Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28805/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per i reati di rapina e lesioni personali commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; reati dai quali è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale offerto una motivazione illogica e contraddittoria rispetto a quanto deciso in relazione agli altri soggetti assolti nell'ambito dello stesso procedimento e che avevano avanzato analoga richiesta di riparazione, accolta da un diverso Collegio.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).

È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, limitandosi a rivalutare la vicenda in termini di responsabilità e di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, omettendo, invece, di appurare la sussistenza di comportamenti ostativi dell'interessato aventi specifica incidenza causale in ordine all'emissione della misura cautelare.

4. La Corte della riparazione ha evidenziato la contraddittorietà e scarsa plausibilità delle dichiarazioni rese dal Monacu in sede di interrogatorio di garanzia, dimenticando che suo compito era, semmai, quello di individuare eventuali circostanze taciute, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa (cfr. Sez. 4, n. 46410 del 01/12/2021, Rv. 282557 - 01).

Infatti, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv. 283453 - 01).

5. Peraltro, va segnalata una evidente discrasia fra le conclusioni cui è addivenuto il Giudice della riparazione e l'effettivo tenore delle dichiarazioni rilasciate dal Monacu in sede di interrogatorio: secondo la Corte d'appello, il ricorrente avrebbe affermato di essere fuggito unitamente alla propria compagna verso la stazione della metropolitana, pur disponendo della propria automobile - con cui avrebbe più agevolmente potuto abbandonare il teatro degli scontri - senza chiarire le ragioni di tale scelta; per contro, il Monacu aveva chiarito di aver raggiunto la stazione della metropolitana in quanto la propria automobile si trovava di fronte al locale appartenente alla fazione opposta ed ivi sussistendo, pertanto, il rischio di ulteriori aggressioni (v. trascrizione del verbale di interrogatorio, pag. 5 di 8).

La Corte di merito, pertanto, non solo ha omesso di indicare le circostanze taciute, eventualmente indicative di colpa grave sinergica, ma ha anche errato nel ritenere che il ricorrente non avesse chiarito le ragioni di essere fuggito verso la stazione della metropolitana, palesando l'evidente illogicità della motivazione con la quale è stato affermato il carattere reticente o, comunque, contraddittorio e poco plausibile delle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interrogatorio di garanzia.

6. Anche l'affermazione secondo cui il Monacu avrebbe intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati e gravati da recidiva specifica ed infraquinquennale si palesa apodittica, oltre ad essere priva di spiegazione in 7r e ordine all'incidenza causale di tale asserita frequentazione ~l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

7. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per i reati di rapina e lesioni personali commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; reati dai quali è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale offerto una motivazione illogica e contraddittoria rispetto a quanto deciso in relazione agli altri soggetti assolti nell'ambito dello stesso procedimento e che avevano avanzato analoga richiesta di riparazione, accolta da un diverso Collegio. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, limitandosi a rivalutare la vicenda in termini di responsabilità e di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, omettendo, invece, di appurare la sussistenza di comportamenti ostativi dell'interessato aventi specifica incidenza causale in ordine all'emissione della misura cautelare. 4. La Corte della riparazione ha evidenziato la contraddittorietà e scarsa plausibilità delle dichiarazioni rese dal Monacu in sede di interrogatorio di garanzia, dimenticando che suo compito era, semmai, quello di individuare eventuali circostanze taciute, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa (cfr. Sez. 4, n. 46410 del 01/12/2021, Rv. 282557 - 01). Infatti, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv. 283453 - 01). 5. Peraltro, va segnalata una evidente discrasia fra le conclusioni cui è addivenuto il Giudice della riparazione e l'effettivo tenore delle dichiarazioni rilasciate dal Monacu in sede di interrogatorio: secondo la Corte d'appello, il ricorrente avrebbe affermato di essere fuggito unitamente alla propria compagna verso la stazione della metropolitana, pur disponendo della propria automobile - con cui avrebbe più agevolmente potuto abbandonare il teatro degli scontri - senza chiarire le ragioni di tale scelta; per contro, il Monacu aveva chiarito di aver raggiunto la stazione della metropolitana in quanto la propria automobile si trovava di fronte al locale appartenente alla fazione opposta ed ivi sussistendo, pertanto, il rischio di ulteriori aggressioni (v. trascrizione del verbale di interrogatorio, pag. 5 di 8). La Corte di merito, pertanto, non solo ha omesso di indicare le circostanze taciute, eventualmente indicative di colpa grave sinergica, ma ha anche errato nel ritenere che il ricorrente non avesse chiarito le ragioni di essere fuggito verso la stazione della metropolitana, palesando l'evidente illogicità della motivazione con la quale è stato affermato il carattere reticente o, comunque, contraddittorio e poco plausibile delle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interrogatorio di garanzia. 6. Anche l'affermazione secondo cui il Monacu avrebbe intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati e gravati da recidiva specifica ed infraquinquennale si palesa apodittica, oltre ad essere priva di spiegazione in 7r e ordine all'incidenza causale di tale asserita frequentazione ~l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. 7. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Co
Sentenza Cassazione n. 28805/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris