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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14391/2026

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n Schio (V), via Lago diLugano n. 15;[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso,– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– controricorrente –Numero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto n. 946/2016, depositata il 25 luglio 2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Vicenzanotificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso diaccertamento n.

T6503LG02814, avente ad oggetto IRES, IVAed IRAP per l’anno d’imposta 2008.In particolare, l’Ufficio recuperava a tassazione l’importo di€ 100.766,00, conseguenti a ritenuti maggiori corrispettivi divendita degli immobili alienati nell’atto suddetto, conconseguente rideterminazione delle imposte IRES, IRAP edI.V.A.1.1.

Con separati avvisi di accertamento n.T6501SP03158/2013, notificato al socio (quota dipartecipazione del 33%) [OSCURATO:PERSONA]; n.T6501SP03141/2013, notificato al socio (quota dipartecipazione del 33%) [OSCURATO:PERSONA]; n.T6501SP03152/2013, notificato al socio (quota dipartecipazione del 33%) [OSCURATO:PERSONA], venivanorecuperati a tassazione nei confronti dei soci i maggiori ricaviextra-contabili accertati nei confronti della società e ritenutiripartiti tra i soci, con conseguente rideterminazione, neiconfronti di ciascuno di detti soci, della relativa IRPEF, conaddizionali e sanzioni.2.

Avverso i suddetti avvisi di accertamento la società ed i sociproponevano separati ricorsi dinanzi alla CommissioneR.G.

N. 5447/2017 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026Tributaria Provinciale di Vicenza la quale, previa riunione deglistessi, con sentenza n. 386/2015, depositata il 5 maggio 2015,li accoglieva integralmente, annullando i predetti avvisi diaccertamento e compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale del Veneto, con sentenza n. 946/2016, pronunciata il20 luglio 2016, e depositata in segreteria il 25 luglio 2016,accoglieva l’appello, rigettando i ricorsi originariamente propostidai ricorrenti e condannando questi ultimi alla rifusione dellespese di lite.4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché ZambonGiuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sullabase di quattro motivi (ricorso notificato il 23 febbraio 2017).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5.

Con decreto presidenziale del 10 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1.

Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5), c.p.c.Deducono, in particolare, che la sentenza impugnata ricopiavaintegralmente la sentenza della stessa C.T.R. n. 1131/2014,R.G.

N. 5447/2017 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026pronunciata il 17 giugno 2014, e depositata in segreteria il 30giugno 2014, pronunciata tra le stesse parti ed aventi adoggetto le stesse problematiche, ma per altro e diverso periodod’imposta (2006), nel mentre, con riferimento all’annod’imposta in oggetto (2008), ed in relazione alle cinquecompravendite immobiliari intercorse in quell’anno, non eranoemersi elementi indicanti uno scostamento tra il prezzo versatoed il prezzo dichiarato.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazionee falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonchédegli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deducono, in particolare, i ricorrenti che la C.T.R. avrebbeviolato i principi generali dell’ordinamento sia in ordine allaripartizione dell’onere probatorio, sia in relazione allavalutazione concreta delle prove raccolte, con riferimento allavalutazione delle presunzioni.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsaapplicazione degli artt. 41, comma 1, lett. e) e 47 d.P.R. d.p.R.22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c.Rilevano, in particolare, i ricorrenti che non sussisteva la provadella ripartizione dei ricavi extra-contabili, e che quindi nonavrebbero potuto essere emessi gli avvisi di accertamento neiconfronti dei soci.1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, infine, viene eccepitaviolazione e falsa applicazione degli artt. 44, 47 e 163 d.P.R. n.R.G.

N. 5447/2017 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026917/1986, e 23 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Rilevano, in particolare, i ricorrenti che erroneamente la C.T.R.aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento nei confrontidei soci, pur non avendo, l’Ufficio, applicato l’art. 47 d.P.R. n.917/1986, che prevedeva che i dividendi percepiti dai sociconcorressero alla determinazione della base imponibile per il49,72% del loro ammontare.2.

In via preliminare, si dà atto che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Giuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato, con riferimento alle rispettive pretese tributarie,istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 5 l. 31agosto 2022, n. 130, con pagamento di quanto previsto.Ne consegue, pertanto, che, conformemente a quantorichiesto sia dai contribuenti che dall’Agenzia delle Entrate, deveessere dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti diZambon Giuliano, [OSCURATO:PERSONA] e MazzocatoUmberto.3.

Con riferimento, invece, alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., va rilevato che la società ha chiesto edottenuto dal Tribunale Fallimentare di Vicenza, dapprimal’ammissione alla procedura di concordato preventivo (giustadecreto del 10 aprile 2014), ed indi la chiusura della proceduraconcorsuale per avvenuta completa esecuzione degli obblighiprevisti nel concordato medesimo, come da provvedimento delmedesimo Tribunale del 25 Gennaio 2022.I debiti erariali relativi all’anno di imposta 2008, oggetto inquesta sede di ricorso, sono stati tutti inclusi nella proceduradi concordato preventivo, come chiaramente si evince dallaR.G.

N. 5447/2017 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026relazione del commissario giudiziale Dr.

Bernardelle ex art. 172comma 1, l. fall., e come ribadito in quella dell’esperto Dr.ssaGreselin ex art. 161 l. fall., laddove, nell’elenco dei debititributari, si fa sempre riferimento agli accertamenti degli anni2006 – 2007 – 2008, con ulteriore richiamo alle motivazioni deisingoli accertamenti, imputati proprio ai trasferimentiimmobiliari effettuati negli stessi periodi di imposta.In ogni caso, fermo l’effetto esdebitatorio derivantedall’omologazione del concordato preventivo ex art. 184 l. fall.,l’avvenuto pagamento in sede concordataria non fa venir menol’interesse della società alla decisione sul ricorso, in quanto lavalutazione, in quella sede, della sussistenza del credito nonha efficacia erga omnes con efficacia di giudicato, ragion percui occorre procedere all’esame dei motivi di ricorso,relativamente alla posizione della società [OSCURATO:PERSONA].r.l.3.1.

Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata per l’asserito omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Il motivo è inammissibile.La ricorrente lamenta il fatto che la sentenza d’appello sisarebbe limitata a ricopiare altra sentenza della stessa C.T.R.(n. 1131/2014), riguardante l’annualità 2006.La sentenza odiernamente impugnata, tuttavia, èampiamente motivata, anche a prescindere dal richiamo delledichiarazioni di tre acquirenti di immobili (valide per il 2006,ma non esistenti per il 2008), né la ricorrente indica qualielementi fattuali la C.T.R. non avrebbe preso in considerazione,svolgendo semmai una serie di argomentazioni unicamente perR.G.

N. 5447/2017 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026rimettere in discussione la valutazione probatoria effettuatadalla Corte regionale, come tale non censurabile in sede dilegittimità.3.2.

Anche il secondo motivo è inammissibile.Invero, parte ricorrente svolge la censura in modocompletamente astratto, esponendo considerazioni di caratteregenerale, e contestando, sostanzialmente, la valutazione inpunto di fatto operata dalla Corte territoriale.3.3.

Il terzo ed il quarto motivo, infine, devono ritenersiassorbiti, in quanto attinenti agli avvisi di accertamento neiconfronti dei soci, oggetto di definizione agevolata.4.

In conclusione, il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA].r.l. deve essere rigettato, mentre deve essere dichiaratal’estinzione del giudizio, con riferimento ai soci ZambonGiuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le spese di giudizio seguono la soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Spese a carico di chi le ha anticipate con riferimento aZambon Giuliano, [OSCURATO:PERSONA] e MazzocatoUmberto.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare laCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, con riferimento alla societàCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]R.G.

N. 5447/2017 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026Dichiara l’estinzione del giudizio, con riferimento alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MazzocatoUmberto.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Spese a carico di chi le ha anticipate nei confronti di ZambonGiuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tenuta al pagamentodi una somma di importo pari al contributo unificato previstoper la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 5447/2017 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Schio (V), via Lago diLugano n. 15;[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso,– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– controricorrente –Numero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto n. 946/2016, depositata il 25 luglio 2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Vicenzanotificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso diaccertamento n. T6503LG02814, avente ad oggetto IRES, IVAed IRAP per l’anno d’imposta 2008.In particolare, l’Ufficio recuperava a tassazione l’importo di€ 100.766,00, conseguenti a ritenuti maggiori corrispettivi divendita degli immobili alienati nell’atto suddetto, conconseguente rideterminazione delle imposte IRES, IRAP edI.V.A.1.1. Con separati avvisi di accertamento n.T6501SP03158/2013, notificato al socio (quota dipartecipazione del 33%) [OSCURATO:PERSONA]; n.T6501SP03141/2013, notificato al socio (quota dipartecipazione del 33%) [OSCURATO:PERSONA]; n.T6501SP03152/2013, notificato al socio (quota dipartecipazione del 33%) [OSCURATO:PERSONA], venivanorecuperati a tassazione nei confronti dei soci i maggiori ricaviextra-contabili accertati nei confronti della società e ritenutiripartiti tra i soci, con conseguente rideterminazione, neiconfronti di ciascuno di detti soci, della relativa IRPEF, conaddizionali e sanzioni.2. Avverso i suddetti avvisi di accertamento la società ed i sociproponevano separati ricorsi dinanzi alla CommissioneR.G. N. 5447/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026Tributaria Provinciale di Vicenza la quale, previa riunione deglistessi, con sentenza n. 386/2015, depositata il 5 maggio 2015,li accoglieva integralmente, annullando i predetti avvisi diaccertamento e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale del Veneto, con sentenza n. 946/2016, pronunciata il20 luglio 2016, e depositata in segreteria il 25 luglio 2016,accoglieva l’appello, rigettando i ricorsi originariamente propostidai ricorrenti e condannando questi ultimi alla rifusione dellespese di lite.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché ZambonGiuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sullabase di quattro motivi (ricorso notificato il 23 febbraio 2017).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto presidenziale del 10 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5), c.p.c.Deducono, in particolare, che la sentenza impugnata ricopiavaintegralmente la sentenza della stessa C.T.R. n. 1131/2014,R.G. N. 5447/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026pronunciata il 17 giugno 2014, e depositata in segreteria il 30giugno 2014, pronunciata tra le stesse parti ed aventi adoggetto le stesse problematiche, ma per altro e diverso periodod’imposta (2006), nel mentre, con riferimento all’annod’imposta in oggetto (2008), ed in relazione alle cinquecompravendite immobiliari intercorse in quell’anno, non eranoemersi elementi indicanti uno scostamento tra il prezzo versatoed il prezzo dichiarato.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazionee falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonchédegli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deducono, in particolare, i ricorrenti che la C.T.R. avrebbeviolato i principi generali dell’ordinamento sia in ordine allaripartizione dell’onere probatorio, sia in relazione allavalutazione concreta delle prove raccolte, con riferimento allavalutazione delle presunzioni.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsaapplicazione degli artt. 41, comma 1, lett. e) e 47 d.P.R. d.p.R.22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c.Rilevano, in particolare, i ricorrenti che non sussisteva la provadella ripartizione dei ricavi extra-contabili, e che quindi nonavrebbero potuto essere emessi gli avvisi di accertamento neiconfronti dei soci.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, viene eccepitaviolazione e falsa applicazione degli artt. 44, 47 e 163 d.P.R. n.R.G. N. 5447/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026917/1986, e 23 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Rilevano, in particolare, i ricorrenti che erroneamente la C.T.R.aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento nei confrontidei soci, pur non avendo, l’Ufficio, applicato l’art. 47 d.P.R. n.917/1986, che prevedeva che i dividendi percepiti dai sociconcorressero alla determinazione della base imponibile per il49,72% del loro ammontare.2. In via preliminare, si dà atto che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Giuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato, con riferimento alle rispettive pretese tributarie,istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 5 l. 31agosto 2022, n. 130, con pagamento di quanto previsto.Ne consegue, pertanto, che, conformemente a quantorichiesto sia dai contribuenti che dall’Agenzia delle Entrate, deveessere dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti diZambon Giuliano, [OSCURATO:PERSONA] e MazzocatoUmberto.3. Con riferimento, invece, alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., va rilevato che la società ha chiesto edottenuto dal Tribunale Fallimentare di Vicenza, dapprimal’ammissione alla procedura di concordato preventivo (giustadecreto del 10 aprile 2014), ed indi la chiusura della proceduraconcorsuale per avvenuta completa esecuzione degli obblighiprevisti nel concordato medesimo, come da provvedimento delmedesimo Tribunale del 25 Gennaio 2022.I debiti erariali relativi all’anno di imposta 2008, oggetto inquesta sede di ricorso, sono stati tutti inclusi nella proceduradi concordato preventivo, come chiaramente si evince dallaR.G. N. 5447/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026relazione del commissario giudiziale Dr. Bernardelle ex art. 172comma 1, l. fall., e come ribadito in quella dell’esperto Dr.ssaGreselin ex art. 161 l. fall., laddove, nell’elenco dei debititributari, si fa sempre riferimento agli accertamenti degli anni2006 – 2007 – 2008, con ulteriore richiamo alle motivazioni deisingoli accertamenti, imputati proprio ai trasferimentiimmobiliari effettuati negli stessi periodi di imposta.In ogni caso, fermo l’effetto esdebitatorio derivantedall’omologazione del concordato preventivo ex art. 184 l. fall.,l’avvenuto pagamento in sede concordataria non fa venir menol’interesse della società alla decisione sul ricorso, in quanto lavalutazione, in quella sede, della sussistenza del credito nonha efficacia erga omnes con efficacia di giudicato, ragion percui occorre procedere all’esame dei motivi di ricorso,relativamente alla posizione della società [OSCURATO:PERSONA].r.l.3.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata per l’asserito omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Il motivo è inammissibile.La ricorrente lamenta il fatto che la sentenza d’appello sisarebbe limitata a ricopiare altra sentenza della stessa C.T.R.(n. 1131/2014), riguardante l’annualità 2006.La sentenza odiernamente impugnata, tuttavia, èampiamente motivata, anche a prescindere dal richiamo delledichiarazioni di tre acquirenti di immobili (valide per il 2006,ma non esistenti per il 2008), né la ricorrente indica qualielementi fattuali la C.T.R. non avrebbe preso in considerazione,svolgendo semmai una serie di argomentazioni unicamente perR.G. N. 5447/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026rimettere in discussione la valutazione probatoria effettuatadalla Corte regionale, come tale non censurabile in sede dilegittimità.3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.Invero, parte ricorrente svolge la censura in modocompletamente astratto, esponendo considerazioni di caratteregenerale, e contestando, sostanzialmente, la valutazione inpunto di fatto operata dalla Corte territoriale.3.3. Il terzo ed il quarto motivo, infine, devono ritenersiassorbiti, in quanto attinenti agli avvisi di accertamento neiconfronti dei soci, oggetto di definizione agevolata.4. In conclusione, il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA].r.l. deve essere rigettato, mentre deve essere dichiaratal’estinzione del giudizio, con riferimento ai soci ZambonGiuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le spese di giudizio seguono la soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Spese a carico di chi le ha anticipate con riferimento aZambon Giuliano, [OSCURATO:PERSONA] e MazzocatoUmberto.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare laCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, con riferimento alla societàCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]R.G. N. 5447/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5447/2017Numero sezionale 1089/2026Numero di raccolta generale 14391/2026Data pubblicazione 15/05/2026Dichiara l’estinzione del giudizio, con riferimento alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MazzocatoUmberto.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Spese a carico di chi le ha anticipate nei confronti di ZambonGiuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tenuta al pagamentodi una somma di importo pari al contributo unificato previstoper la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 5447/2017 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris