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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07863/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 luglio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina il 3 ottobre 2024, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato in anni tre di reclusione ed euro 26.667,00 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto all'interno dell'autovettura da lui condotta trenta chilogrammi lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish; fatti accertati in Messina il 16/06/2024.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, contestando la mancata considerazione, nella valutazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, di elementi diversi dal mero dato ponderale, rappresentativi della personalità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ritenuto integrata la circostanza aggravante della ingente quantità (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), richiamando i principi affermati da questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante in esame è configurabile, allorquando la quantità di sostanza stupefacente risulti superiore, per le droghe leggere, a 4.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016, e sottolineando che, in ragione del quantitativo sequestrato, nel caso in esame, la predetta circostanza aggravante era integrata, trattandosi di 9,044 chilogrammi di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui era possibile ricavare 361.770,4 dosi medie singole.

Considerato che la motivazione adottata non si presta a censure, posto che, secondo antico, ma sempre valido insegnamento giurisprudenziale, "ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 sono del tutto irrilevanti gli elementi di natura soggettiva" (Sez. 6, n. 10627 del 11/05/1992, Castaneda, Rv. 192150; nello stesso senso, Sez. 3, n. 4894 del 17/12/2009, dep. 2010, Amanda, non mass., secondo cui la lettera del d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, configura un'aggravante oggettiva, la cui sussistenza è ancorata, esclusivamente, al dato ponderale e qualitativo).

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 luglio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina il 3 ottobre 2024, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato in anni tre di reclusione ed euro 26.667,00 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto all'interno dell'autovettura da lui condotta trenta chilogrammi lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish; fatti accertati in Messina il 16/06/2024. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, contestando la mancata considerazione, nella valutazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, di elementi diversi dal mero dato ponderale, rappresentativi della personalità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ritenuto integrata la circostanza aggravante della ingente quantità (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), richiamando i principi affermati da questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante in esame è configurabile, allorquando la quantità di sostanza stupefacente risulti superiore, per le droghe leggere, a 4.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016, e sottolineando che, in ragione del quantitativo sequestrato, nel caso in esame, la predetta circostanza aggravante era integrata, trattandosi di 9,044 chilogrammi di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui era possibile ricavare 361.770,4 dosi medie singole. Considerato che la motivazione adottata non si presta a censure, posto che, secondo antico, ma sempre valido insegnamento giurisprudenziale, "ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 sono del tutto irrilevanti gli elementi di natura soggettiva" (Sez. 6, n. 10627 del 11/05/1992, Castaneda, Rv. 192150; nello stesso senso, Sez. 3, n. 4894 del 17/12/2009, dep. 2010, Amanda, non mass., secondo cui la lettera del d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, configura un'aggravante oggettiva, la cui sussistenza è ancorata, esclusivamente, al dato ponderale e qualitativo). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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