CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di PRATO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché alla determinazione della pena (secondo motivo), è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale, il quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - per un verso, ha accertato l'assenza dei presupposti per qualificare l'offesa di particolare tenuità, stante il numero sia di animali già morti, sia di animali (cinquantasette) ancora vivi rinvenuti nel macello abusivo, e considerando la non occasionalità della condotta, desumibile sia dalla presenza in loco di una scannatrice di grandi dimensioni, sia da una precedente segnalazione del 14 ottobre 2020 per fatti analoghi; per altro verso, non ha ravvisato elementi valutabili per una riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen., in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), individuando, quale elemento ostativo, il comportamento processuale dell'imputato, che prima ha chiesto e ottenuto l'ammissione all'oblazione e poi ha omesso di pagare l'importo stabilito, e, quanto alla commisurazione della pena, ha logicamente giustificato lo scostamento dal minimo edittale in relazione alla gravità del fatto, desunta dall'elevato numero di animali rinvenuti e dagli strumenti reperiti, da cui emerge la particolare organizzazione messa a punto dall'imputato per svolgere l'attività di macellazione abusiva, oltretutto ampiamente pubblicizzata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q. P.Q.M