.1, n. 30367 del 31/03/2023, n.m., che aveva ritenuto l’inefficienza totaledelle armi il cui munizionamento non fosse reperibile in commercio e nonfosse disponibile da lungo tempo. Nel caso in esame, il consulente delPubblico ministero aveva evidenziato che il meccanismo della pistolamarca Errasti era funzionante, ma il munizionamento non reperibile incommercio, sicché, nella prospettazione difensiva, deve escludersi che ladetenzione delle armi integri un pericolo concreto. Quanto alla pistolamatricola n. 28630, evidenzia che l’arma era in pessimo stato diconservazione e che, già nel 1976, era stata qualificata come un“simulacro d’arma”. Aggiunge che le prove eseguite dal consulente delPubblico ministero erano insufficienti ed incomplete in quanto la c.d.“prova in bianco” non assicurava la tenuta dell’arma con cartucciaoriginale e il transito del proiettile lungo la canna, quanto alla pistolaErrasti, mentre l’altra presentava un tale stato di conservazione daescluderne l’utilizzo.Sulla base di tali emergenze, ritiene che la motivazione addotta dallaCorte sia contraddittoria in quanto la necessità di fabbricareappositamente il munizionamento per la pistola Errasti esclude lapericolosità della sua detenzione, non essendo concretamente utilizzabileed osserva che la realizzazione domestica delle munizioni richiedecompetenze balistiche, disponibilità di materiale, attrezzature specifiche,prove di funzionamento che esulano dalle competenze e possibilità di unsoggetto privato.2.2. Con il secondo motivo censura la decisione perché assunta inviolazione del D.M. 14 aprile 1982 (Regolamento per la disciplina dellearmi antiche, artistiche o rare di importanza storica) nonché sulla base dimotivazione contraddittoria, avendo considerato le due pistole di “raraimportanza storica” sulla base della sola epoca di fabbricazione.Rappresenta che, al contrario, mancano i presupposti necessari perconsiderare le due pistole come armi storiche o come armi antiche aisensi dell’art. 6, ultimo capoverso, del decreto ministeriale citato, e che lasentenza non si è confrontata con tale censura difensiva, pervenendo adaffermare, con motivazione apparente, che la valenza storica dipendedall’epoca di realizzazione. Evidenzia che ove, invece, fossero stateconsiderate armi comuni da sparo, in ragione della loro inutilizzabilità einidoneità offensiva, la Corte avrebbe dovuto escludere la fattispecie direato contestata, mentre, nonostante specifico motivo di impugnazione, laCorte territoriale non si era confrontata con le argomentazioni tecnichedella difesa.2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza per avereritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 678 cod. pen. nonostantele prove volte a verificare la capacità esplodente fossero insufficienti edapprossimative [perché la prova è stata effettuata solo su una parte dellapolvere rinvenuta (quella derivante da sbossolamento), in modoartigianale, senza la necessaria misurazione mediante cannamanometrica] e nonostante le pessime modalità di conservazione delmateriale pirico in luogo con alta percentuale di umidità, così esprimendouna motivazione anche contraddittoria laddove, pur avendo affermato chela polvere da sparo aveva perso buona parte della propria efficienza, era,tuttavia, ancora pericolosa.2.4. Con il quarto motivo, censura la decisione per avereescluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen., con motivazione meramente apparente, nonostante esplicitomotivo di appello e nonostante l’offensività della condotta possa ritenersiparticolarmente tenue, tenuto conto: della modalità della condotta(detenzione statica, senza finalità criminosa), dell’esiguità del pericolo inragione della vetustà delle armi e della irreperibilità del munizionamentononché della concreta inutilizzabilità dell’esplosivo, della personalitàdell’imputato (di anni 77 al momento del fatto), detentore delle armi perfinalità di collezionismo, della non abitualità della condotta e per averereso sul punto una motivazione apparente.2.5. Con il quinto motivo lamenta che, con motivazioneapparente, la Corte abbia negato la concessione delle circostanze(età, assenza di precedenti specifici recenti, natura del reato, assenza dipericolo concreto, modalità della condotta, comportamento processuale),specificamente dedotti dalla difesa e in contraddizione con l’esclusionedella recidiva.2.6. Con il sesto motivo, infine, lamenta che la Corte diappello non abbia preso in considerazione la perizia balistica redatta nel1985 in altro procedimento penale avanti il Tribunale di Latina, che avevaevidenziato che le armi, incluse quelle oggi in esame, non potevanocostituire armi comuni da sparo trattandosi di rottami arrugginiti e non incondizione di sparare; che il ricorrente, nel 1977, aveva denunciato ladetenzione di dette armi a scopo di collezione; che egli era statoautorizzato nel 1976 a detenere armi, tra le quali quelle in oggetto; che ilTar del Lazio, con sentenza del 27 maggio 2014, aveva annullato ildecreto del Prefetto di Latina del 21.3.2012, con il quale era stato fattodivieto di detenere le armi. Evidenzia che la decisione oggi impugnata sipone in contrasto con il giudicato amministrativo, il quale aveva accertatoche le armi avevano un valore esclusivamente collezionistico e presentagravi deficit motivazionali con riferimento alla rilevanza delladocumentazione prodotta e relativa ai procedimenti menzionati, dai qualisi accertava l’inefficienza delle armi già nel 1985, il possesso diautorizzazione amministrativa, l’esclusione di finalità criminosa, la buonafede dell’imputato. Lamenta, inoltre, che la Corte non avesse acquisito ladocumentazione menzionata.Conclude, quindi, chiedendo: in via principale, l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata; in subordine, l’annullamento con rinvioper procedere ad acquisire la documentazione menzionata al punto 6),per disporre nuova perizia balistica d’ufficio nonché per superare i vizi dimotivazione in relazione a tutti i profili evidenziati; in via ulteriormentesubordinata, annullare con rinvio limitatamente al trattamentosanzionatorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusionidel Procuratore generale, con la quale sostanzialmente ribadisce leargomentazioni del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quantodi ragione.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1.Deve premettersi che «Ai fini della configurabilità di un'armacome tale, è necessario che essa non risulti totalmente e assolutamenteinefficiente, poiché solo in tal caso viene a mancare quella situazione dipericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituiscela "ratio" della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale diarmi. Ne consegue che l'arma non perde tale qualità qualora, pur essendoguasta o priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile conpezzi di ricambio o anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzioriginali» (Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Rv. 240677 – 01). Lagiurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che la condotta didetenzione di armi si riferisce a tutti quegli oggetti che, pur se in ipotesiguasti o mancanti di pezzi anche essenziali, siano riparabili, ovenecessario, anche con altri accorgimenti in caso di mancanza dei pezzioriginali, mentre soltanto nel caso di strumenti totalmente oassolutamente inefficienti all'uso per impossibilità di reperire i pezzi diricambio ovvero di altri diversi accorgimenti che possano renderli efficientidopo una riparazione anche elaborata o derivante da assemblaggio dialtre armi non funzionanti autonomamente, viene a mancare quellasituazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità checostituisce la "ratio" della disciplina vigente in tema di detenzione di armi(v., per tutte, Cass. sez. 1^, n. 1289 del 1996, Rv. 206928; Rv. 182291;Rv. 200412; Rv. 218773). D'altronde l'art. 2 della legge n. 895 del 1967,come sostituito dalla legge n. 497 del 14 ottobre 1974, n. 497, prevedecome reato la detenzione non solo delle armi, ma anche di parte di essecomplesso inutilizzabili, rendano peraltro possibile il recupero da esse dipezzi di ricambio. Quanto esposto deve ritenersi valevole anche per ilmunizionamento. La circostanza che un determinato tipo di munizioni nonsia reperibile in commercio non costituisce argomento idoneo adescludere la pericolosità dell’arma, laddove le munizioni, sia possibilepredisporle, sia pure con una operazione elaborata. Tale tesi non è negatadalla sentenza invocata dalla parte ricorrente, ovvero quella della Sez. 1,n. 30367 del 31.3.2023, la quale, a ben vedere, non esprime il principioinvocato. Per chiarezza si riporta la motivazione nella parte di interesse:«...Il fatto è stato ricondotto entro tale alveo normativo, in forzadell'espressa affermazione che l'arma (un revolver calibro 10,4 mmmodello 1861 e prodotta in epoca antecedente al 1924, ad azione singolae con telaio completamente aperto, adottato come arma d'ordinanza daiCarabinieri Reali nel neonato Regno d'Italia) - sebbene astrattamentefunzionante - non fosse concretamente in grado di esplodere colpi. Lecartucce originariamente adoperate per il funzionamento di tale arma,stando a quanto accertato durante il processo di merito, non vengonoormai prodotte da lungo tempo, per cui non sono più disponibili. Laddovesi fossero assemblate, con i materiali in commercio, delle nuove cartuccead hoc, parimenti non sarebbe stato possibile esplodere dei colpimediante la sopra menzionata arma. Se ne desume la completa edirreversibile inefficienza della pistola incriminata, in relazione all'uso lesivoal quale essa era inizialmente deputata». La lettura completa dellamotivazione sul punto evidenzia, quindi, che l’inefficienza dell’arma èstata desunta non tanto dalla impossibilità di reperire in commercio ilmunizionamento, quanto dal fatto che l’arma non “fosse in concreto ingrado di esplodere colpi”, tanto che, così come nella sentenza oggiimpugnata, si fa riferimento alla possibilità di predisporre idoneomunizionamento.Con riferimento alla insufficienza della prova c.d. in bianco, questaCorte ha affermato che «La natura di arma dell’oggetto in possessodell’imputato e l’efficienza della stessa possono essere desunte daqualsiasi mezzo di prova – specifica o generica, diretta o indiretta – e ilrelativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisceapprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità» (Sez. 1, n.46890 del 18/10/2019, Rv. 277237-01). Nel caso in esame, il consulentetecnico del Pubblico ministero ha verificato il funzionamento dellameccanica dell’arma, pur non avendo esploso il proiettile, sicché, inmancanza di specifici e diversi elementi in contrasto, le armi possonoritenersi efficienti. Il consulente della difesa non ha potuto fornireelementi specifici idonei a contrastare le conclusioni del consulente delPubblico ministero, avendo formulato una censura di metodo, più che dimerito, senza, tuttavia, chiarire cosa conseguirebbe, in concreto,dall’utilizzo del metodo suggerito e come questo sarebbe idoneo a inficiarele conclusioni del consulente della pubblica accusa.Alla luce di quanto esposto deve ritenersi infondata anche la censurarelativa all’erronea valutazione della condotta come integrante lafattispecie di pericolo sanzionata dalla norma incriminatrice. «La natura diun'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non siasussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risultiobiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperirepezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità» (Sez. 1, n. 18218del 06/03/2019, Rv. 275465 – 01). Nel caso di specie, una volta accertatoil funzionamento del meccanismo di sparo e ritenuta la astratta possibilitàdi predisporre un munizionamento ad hoc, deve ritenersi che il pericoloche la norma intende fronteggiare sussista.2.2 Il secondo motivo, relativo alla qualificazione delle armi inquestione, come “di rara importanza storica” è inammissibile. Sul punto,deve rilevarsi che la sentenza di primo grado riteneva che la qualificazionedell’arma come storica non incidesse, comunque, sulla potenzialefunzionalità del revolver “perfettamente intatto dal punto di vistameccanico, dove il relativo munizionamento fosse appositamenterealizzato”. Il tema della qualificazione delle armi come di importanzastorica veniva ripreso nell’atto di appello, ma senza far da questodiscendere alcuna conseguenza, essendosi la censura incentrata sullainidoneità delle prove espletate dal consulente tecnico a verificarel’effettiva offensività delle armi. Conseguentemente, la sentenza oggiimpugnata, non trattava specificamente il punto in quanto non integranteun autonomo motivo di impugnazione. Il motivo viene ripreso in questasede, ribadendo che le armi in questione non sono qualificabili come armidi rara importanza storica. Anche nel ricorso, tuttavia, non si dà contodelle ragioni per le quali la qualificazione dell’arma dovrebbe influire sullaconfigurabilità del reato alla luce di quanto sopra esposto in ordine alfunzionamento delle armi. Ciò posto, si osserva che la circostanza che ilmotivo non sia stato specificamente proposto in sede di appello nonché lagenericità con la quale lo stesso viene oggi prospettato, rende il motivoinammissibile. Si è affermato, con principio consolidato, che non sono«[...] "deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbianocostituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che insede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato conriferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "apriori" un inevitabile difetto di motivazione per essere statointenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello [...]". "[I]lparametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineatodall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita unprincipio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione dellacognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi -contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione(art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) -sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnataed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche alricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere lettain correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cuiprevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettatenei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce laproponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata inappello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di unannullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, inrelazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione delgiudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile inanticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza conriguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito dellaverifica giurisdizionale» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306-01).Il disposto di cui all'art. 606 co. 3 del codice di rito spiega lasua efficacia nel caso concreto posto che l’argomento in sede di appelloera stato enunciato, ma in modo del tutto aspecifico e senza trarneconseguenze in ordine alla configurabilità del reato, sicché deve ritenersiche il motivo non fosse stato proposto, il che determina l’inammissibilitàdello stesso in questa sede.3. Con il terzo motivo, la difesa censura la decisione per avereritenuto materiale esplodente la polvere da sparo rinvenuta sulla base diuna prova insufficiente. Sul punto, si osserva che questa Corte ha ritenutoche «Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod.pen. rientrano le sostanze prive di potenzialità micidiale sia per lastruttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo inveceessere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegaledetenzione è sanzionata dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497 - lesostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loromicidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effettodistruttivo [...]» (Sez. 1, n. 35603 del 21/10/2025, Rv. 288775 – 01).Nella menzionata sentenza, si sono altresì richiamati precedenti arresti diquesta Corte, secondo i quali «in tema di armi e materie esplodenti,l'ambito di applicabilità dell'art.678 cod. pen. è limitato - oltre ad alcuneipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsionesotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggettole materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto,non presentino il carattere della "micidialità"; quest'ultimo carattere èinsito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da queicomposti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricatie manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti odirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente comeesplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando nonsi tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamentestudiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti,bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui ildetentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva»(Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Rv. 208255 – 01).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione di tali principi. Ha osservato che, benché il materialemostrasse una sensibile riduzione della propria attitudine esplosiva,tuttavia la prova compiuta su una porzione dell’esplosivo in sequestroaveva consentito di accertare che la polvere era in grado di incendiarsi edi provocare una pressione. Ne consegue che la qualificazione giuridicacontenuta nella sentenza impugnata deve considerarsi corretta. Lo statodi conservazione della polvere, infatti, pur avendo ridotto la caricaesplosiva del materiale, si da escluderne il carattere di micidialità, hatuttavia lasciato mantenere una carica esplosiva che consente diricondurre la fattispecie alla contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen.Anche in tal caso, peraltro, la consulenza della difesa si è limitata ad unacensura di metodo, senza fornire elementi concreti dai quali desumere latotale inoffensività delle polveri in contrasto con quanto sperimentato.Sotto tale profilo, quindi, la questione relativa alla inadeguatezza delleprove tecniche espletate è inidonea ad inficiare l’argomentazione sullaquale è fondata la condanna.3. Il sesto motivo di ricorso, in quanto logicamente prioritario, vienetrattato prima dei motivi di cui ai punti 4) e 5). Il motivo e ladocumentazione prodotta a corredo sono inammissibili. L’esame dellasentenza di primo grado evidenzia che il tema non era stato prospettatodalla difesa in quella sede. D’altro canto, la questione non risulta neancheproposta con i motivi di appello, nei quali nessun riferimento viene fatto alprecedente giudizio, all’accertamento tecnico effettuato in quella sede, néalle denunce delle armi. La questione viene proposta, per la prima volta,in questa sede. Deve, pertanto, richiamarsi quanto già esposto alprecedente punto 2.2. in ordine alla non deducibilità per la prima voltacon il ricorso per cassazione delle questioni che non abbiano costituitooggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede dilegittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad unpunto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabiledifetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto allacognizione del giudice di appello(Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv.270316-01).Parimenti inammissibile è la produzione dei documenti allegati alricorso. «Nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione didocumenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi digiudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens",di cause estintive o di disposizioni più favorevoli [...] (Sez. 3, n. 20068del 15/04/2025, Rv. 288064-01). Ciò in quanto la Corte di cassazione nondeve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circala esistenza della motivazione e della sua logicità, salvo le eccezioni sopraenunciate, non ricorrenti nel caso di specie. La produzione documentale è,quindi, inammissibile in questa sede.4. Fondato è, invece, il motivo di ricorso relativo alla causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Si osserva che la sentenza hamotivato il diniego sulla base del profilo “personologico” dell’imputato edel quantitativo delle armi rinvenute. La motivazione, nella sua estremasinteticità, non è puntuale e sufficientemente esplicativa, non chiarendocosa si intenda per profilo personologico, tenuto anche conto del fatto chela recidiva è stata esclusa. D’altro canto, la motivazione non spiegaperché la quantità di armi e del materiale esplosivo è stata ritenutaprevalente sulle condizioni delle stesse e sulla loro capacità offensiva inconcreto. Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza deve essere annullatacon rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché riesaminila vicenda sotto il profilo evidenziato, colmando le lacune motivazionali.Gli ulteriori motivi di ricorso attinenti alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche e, quindi, al trattamento sanzionatorio,rimangono assorbiti dall’accoglimento di quello relativo alla causa di nonpunibilità, prioritario in ordine logico. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cuiall'art. 131 bis cp con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34264/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris