CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 04/06/2026 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la pronuncia impugnata, ha riconosciuto, ai fini del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Romania) in data 30 dicembre 2024, divenuta irrevocabile in data 21 gennaio 2025, che ha condannato il cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione, con concessione delle sospensionecondizionale sotto sorveglianza per il periodo di due anni, nonché con applicazione della misura della libertà vigilata per l'intera durata del periodo di sospensione, per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche commesso in data 6 agosto 2023. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l'inosservanza degli artt. 1 e 13 del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 28 e dell'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ad avviso del difensore, la Corte di appello di Torino ha illegittimamente considerato come «obiezioni che attengono al merito del processo» e, dunque, inammissibili, le censure proposte in ordine alla mancata assistenza di un interprete al ricorrente all'atto del controllo di polizia. Tale omissione ha, infatti, impedito al ricorrente di comprendere gli atti compiuti e di farsi capire, come peraltro ammesso dalla stessa sentenza estera. Sarebbe, dunque, stato violato l'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il ricorrente non sarebbe stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore durante la fase cruciale degli accertamenti tecnici e, segnatamente, dell'alcoltest. La verifica del rispetto dei diritti fondamentali della difesa costituisce, peraltro, un presupposto indefettibile per il riconoscimento della sentenza estera. Il difensore ha precisato di aver documentato, richiamando la stessa sentenza rumena di cui si chiede il riconoscimento, che nel corso del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello il ricorrente è stato impossibilitato a comunicare con gli agenti operanti «per motivi di lingua». 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello di Torino ha omesso di motivare sulla censura proposta dalla difesa, «trincerandosi dietro un'erronea distinzione tra "controllo di legittimità" e "riesame del merito"» della sentenza penale estera. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, peraltro, anche manifestamente illogica, in quanto, da un lato, rileva che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al processo, ha chiesto la procedura semplificata e ha ammesso gli addebiti e, dall'altro, omette di considerare che tali scelte processuali potrebbero essere state condizionate dalle violazioni verificatesi ab origine. La mancata comprensione degli atti e l'assenza di un difensore nella fase iniziale delle indagini possono aver irrimediabilmente pregiudicato la capacità dell'imputato di compiere scelte difensive consapevoli nelle fasi successive, inclusa 2quella di accedere ad un rito alternativo. La Corte di appello avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui le violazioni dedotte non erano così gravi da compromettere l'equità complessiva del processo; questa carenza determina la mancanza della motivazione, che determina l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 1 e 13 del d.lgs. n. 28 del 2006 e dell'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Torino illegittimamente ha considerato come «obiezioni che attengono al merito del processo» e, dunque, inammissibili, le censure proposte in ordine alla mancata e, con il secondo motivo, ha censurato il vizio di motivazione in ordine a questa censura. 3. Il motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione, sono infondati. 3.1. Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 ha attuato nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, volta ad estendere tra gli Stati dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale. La disciplina - che sostituisce le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia con la L. 15 novembre 1973, n. 772, che regolavano la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale - detta le norme alle quali le autorità competenti degli Stati membri si devono attenere per riconoscere e garantire l'esecuzione e la sorveglianza, sul proprio territorio, delle misure che seguono alla sospensione condizionale della pena e all'applicazione delle sanzioni sostitutive, imposte da autorità competenti di uno Stato straniero membro. L'intento è di garantire, in un comune spazio di giustizia basato sulla fiducia reciproca, a tutte le persone da sottoporre alla esecuzione di sanzioni penali limitative della libertà la possibilità di scontarle nel luogo di residenza, di fatto o d'elezione, a condizioni non diverse da quelle riservate ai residenti, favorendo, nel contempo, il reinserimento sociale, mediante il mantenimento dei legami fa miliari, linguistici, sociali e culturali con il Paese di abituale dimora e rafforzando il senso di sicurezza, facendo ricorso ai necessari controlli ed all'eventuale repressione di atteggiamenti contrari agli obblighi discendenti dalle misure penali, nel luogo di 3effettiva residenza (considerando n. 8). 3.2. L'art. 13 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 enuncia tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale emessa dallo Stato membro e tra questi non è contemplata la mancata assistenza di un interprete durante lo svolgimento delle operazioni di polizia urgenti, quali l'esecuzione di un alcoltest. L'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, è, peraltro, inconferente nel caso di specie, in quanto questa disposizione è prevista nell'ambito della disciplina generale del riconoscimento della sentenza penale estera e non può essere traposta nella distinta trama sistematica del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, che si fonda sulla presunzione del rispetto dei diritti fondamentali in uno spazio comune di giustizia basato sulla fiducia reciproca, quale quello delineato dalla disciplina dell'Unione europea. Il difensore ha eccepito anche l'inosservanza dell'art. 1 del d.lgs. n. 28 del 2006, in quanto, secondo questa norma, la disciplina interna dà attuazione alle disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, ma «nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo». Ritiene, tuttavia, il Collegio che questa disposizione non possa essere intesa come volta a introdurre una clausola generale di rifiuto, in aggiunta all'elenco tassativo delineato dall'art. 13 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, per contrasto della sentenza o della decisione di liberazione condizionale emessa dallo Stato membro con i diritti fondamentali. Una questione analoga è stata affrontata dalla Corte costituzionale in riferimento all'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005. Questa disposizione sancisce, infatti, che «L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa». La Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 216 del 2021, ha rilevato che spetta in primo luogo alla Corte di giustizia dell'Unione europea stabilire in quali casi - oltre quelli previsti dalla legge nazionale e dalla decisione quadro 2002/584/GAI - l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutarsi di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo. Nelle materie oggetto di integrale armonizzazione normativa, infatti, «spetta 4in primo luogo al diritto dell'Unione stabilire gli standard di tutela dei diritti fondamentali al cui rispetto sono subordinate la legittimità della disciplina del mandato di arresto europeo e la sua concreta esecuzione a livello nazionale». La Corte costituzionale ha, inoltre, rilevato che sarebbe manifestamente in contrasto con il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione «un'interpretazione del diritto nazionale che riconoscesse all'autorità giudiziaria di esecuzione il potere di rifiutare la consegna dell'interessato al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge in conformità alle previsioni della decisione quadro, sulla base di disposizioni di carattere generale come quelle contenute nel testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 69 del 2005 anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021, o come l'art. 2 della medesima legge nella formulazione oggi vigente». Richiamando le ricorrenti affermazioni della Corte di giustizia, dunque, la Corte costituzionale ha affermato che è «precluso agli Stati membri condizionare l'attuazione del diritto dell'Unione, nei settori oggetto di integrale armonizzazione, al rispetto di standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione (ex plurimis: Corte giustizia, 26/02/2013, in causa C-617/10, Fransson, par. 29; 26/02/2013, in causa C-399/11, Melloni, par. 60). I diritti fondamentali al cui rispetto la decisione quadro è vincolata ai sensi del suo art. 1, paragrafo 3, sono, piuttosto, quelli riconosciuti dal diritto dell'Unione europea, e conseguentemente da tutti gli Stati membri allorché attuano il diritto dell'Unione: diritti fondamentali alla cui definizione, peraltro, concorrono in maniera eminente le stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (artt. 6, paragrafo 3, TUE e 52, paragrafo 4, CDFUE)». Muovendo da questi principi, non può, dunque, essere negato il riconoscimento della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria rumena, per violazione dell'art. 1 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'assistenza di un interprete ad un atto urgente di polizia, quale un alcoltest, non rientra nello standard di tutela del diritto all'interprete garantito dall'Unione europea. L'art. 2 della direttiva 2010/64/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, riconosce, infatti, il diritto all'assistenza di un interprete «nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari». Questa disposizione, dunque, non garantisce l'assistenza di un'interprete anche nel caso del compimento di accertamenti di polizia urgenti. Il diritto all'assistenza linguistica è, inoltre, riconosciuto nella [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'art. 5, par. 2 e dall'art. 6, par. 3, lett. a) ed e), e nel Patto internazionale dei 5 '5--diritti civili e politici, dall'art. 14, par. 3, lett. f), come garanzia di ogni accusato di essere informato in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, nonché il diritto all'assistenza gratuita di un interprete. [OSCURATO:PERSONA] ha, tuttavia, affermato, applicando l'art. 6, §3, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA], che l'assistenza di un interprete dovrebbe essere fornita durante la fase investigativa, in considerazione dell'importanza cruciale che la stessa assume, in virtù delle prove che possono essere raccolte, a meno che, alla luce delle circostanze specifiche del caso, non si dimostri l'esistenza di motivi stringenti per limitare tale diritto (cfr., tra gli altri, Corte Edu, 5 gennaio 2010, Diallo contro [OSCURATO:PERSONA], n. 13205/07, § 24; cfr. anche Corte Edu, 27 novembre 2008, Salduz contro [OSCURATO:PERSONA] [GC], n. 36391/02, §§ 54-55, con riferimento ad analogo principio affermato in relazione all'assistenza di un difensore nelle indagini preliminari). Neanche la [OSCURATO:PERSONA], dunque, esige che l'esecuzione di un accertamento urgente da parte della polizia di una situazione transitoria e mutevole (quale lo stato di ebbrezza alcolica) debba essere differito in attesa del reperimento di un interprete e proprio questa situazione transeunte ben può integrare quella condizione necessitata che, secondo la Corte Edu, impone la deroga all'applicazione del principio enunciato. 3.3. Il diritto all'assistenza di un interprete durante l'esecuzione dell'alcoltest non è, peraltro, garantito dall'ordinamento italiano. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile l'obbligo di traduzione dell'avviso della facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dal reperimento di un interprete (Sez. 4, n. 22081 del 21/02/2019, Turcu, Rv. 276266 - 01). 3.4. Nessuna violazione degli standard di tutela dei diritti fondamentali è, dunque, ravvisabile sul punto. 3.5. I vizi di motivazione dedotti dal ricorrente sul punti sono, peraltro, inammissibili, in quanto l'art. 12, comma 5, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 sancisce che «La sentenza della corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69». Quest'ultima disposizione ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla Corte di appello che decidono sulla consegna dell'interessato solo per vizi di violazione di legge e non già di motivazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260 - 01; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911 - 01). 6Le decisioni della Corte di appello sul riconoscimento di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale proposte dall'autorità competente di altro Stato membro non sono, dunque, ricorribili per cassazione per vizi di motivazione, in forza dell'art. 12 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38. 4. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Rigetta e P.Q.MDon. pinu Lniinele 7