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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 34815/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 20 marzo 2024, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. formulata da Fatima DJORGEVIC, dichiarandola decaduta dal relativo diritto.

2. Avverso tale ordinanza DJORGEVIC ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva l'istanza con cui la ricorrente aveva chiesto di essere rimessa nei termini per impugnare le sentenze contumaciali pronunciate nei suoi confronti.

Ritenendo che il momento della effettiva conoscenza di tali pronunce dovesse farsi risalire al marzo 2023, allorché DJORGEVIC aveva conferito mandato al proprio difensore, l'ordinanza impugnata avrebbe trascurato di considerare la circostanza che tale mandato aveva un contenuto ampio, incaricando il legale di acquisire informazioni circa l'esistenza di un ordine di esecuzione, e di svolgere tutte le attività consequenziali, e dunque anche la proposizione dell'istanza di rimessione in termini.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa valutazione da parte della Corte territoriale del merito dell'istanza di rimessione in termini.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

2. L'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di condanna specificamente indicate nell'istanza, ritenendola tardiva, in quanto avanzata oltre il termine di 30 giorni dalla effettiva conoscenza delle suddette pronunce.

Tale conclusione risulta viziata da manifesta illogicità.

3. Il termine per proporre l'istanza di rimessione in termini per impugnare le sentenze contumaciali, ai sensi dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla

I. n. 67 del 2014, applicabile nella specie, è di trenta giorni decorrenti dal momento della effettiva conoscenza del provvedimento.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tali casi grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922 - 01, nella quale la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art.175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo.

Conf.: Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, Mangiapia, Rv. 271912 - 01; Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, Rv. 271912 - 01; Sez. 6, n. 14254 del 2/3/2017, Shullazi, Rv. 269794; Sez. 1, n. 7965 del 8/1/2016, Perri, Rv. 266330; Sez. 3, n. 28914 del 20/2/2013, Tonutti, Rv. 255591.

In senso difforme, in alcune pronunce si è affermato che è onere di chi, rimasto contumace nel processo, chieda la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto: Sez. 4, n. 39103 del 08/07/2016, Morejon, Rv. 267607 - 01; Sez. 5, n. 18979 del 28/01/2014, C., Rv. 263166 - 01).

4. Nella specie, la ricorrente aveva prodotto, a corredo dell'istanza, specifica documentazione dalla quale risulta che ella aveva conferito mandato al difensore in data 22 marzo 2023 e che, sulla base del medesimo, in data 30 marzo 2023, il legale aveva inviato una PEC alla Procura di Trieste chiedendo lnformazioni in ordine alla esistenza di ordini di esecuzione a carico della propria assistita.

Analoga richiesta era stata inviata nella stessa data alla Procura di Venezia.

La ricorrente ha inoltre documentato l'invio, in data 10 novembre 2023, di un'ulteriore PEC alla Procura di [OSCURATO:PERSONA] avente lo stesso contenuto, alla quale era seguita, il 29 novembre 2023, la notifica da parte di tale Procura di un ordine di esecuzione.

Quindi, in data 18.12.2023, aveva depositato via PEC l'istanza rimessione in termini, con allegato il medesimo mandato conferito al difensore il 22 marzo 2023.

La Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare tali elementi, affermando, in modo manifestamente illogico, che la conoscenza delle sentenze contumaciali cui si riferisce l'istanza risalisse al marzo 2023 allorché era stato conferito il mandato difensivo, laddove invece la documentazione prodotta attesta come a quel momento la ricorrente fosse in cerca di notizie in ordine alla eventuale pronuncia di sentenze di condanna a suo carico, e che solo dopo aver ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione aveva presentato l'istanza di rimessione in termini.

5. A tanto consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino.

PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino.

Così deciso nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 20 marzo 2024, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. formulata da Fatima DJORGEVIC, dichiarandola decaduta dal relativo diritto. 2. Avverso tale ordinanza DJORGEVIC ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva l'istanza con cui la ricorrente aveva chiesto di essere rimessa nei termini per impugnare le sentenze contumaciali pronunciate nei suoi confronti. Ritenendo che il momento della effettiva conoscenza di tali pronunce dovesse farsi risalire al marzo 2023, allorché DJORGEVIC aveva conferito mandato al proprio difensore, l'ordinanza impugnata avrebbe trascurato di considerare la circostanza che tale mandato aveva un contenuto ampio, incaricando il legale di acquisire informazioni circa l'esistenza di un ordine di esecuzione, e di svolgere tutte le attività consequenziali, e dunque anche la proposizione dell'istanza di rimessione in termini. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa valutazione da parte della Corte territoriale del merito dell'istanza di rimessione in termini. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 2. L'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di condanna specificamente indicate nell'istanza, ritenendola tardiva, in quanto avanzata oltre il termine di 30 giorni dalla effettiva conoscenza delle suddette pronunce. Tale conclusione risulta viziata da manifesta illogicità. 3. Il termine per proporre l'istanza di rimessione in termini per impugnare le sentenze contumaciali, ai sensi dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla I. n. 67 del 2014, applicabile nella specie, è di trenta giorni decorrenti dal momento della effettiva conoscenza del provvedimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tali casi grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922 - 01, nella quale la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art.175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo. Conf.: Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, Mangiapia, Rv. 271912 - 01; Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, Rv. 271912 - 01; Sez. 6, n. 14254 del 2/3/2017, Shullazi, Rv. 269794; Sez. 1, n. 7965 del 8/1/2016, Perri, Rv. 266330; Sez. 3, n. 28914 del 20/2/2013, Tonutti, Rv. 255591. In senso difforme, in alcune pronunce si è affermato che è onere di chi, rimasto contumace nel processo, chieda la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto: Sez. 4, n. 39103 del 08/07/2016, Morejon, Rv. 267607 - 01; Sez. 5, n. 18979 del 28/01/2014, C., Rv. 263166 - 01). 4. Nella specie, la ricorrente aveva prodotto, a corredo dell'istanza, specifica documentazione dalla quale risulta che ella aveva conferito mandato al difensore in data 22 marzo 2023 e che, sulla base del medesimo, in data 30 marzo 2023, il legale aveva inviato una PEC alla Procura di Trieste chiedendo lnformazioni in ordine alla esistenza di ordini di esecuzione a carico della propria assistita. Analoga richiesta era stata inviata nella stessa data alla Procura di Venezia. La ricorrente ha inoltre documentato l'invio, in data 10 novembre 2023, di un'ulteriore PEC alla Procura di [OSCURATO:PERSONA] avente lo stesso contenuto, alla quale era seguita, il 29 novembre 2023, la notifica da parte di tale Procura di un ordine di esecuzione. Quindi, in data 18.12.2023, aveva depositato via PEC l'istanza rimessione in termini, con allegato il medesimo mandato conferito al difensore il 22 marzo 2023. La Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare tali elementi, affermando, in modo manifestamente illogico, che la conoscenza delle sentenze contumaciali cui si riferisce l'istanza risalisse al marzo 2023 allorché era stato conferito il mandato difensivo, laddove invece la documentazione prodotta attesta come a quel momento la ricorrente fosse in cerca di notizie in ordine alla eventuale pronuncia di sentenze di condanna a suo carico, e che solo dopo aver ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione aveva presentato l'istanza di rimessione in termini. 5. A tanto consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino. Così deciso nella camera
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