CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 11/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110, 648, 99 comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione per contraddittorietà ed illogicità della stessa in relazione al mancato raggiungimento della prova certa della colpevolezza per travisamento di prova testimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto; si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata, ove i giudici di appello - in linea con la motivazione del Tribunale - hanno dato ampia contezza del compendio probatorio a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del BONANNO, fondata su prove documentali prodotte in giudizio e sull'esame dei testi escussi che ne hanno confermato la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in osservanza delle risultanze dibattimentali e del dato normativo secondo cui il venir meno della relazione materiale fra i beni (come carte di credito, assegni o carte PostePay) ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo, con la conseguenza che colui che fa circolare quel bene, ricevendolo e trasferendolo a terzi (al di fuori di specifiche regole di circolazione previste per quella species di beni) non potrà che disporne al di fuori di una traditio lecita: del pari, l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione circa la provenienza lecita dell'assegno, non prospettando così alcuna ipotesi alternativa ad una traditi° illecita, in ossequio peraltro a consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); ritenuto, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), essendosi la difesa limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sostanzialmente obliterando i pertinenti esiti probatori comprovati nei due gradi di giudizio precedenti, senza apportare alcun elemento di critica e confronto con la sentenza impugnata e come tali inammissibili (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in