CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 25785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. peri., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 3/6/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], premeditato e ispirato da futili motivi, commesso in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello [OSCURATO:PERSONA], e per le connesse violazioni in materia di armi, fatti avvenuti a Palermo il 31/5/2021. Il Tribunale del riesame ha vagliato le censure dell"indagato con esito negativo, confermando l'impianto dell'ordinanza cautelare, sia con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, che per le individuate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. 1.1. Dopo una minuziosa ricostruzione della vicenda alla luce dei filmati delle varie telecamere poste sui luoghi interessati, il Tribunale del riesame ha confermato l'impostazione per cui nella notte del 31/5/2021 l'odierno indagato, il figlio [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA] si erano intenzionalmente recati nel quartiere della Vucciria per affrontare [OSCURATO:PERSONA], gestore di una trattoria nei pressi, a seguito di un alterco accaduto qualche giorno prima tra costui e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo aveva ricevuto una testata in faccia ad opera del [OSCURATO:PERSONA]. Rintracciato l'uomo presso il locale [OSCURATO:PERSONA], il capannello composto dai tre [OSCURATO:PERSONA] (con l'amico [OSCURATO:PERSONA]), su richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], a sua volta insieme a [OSCURATO:PERSONA], si era spostato in un luogo più defilato, dove le telecamere avevano chiaramente registrato che nel corso della discussione, [OSCURATO:PERSONA] aveva estratto dalla cintola una pistola e, mantenendola celata dietro la schiena, l'aveva caricata e passata allo zio [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva immediatamente usata contro il [OSCURATO:PERSONA]; questi aveva cercato di fuggire, inseguito dai tre [OSCURATO:PERSONA]. L'ultima fase dell'inseguimento, registrata dalla telecamera gag esterno 2, mostrava [OSCURATO:PERSONA] che correva e continuava a sparare con il braccio teso, seguito da Domenico e [OSCURATO:PERSONA]; infine, [OSCURATO:PERSONA] esplodeva l'ultimo colpo di pistola, a seguito del quale il [OSCURATO:PERSONA] rovinava al suolo. L'agente guardava in direzione della vittima, quindi riponeva la pistola nella cintola e tornava indietro, insieme al fratello Domenico - che a sua volta guardava verso il punto in cui era rovinato il [OSCURATO:PERSONA] - e a [OSCURATO:PERSONA]. Nella fase di ritorno, l'odierno indagato si chinava due volte per raccogliere con la mano sinistra il cellulare che Scelta aveva perso nella fuga. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistenti gravi indizi del consapevole concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'agguato ai danni del [OSCURATO:PERSONA], confutando le obiezioni difensive dirette ad accreditare la versione resa dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia e nelle spontanee dichiarazioni, secondo la quale egli, pur essendosi recato quella notte alla Vucciria insieme ai suoi familiari, in quanto il figlio aveva appuntamento con un suo amico (poi non presentatosi), non era a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] recasse con sé una pistola, né della volontà dei congiunti di uccidere il [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro era stato da loro casualmente incontrato in quel luogo. 1.3. Sono state altresì ritenute sussistenti, allo stato, le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, non ritenendosi credibile la versione difensiva dell'impetuosa reazione frapposta da [OSCURATO:PERSONA] alla paventata aggressione del [OSCURATO:PERSONA] a seguito del degenerare della discussione: infatti le videoriprese non ritraevano alcun gesto o atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] inteso ad aggredire gli inter- locutori. Invece, la preventiva dotazione della pistola e l'accurata orchestrazione dell'agguato, con [OSCURATO:PERSONA] frapposto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi congiunti, a celare l'armatura della pistola e il suo passaggio tra l'uno e l'altro, deponevano per una precisa programmazione della vicenda, che rispondeva al proposito di vendetta dei [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA], il quale si era reso protagonista - due o tre anni prima - di una violenta aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA], e, quindici giorni prima, della testata al volto di [OSCURATO:PERSONA]. Motivazioni comunque ritenute meri pretesti finalizzati a dare luogo allo sfogo di un impulso violento, quindi integranti il motivo futile di cui alla contestata aggravante. 1.4. Infine sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari riguardanti il pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio. Gli elementi contrari addotti dalla difesa - la già effettuata acquisizione delle prove ed il contegno collaborativo dell'indagato, insieme ai suoi esigui precedenti penali - sono stati analizzati partitamente, ma non sono stati ritenuti in grado di superare la duplice presunzione legislativa di esistenza delle esigenze cautelari e di idoneità esclusiva della custodia in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nel primo motivo si deduce la nullità dell'impugnata ordinanza perché - essendo stata redatta con la tecnica della motivazione per relationem, ritenuta illegittima - è priva di autonoma valutazione della gravità indiziaria e del vaglio degli elementi difensivi rappresentati in una memoria in favore dell'indagato. 2.2. Nel secondo motivo si deduce violazione di legge processuale per l'omessa valutazione della tesi difensiva e degli elementi favorevoli al [OSCURATO:PERSONA], emergenti in primis dalle dichiarazioni spontanee e dall'interrogatorio di garanzia. Le dichiarazioni dell'indagato, peraltro, sono state riscontrate dai video e dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, assumono rilievo le conversazioni tra l'indagato ed i familiari, captate nei locali della Questura di Palermo, dalle quali emerge ulteriormente l'estraneità del ricorrente, mentre da esse non può desumersi il ruolo di regista e di coordinatore delle strategie difensive del gruppo che il Tribunale del riesame ha apoditticamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Nel terzo motivo si censura la motivazione dell'ordinanza impugnata laddove ha confermato gli indizi della responsabilità del ricorrente per l'omicidio, senza consentire di desumere la condotta da costui concretamente tenuta nella vicenda. Invero, si contesta che l'imputazione provvisoria non menzioni affatto l'indagato, non considerando valida la giustificazione del Tribunale del riesame per cui nel giudizio cautelare la specificazione dell'imputazione può desumersi dall'ordinanza applicativa della misura cautelare. Nella trattazione di tale motivo, si contesta anche la sussistenza delle aggravanti, escludendo la futilità del motivo e la premeditazione del delitto. 2.4. L'ultimo motivo si dedica alla contestazione delle esigenze cautelari, che sono state apoditticamente ritenute dal Tribunale del riesame, senza alcuna considerazione delle argomentazioni difensive sul punto specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, perché reiterativi delle doglianze espresse nell'istanza di riesame, anche sotto il profilo fattuale il cui esame è qui inibito, senza effettivo confronto con le congrue e corrette argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza. 1.1. Va disattesa per genericità e manifesta infondat:ezza la censura di nullità dell'ordinanza in quanto la relativa motivazione sarebbe stata redatta per relationem, tecnica ritenuta illegittima e priva dell'autonoma valutazione dei gravi indizi del contestato reato. Premesso che l'impugnata ordinanza ha una motivazione estremamente diffusa ed analitica su ogni profilo di rilievo fattuale e giuridico, mentre la censura in esame illustra osservazioni astratte e sganciate dal contenuto del provvedimento, va senz'altro respinta la tesi che la motivazione per relationem sia una tecnica argomentativa non ammessa, essendo vero invece il contrario. Infatti, la decisione cautelare che richiami, in maniera più o meno estesa, il provvedimento impugnato, condividendo altresì le valutazioni in esso eventual- mente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma valutazione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario, sulla base della conoscenza degli atti del proce- dimento e della formulazione di un giudizio autonomo. Pertanto, non integra la dedotta nullità il richiamo degli elementi indiziari e cautelari ovvero il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica, essendo invece la tecnica della motivazione per relationem pienamente ammessa alle condizioni elaborate dalla giurispru- denza di legittimità (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252), così come la motivazione per incorporazione, che è stata ritenuta compatibile con il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1304 del 24/9/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339), quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valul:azione difforme. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, risulta osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Pnn in proc. Vizzì, Rv. 273658), onere motivazionale al quale l'impugnata ordinanza non si è sottratta. Invero, il Tribunale del riesame non si è adagiato sulle considerazioni logico-argomentative del GIP, ma le ha sottoposte a verifica e ha ritenuto - nella sua autonomia decisionale - di confermare le valutazioni di gravità indiziaria e le esigenze cautelari nella stessa direzione del GIP dell'ordinanza genetica. La motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ricorre invece quando si omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284), e non risulta - come si vedrà nel prosieguo della trattazione - che tale effetto dirompente sia ricollegabile ad alcuno dei profili di censura avanzati nel ricorso. 1.2. La dedotta omessa valutazione della tesi difensiva è smentita in ogni passo dell'impugnata ordinanza, che si è fatta carico di rispondere specifica- mente alle obiezioni avanzate, con ampia e scrupolosa motivazione. Il difensore asserisce che la versione di [OSCURATO:PERSONA] sia riscontrata dai videofilmati, mentre il Tribunale cautelare - con la sua descrizione minuziosa di quanto emerge dalle riprese - ha smentito che l'indagato si sia adoperato per fermare il fratello, "cinturandolo" per impedirgli di sparare, rilevando al contrario che il [OSCURATO:PERSONA] ha dato un contributo determinante frapponendosi tra il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti che, dietro di lui, si stavano passando la pistola già caricata. Inoltre, risulta che Domenico si era dato a sua volta all'inseguimento del [OSCURATO:PERSONA] mentre il fratello continuava a sparare, ed aveva guardato in direzione del luogo in cui il [OSCURATO:PERSONA] era infine caduto esanime, raccogliendo da terra il cellulare perso da [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna attività dissuasiva dell'omicidio era stata effettuata dal ricorrente, da ciò conseguendo la smentita della sua versione. 1.3. Anche le aggravanti sono state giustificate nella loro gravità indiziaria, con piena confutazione delle obiezioni difensive dirette ad escluderle, come si è già sintetizzato nella prima parte della presente sentenza, al paragrafo 1.3., e come ulteriormente risulta alle pagine 21 - 22 dell'impugnata ordinanza. Al riguardo valga soltanto aggiungere che l'esposizione della gravità indiziaria in ordine al fatto di reato ed alle circostanze deve essere calibrata alla fase incidentale propria del giudizio cautelare, il cui standard giustificativo è quello della qualificata probabilità di colpevolezza e non già quello della certezza al di là del ragionevole dubbio, richiesto per il giudizio finale di condanna (vds. ex multis, Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805). 1.4. È stata valutata e motivatamente respinta la censura della carenza di descrizione della condotta attribuita al ricorrente nell'imputazione cautelare. Il Tribunale del riesame ha rilevato che il capo di incolpazione provvisoria descrive adeguatamente il nucleo essenziale della condotta attribuita al ricor- rente, dando conto del corale inseguimento attuato dai tre [OSCURATO:PERSONA] del fuggitivo [OSCURATO:PERSONA], né potrebbe la versione del [OSCURATO:PERSONA] di non essere stato a conoscenza delle intenzioni omicide dei congiunti avere alcun effetto rispetto all'illuminante contenuto delle intercettazioni ambientali nei locali della Questura, riportate alla pagina 29 dell'impugnata ordinanza. Del resto, l'esegesi di legittimità ha affermato che in materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate», può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (Sez. 3, n. 25995 del 22(07/2020, Gigliotti, Rv. 279898); in sintesi, è all'uopo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505).1.5. Quanto alle censure riguardanti le esigenze caute lari, la motivazione risulta ineccepibile, essendo imperniata non soltanto sulla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma sulla specifica ed esaustiva confutazione degli elementi che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato a smentita della sussistenza di esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha indicato l'effettiva sussistenza del rischio di reiterazione criminosa - desunto dalle modalità operative dell'omicidio, frutto di una programmazione che vede nell'odierno ricorrente un protagonista, ad onta delle proteste di innocenza - nonché di un consistente pericolo di inquinamento probatorio, in considerazione delle lacune ricostruttive di alcuni aspetti della vicenda, in ordine al contributo che vi avrebbero svolto anche terze persone, allo stato non ancora identificate, situazione che richiede di assicurare il divieto di contatti non soltanto tra i tre indagati [OSCURATO:PERSONA], ma anche nei confronti di altri eventuali complici in libertà. Infine, è stato considerato il profilo dell'adeguatezza della misura coercitiva applicata, con esclusione della cautela domiciliare anche rafforzata dal congegno elettronico di controllo, ritenuto insufficiente ad assicurare l'osservanza della misura, ma soltanto diretto ad una tempestiva segnalazione di violazione della medesima. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favere della cassa delle am