Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08628/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la infondatezza del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla custodia cautelare in carcere perché ritenuto uno dei capi dell'organizzazione camorristica operante in Napoli, nella zona dei "Quartieri spagnoli", frutto dall'aggregazione di tre gruppi criminali, uno dei quali facenti capo al ricorrente e gli altri due ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'impostazione recepita nell'ordinanza cautelare e confermata dal riesame, i tre gruppi, pur dotati di una propria autonomia, operavano quali componenti di un'unica associazione, dedita al controllo del territorio e alla commissione di reati, anche in materia di traffico di stupefacente, rapportandosi anche all'esterno e nei rapporti con gli altri sodalizi camorristici quale soggetto unitario.

In particolare, ad avviso dei giudici della cautela, il ricorrente, unitamente ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirigeva anche la parallela associazione dedita esclusivamente al traffico di stupefacente, operante sul medesimo territorio di riferimento, rendendosi altresì protagonista diretto di più fatti di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ma anche di una estorsione, porto e detenzione di armi riferibili al gruppo associativo oltre che di un tentativo di omicidio.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato cinque motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di associazione di stampo mafioso.

Esaminando dettagliatamente gli argomenti valorizzati dal Tribunale del riesame, il ricorrente ha enucleato plurimi aspetti di criticità, sottolineando che: viene data per presupposta l'esistenza di una sorta di confederazione tra gruppi camorristici, nonostante questi avessero una loro autonomia e, quindi, anche una contrapposizione di interessi; l'aggregazione dei tre gruppi non descriverebbe una stabile associazione, quanto piuttosto una mera condivisione di intenti in occasioni di specifiche e temporanee esigenze, tant'è che la stessa ordinanza fa riferimento all'esigenza di fare fronte comune in occasione di momenti di "fibrillazione o emergenza" e nella contrapposizione con clan operanti in zone limitrofe; non viene descritta un'attività diversa ed ulteriore rispetto a quella concernente il traffico di stupefacente, sicchè mal si comprenderebbe la ragione di una duplicazione di associazioni, l'una qualificata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e l'altra integrante l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; difetterebbe la prova di un effettivo predominio sul territorio e più in generale, non risulterebbero delineati i requisiti tipici dell'associazione di stampo mafioso e, cioè, della capacità di realizzare quella condizione di generale assoggettamento; i collaboratori di giustizia non avrebbero affatto riferito di una associazione unitaria, avendo piuttosto riferito di tre gruppi autonomi e antagonisti, che solo in determinate occasioni avevano agito di comune accordo.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita al reato di cui all'art. 74 d.P.R. citato.

Il ricorrente replica gli argomenti già esposti in precedenza, ribadendo che non si tratterebbe di un'unica associazione, posto che ciascuno dei vertici gestiva il traffico di stupefacenti mediante propri gruppi criminali.

Inoltre, se vi fosse stato un effettivo collegamento tra l'associazione ex art. 416-bis cod. pen. e quella dedita al traffico di stupefacente, non si comprende la ragione per cui non vi sia piena identità soggettiva degli associati.

Si afferma che la stessa ordinanza impugnata incentra l'attività di traffico di stupefacenti intorno a [OSCURATO:PERSONA] ed al suo gruppo, con la conseguenza che se ne sarebbe dovuta trarre l'estraneità all'associazione ex art. 74 D.P.R. citat di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa con riguardo al reato di associazione dedita al traffico di stupefacente.

Assume la difesa che l'aggravante sarebbe stata riconosciuta esclusivamente in virtù della appartenenza del ricorrente ad entrambe le associazioni, ipotizzando la strumentalità di quella dedita al traffico di stupefacenti rispetto al sodalizio camorristico.

Peraltro, si contesta la stessa configurabilità dell'aggravante nei confronti di un soggetto che è già indicato quale associato ex art. 416-bis cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo, deduce il vizio di motivazione relativamente alla gravità indiziaria rispetto al tentato omicidio commesso ai danni di Pesce e Masi (capo 115) ed ai connessi reati in materia di armi.

Sostiene la difesa che la ricostruzione dell'intera vicenda non dimostrerebbe affatto il ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA], difettando elementi specifici dai quali desumere che questi avrebbe fornito il suo placet all'esecuzione dell'agguato.

Peraltro, ad avviso della difesa, il reato era maturato all'internoct;rapporti conflittuali, legati al traffico di stupefacente, che vedeva direttamente interessati Furgiero e Pesce, con esclusione di un diretto coinvolgimento dell'associazione che si assume essere capeggiata dal ricorrente.

Furgiero, in buona sostanza, gestiva in autonomia la cosiddetta "piazza di spaccio della sposa" in relazione alla quale erano insorti i contrasti con Pesce, il che escluderebbe l'interesse stesso del ricorrente ad ingerirsi nel tentato omicidio legato a vicende che esulavano dagli affari gestiti dall'associazione.

2.5. Con il quinto motivo, infine, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di estorsione contestato al capo 77-bis).

Evidenzia il ricorrente che il Tribunale, pur investito della predetta doglianza, non avrebbe fornito alcuna motivazione in risposta alle censure proposte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Il primo motivo contrasta la gravità indiziaria relativa alla ritenuta esistenza di una sorta di confederazione di gruppi camorristici autonomi, tutti operanti nella zona dei "Quartieri spagnoli", destinata a dare corpo alla struttura associativa descritta al capo 1) della rubrica.

2.1. Sostiene il ricorrente che, a prescindere dalla carente dimostrazione circa l'effettiva sussistenza dell'aggregazione, questa non potrebbe dar luogo ad una autonoma associazione, nella misura in cui il vincolo non sarebbe finalizzato alla realizzazione di un disegno criminoso unitario.

L'associazione contestata al capo 1), pertanto, non agirebbe se non in concomitanza con specifiche esigenze comuni dei singoli gruppi che la compongono, come nel caso della contrapposizione con gruppi antagonisti, ma al di fuori di singole e specifiche evenienze il sodalizio difetterebbe del requisito essenziale della unitarietà dello scopo.

2.2. L'assunto difensivo all'evidenza non coglie nel segno.

Invero, il Tribunale ha fornito plurimi ed oggettivi elementi sui quali fondare la gravità indiziaria, richiamando in primo luogo le dichiarazioni rese dai collaboratori i quali hanno concordemente riferito della gestione delle attività illecite da parte di un gruppo unitario, all'interno del quale erano individuabili tre diverse componenti, ciascuna delle quali riferibili a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'esistenza di gruppi all'interno dell'associazione maggiore, tuttavia, non esclude la configurabilità di quest'ultima, nella misura in cui sono stati individuati elementi sintomatici di una stabilità organizzativa e funzionale dell'associazione unitaria.

Di ciò è stata data adeguata evidenza facendo leva su determinati episodi, tra i quali spicca quello concernente le recriminazioni di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le modalità di gestione degli interessi dell'associazione nel periodo in cui quest'ultimo se ne era interessato, stante la detenzione del primo; situazione fattuale questa che va letta congiuntamente alle emergenze immediatamente successive al detto momento di fibrillazione, dovendosi apprezzare anche le ulteriori argomentazioni spese dal Tribunale nel mettere in evidenza il superamento delle difficoltà immediatamente successive al venir meno della detenzione del [OSCURATO:PERSONA] (si veda dal primo capoverso di pagina 10).

Ne consegue l'immediata rilevanza indiziaria dell'intera vicenda in questione, nei suoi momenti di conflittualità e successiva riappacificazione, perché, in termini di piena condivisibilità, ritenuta coerentemente sintomatica dell'esistenza di un gruppo unitario e stabilmente operante, vieppiù considerando il perimetro dell'approfondimento cognitivo correlato all'attuale fase cautelare.

Significativo è anche il fatto che, nei colloqui intercettati e richiamati nell'ordinanza impugnata, gli associati si esprimano facendo chiaramente riferimento all'associazione nella sua interezza, dimostrando di aver piena contezza dell'esistenza di un'entità stabile e sovraordinata rispetto ai singoli gruppi operanti sul territorio.

Altrettanto dicasi per l'accertata esistenza di una cassa comune, con la quale si garantisce assistenza agli associati e si sostengono le spese legali per gli affiliati coinvolti in vicende giudiziarie (si veda pagina 15 dell'ordinanza).

In conclusione, deve ritenersi che il Tribunale, con motivazione logica ed immune da censure, ha ritenuto l'esistenza di un'unica associazione di stampo camorristico, stabilmente operante nella zona dei Quartieri spagnoli ed avente quale finalità la commissione di una serie indeterminata di reati, spazianti dalle estorsioni fino al traffico di stupefacenti, tutti commessi avvalendosi dell'indiscusso controllo del territorio.

Il fatto, poi, che all'interno dell'associazione siano stati individuati tre gruppi aventi uno spazio di autonomia, ciascuno dei quali facente capo ad un referente che, a sua volta, assume il ruolo di vertice all'interno dell'associazione unitaria, non è un dato di per sé incompatibile con la configurabilità del reato.

Né può essere fonte di incertezza il fatto che vi possano essere associazioni di stampo camorristico che operino a più livelli, nell'ambito del medesimo territorio.

Ferma restando la necessità di una puntuale verifica in fatto, la giurisprudenza ha già avuto modo di riconoscere che è possibile la simultanea partecipazione a più sodalizi criminosi, in specie quando una delle associazioni sia costituita con il consenso dell'altra e operi sotto il suo controllo oppure sia a questa legata da vincolo federativo (Sez.1, n. 25727 del 5/6/2008, Micheletti, Rv. 240470).

2.3. Infine, non pare alla Corte suscettibile di rilievi utilmente prospettabili in questa sede, ancor più alla luce della mera cognizione cautelare, il tema della possibile e concomitante configurabilità, nel caso a mano, delle due associazioni, quella di stampo camorristico di cui al capo 1) e quella finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2 (all'interno della quale, secondo l'impostazione seguita dal provvedimento genetico di adozione della misura, risulterebbe assorbita l'imputazione di cui al capo 2 bis), pure a fronte della individuazione di condotte illecite primariamente riferibili al programma criminale della struttura sanzionata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Certa, in tesi, la concomitante configurabilità delle due realtà associative, ciò che assume rilievo è la riscontrata verifica che il sodalizio camorristico impegnato anche nell'attività di narcotraffico, pur quando questa ne sia il principale strumento di profitto, utilizzi il metodo mafioso per esercitare una sfera di predominio in un determinato contesto territoriale in termini tali da esondare l'ambito esclusivo e tipico di quel determinato settore illecito, perché destinato ad implicare plurimi momenti di operatività, involgenti iniziative di matrice criminale di natura eterogenea e più articolata, non esclusivamente riconducibili alla commercializzazione illecita di sostanze stupefacenti.

E in questa cornice il provvedimento impugnato non merita censure perché delinea momenti di assoluto controllo del territorio, finalizzato ad interrelazioni criminali all'evidenza più ampie rispetto al mero contesto inerente al narcotraffico.

In tali termini vanno apprezzati, alla luce di una valutazione complessiva e non frammentata dei relativi momenti indiziari, i riferimenti al propalato del collaborante Giuliano riportati dalla pagina 5; le captazioni riportate dalla pagina 11, anche con riguardo all'oggetto dei "summit" occorsi tra i vertici dei rispettivi gruppi; gli episodi riportati alla pagina 13, compreso quello inerente l'attentato alla caserma Pastrengo e all'importanza del ruolo assunto soprattutto dal [OSCURATO:PERSONA] nel convincere gli autori a costituirsi perché la relativa latitanza poteva essere deleteria per i comuni affari criminali del sodalizio in conseguenza della maggiore attenzione che le forze dell'ordine avrebbero apprestato in quel determinato contesto temporale e territoriale.

3. Il secondo motivo di ricorso ripropone doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle finora esaminate, pur se riferite alla diversa associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Di contro, va rimarcato come l'ordinanza gravata abbia dato atto dell'esistenza di un'organizzazione appositamente deputata allo spaccio al dettaglio, ma anche alla vendita di grossi quantitativi di droga, nonché della disponibilità di locali, mezzi e di associati cui sono attribuiti ruoli specifici in ordine a tale attività illecita (si veda da pagina 16).

Viene fornito, pertanto, un quadro fattuale dal quale emerge l'esistenza di una struttura dedita al traffico di stupefacente che, evidentemente, costituiva uno dei principali settori di interesse dell'attività illecita anche dell'associazione di stampo camorristico.

Né è condivisibile la tesi difensiva secondo cui l'associazione ex art. 74 D.P.R. citato farebbe capo al solo [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha, infatti, ampiamente illustrato le ragioni da cui ha dedotto il coinvolgimento (quantomeno) paritario del ricorrente oltre che di [OSCURATO:PERSONA], spiegando che - anche sulla base delle intercettazioni - è emerso come questi partecipassero alla suddivisione degli utili ed utilizzassero l'associazione al fine di procurarsi sostanza stupefacente destinata sia ad essere ceduta ad altri gruppi, sia ad essere smerciata nelle piazze di spaccio direttamente gestidai predetti. ('?L ) I vertici dell'associazione, inoltre, concordavano gli acquisti di stupefacente, gestivano i rapporti di credito e debito, stabilivano i quantitativi di droga da assegnare a ciascuna piazza di spaccio e concordavano le forme di reazione agli indebiti tentativi di soggetti, non autorizzati dall'associazione, di spacciare nel territorio dei "Quartieri spagnoli" (si veda la pagina 21 dell'ordinanza).

4. Il terzo motivo, con il quale si contrasta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen riferita alla partecipazione associativa di cui al capo 2), è inammissibile per carenza di interesse.

Il ricorso in esame non affronta il tema delle esigenze cautelari né quello della correlata adeguatezza della misura adottata; non mette in evidenza, inoltre, possibili profili di incidenza della censura in questione rispetto ai predetti temi di giudizio, nel caso sostenuti dalla doppia presunzione di legge prevista dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. in ragione dei titoli cautelari contestati ai capi 1) e 2).

In questa cornice, è facile evidenziare come, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame contrastando la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno delle stesse non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della aggravante contrastata non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep.2023,Rv. 284489).

5. Per quanto concerne il motivo di ricorso relativo alla gravità indiziaria in ordine al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la ricostruzione in fatto contenuta nell'ordinanza cautelare non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Il Tribunale ha ricostruito le fasi precedenti il tentato omicidio, dando conto delle ragioni della contrapposizione tra i predetti e [OSCURATO:PERSONA] e mettendo in evidenza: la consegna di un'arma con relativo caricatore a Furgiero; il sopraggiungere di plurimi soggetti armati; l'incontro tra Furgiero ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ebbe a precedere l'attentato omicidiario; l'immediata conseguenzialità cronologica tra siffatti contesti preparatori e il tentato omicidio di Masi.

Il tutto all'interno di una cornice logica coerente, offerta dalle precipue dinamiche criminali delle due associazioni partecipate dal ricorrente in posizione apicale e dalla argomentata esigenza dei sodali di reagire al tentativo di Pesce di opporsi al versamento della quota settimanale dovuta a Furgiero per poter spacciare nella piazza, dal medesimo controllata (pagina 30 dell'ordinanza) ma pur sempre ricompresa nel più ampio dominio riferibile ai due contesti associativi in contestazione (da qui la contestuale presenza dei tre esponenti di vertice, compreso il ricorrente, nei frangenti immediatamente precedenti l'azione criminale in contestazione).

Il ricorrente attinge del tutto inadeguatamente il percorso logico, sopra sintetizzato, tracciato dal Tribunale nel confermare, anche per le imputazioni di cui ai capi 114) e 115), il giudizio di gravità indiziaria reso dall'ordinanza gravata da riesame.

Si limita, infatti, ad offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, priva, tuttavia, di riscontri nella descrizione fornita dall'ordinanza impugnata, senza addurre vuoti o effettive incongruenze del motivare destinate ad inficiare la valutazione indiziaria conformemente spesa dai giudici della cautela.

In definitiva, dunque, propone una diversa chiave di lettura dell'accaduto, all'evidenza distonica rispetto ai temi prospettabili in sede di legittimità.

6. E' parimenti inammissibile l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di estorsione contestato al capo 77-bis).

Parte ricorrente, infatti, non ha in alcun modo precisato il tenore delle doglianze pretermesse dal Tribunale, limitandosi ad addurre il difetto di motivazione ma trascurando di argomentare sulla specificità dei rilievi prospettati con il riesame in relazione a siffatta imputazione e sulla rilevanza delle censure proposte rispetto al portato della valutazione resa nel provvedimento di applicazione della misura.7.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la infondatezza del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla custodia cautelare in carcere perché ritenuto uno dei capi dell'organizzazione camorristica operante in Napoli, nella zona dei "Quartieri spagnoli", frutto dall'aggregazione di tre gruppi criminali, uno dei quali facenti capo al ricorrente e gli altri due ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'impostazione recepita nell'ordinanza cautelare e confermata dal riesame, i tre gruppi, pur dotati di una propria autonomia, operavano quali componenti di un'unica associazione, dedita al controllo del territorio e alla commissione di reati, anche in materia di traffico di stupefacente, rapportandosi anche all'esterno e nei rapporti con gli altri sodalizi camorristici quale soggetto unitario. In particolare, ad avviso dei giudici della cautela, il ricorrente, unitamente ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirigeva anche la parallela associazione dedita esclusivamente al traffico di stupefacente, operante sul medesimo territorio di riferimento, rendendosi altresì protagonista diretto di più fatti di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ma anche di una estorsione, porto e detenzione di armi riferibili al gruppo associativo oltre che di un tentativo di omicidio. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato cinque motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di associazione di stampo mafioso. Esaminando dettagliatamente gli argomenti valorizzati dal Tribunale del riesame, il ricorrente ha enucleato plurimi aspetti di criticità, sottolineando che: viene data per presupposta l'esistenza di una sorta di confederazione tra gruppi camorristici, nonostante questi avessero una loro autonomia e, quindi, anche una contrapposizione di interessi; l'aggregazione dei tre gruppi non descriverebbe una stabile associazione, quanto piuttosto una mera condivisione di intenti in occasioni di specifiche e temporanee esigenze, tant'è che la stessa ordinanza fa riferimento all'esigenza di fare fronte comune in occasione di momenti di "fibrillazione o emergenza" e nella contrapposizione con clan operanti in zone limitrofe; non viene descritta un'attività diversa ed ulteriore rispetto a quella concernente il traffico di stupefacente, sicchè mal si comprenderebbe la ragione di una duplicazione di associazioni, l'una qualificata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e l'altra integrante l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; difetterebbe la prova di un effettivo predominio sul territorio e più in generale, non risulterebbero delineati i requisiti tipici dell'associazione di stampo mafioso e, cioè, della capacità di realizzare quella condizione di generale assoggettamento; i collaboratori di giustizia non avrebbero affatto riferito di una associazione unitaria, avendo piuttosto riferito di tre gruppi autonomi e antagonisti, che solo in determinate occasioni avevano agito di comune accordo. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita al reato di cui all'art. 74 d.P.R. citato. Il ricorrente replica gli argomenti già esposti in precedenza, ribadendo che non si tratterebbe di un'unica associazione, posto che ciascuno dei vertici gestiva il traffico di stupefacenti mediante propri gruppi criminali. Inoltre, se vi fosse stato un effettivo collegamento tra l'associazione ex art. 416-bis cod. pen. e quella dedita al traffico di stupefacente, non si comprende la ragione per cui non vi sia piena identità soggettiva degli associati. Si afferma che la stessa ordinanza impugnata incentra l'attività di traffico di stupefacenti intorno a [OSCURATO:PERSONA] ed al suo gruppo, con la conseguenza che se ne sarebbe dovuta trarre l'estraneità all'associazione ex art. 74 D.P.R. citat di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa con riguardo al reato di associazione dedita al traffico di stupefacente. Assume la difesa che l'aggravante sarebbe stata riconosciuta esclusivamente in virtù della appartenenza del ricorrente ad entrambe le associazioni, ipotizzando la strumentalità di quella dedita al traffico di stupefacenti rispetto al sodalizio camorristico. Peraltro, si contesta la stessa configurabilità dell'aggravante nei confronti di un soggetto che è già indicato quale associato ex art. 416-bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo, deduce il vizio di motivazione relativamente alla gravità indiziaria rispetto al tentato omicidio commesso ai danni di Pesce e Masi (capo 115) ed ai connessi reati in materia di armi. Sostiene la difesa che la ricostruzione dell'intera vicenda non dimostrerebbe affatto il ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA], difettando elementi specifici dai quali desumere che questi avrebbe fornito il suo placet all'esecuzione dell'agguato. Peraltro, ad avviso della difesa, il reato era maturato all'internoct;rapporti conflittuali, legati al traffico di stupefacente, che vedeva direttamente interessati Furgiero e Pesce, con esclusione di un diretto coinvolgimento dell'associazione che si assume essere capeggiata dal ricorrente. Furgiero, in buona sostanza, gestiva in autonomia la cosiddetta "piazza di spaccio della sposa" in relazione alla quale erano insorti i contrasti con Pesce, il che escluderebbe l'interesse stesso del ricorrente ad ingerirsi nel tentato omicidio legato a vicende che esulavano dagli affari gestiti dall'associazione. 2.5. Con il quinto motivo, infine, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di estorsione contestato al capo 77-bis). Evidenzia il ricorrente che il Tribunale, pur investito della predetta doglianza, non avrebbe fornito alcuna motivazione in risposta alle censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Il primo motivo contrasta la gravità indiziaria relativa alla ritenuta esistenza di una sorta di confederazione di gruppi camorristici autonomi, tutti operanti nella zona dei "Quartieri spagnoli", destinata a dare corpo alla struttura associativa descritta al capo 1) della rubrica. 2.1. Sostiene il ricorrente che, a prescindere dalla carente dimostrazione circa l'effettiva sussistenza dell'aggregazione, questa non potrebbe dar luogo ad una autonoma associazione, nella misura in cui il vincolo non sarebbe finalizzato alla realizzazione di un disegno criminoso unitario. L'associazione contestata al capo 1), pertanto, non agirebbe se non in concomitanza con specifiche esigenze comuni dei singoli gruppi che la compongono, come nel caso della contrapposizione con gruppi antagonisti, ma al di fuori di singole e specifiche evenienze il sodalizio difetterebbe del requisito essenziale della unitarietà dello scopo. 2.2. L'assunto difensivo all'evidenza non coglie nel segno. Invero, il Tribunale ha fornito plurimi ed oggettivi elementi sui quali fondare la gravità indiziaria, richiamando in primo luogo le dichiarazioni rese dai collaboratori i quali hanno concordemente riferito della gestione delle attività illecite da parte di un gruppo unitario, all'interno del quale erano individuabili tre diverse componenti, ciascuna delle quali riferibili a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'esistenza di gruppi all'interno dell'associazione maggiore, tuttavia, non esclude la configurabilità di quest'ultima, nella misura in cui sono stati individuati elementi sintomatici di una stabilità organizzativa e funzionale dell'associazione unitaria. Di ciò è stata data adeguata evidenza facendo leva su determinati episodi, tra i quali spicca quello concernente le recriminazioni di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le modalità di gestione degli interessi dell'associazione nel periodo in cui quest'ultimo se ne era interessato, stante la detenzione del primo; situazione fattuale questa che va letta congiuntamente alle emergenze immediatamente successive al detto momento di fibrillazione, dovendosi apprezzare anche le ulteriori argomentazioni spese dal Tribunale nel mettere in evidenza il superamento delle difficoltà immediatamente successive al venir meno della detenzione del [OSCURATO:PERSONA] (si veda dal primo capoverso di pagina 10). Ne consegue l'immediata rilevanza indiziaria dell'intera vicenda in questione, nei suoi momenti di conflittualità e successiva riappacificazione, perché, in termini di piena condivisibilità, ritenuta coerentemente sintomatica dell'esistenza di un gruppo unitario e stabilmente operante, vieppiù considerando il perimetro dell'approfondimento cognitivo correlato all'attuale fase cautelare. Significativo è anche il fatto che, nei colloqui intercettati e richiamati nell'ordinanza impugnata, gli associati si esprimano facendo chiaramente riferimento all'associazione nella sua interezza, dimostrando di aver piena contezza dell'esistenza di un'entità stabile e sovraordinata rispetto ai singoli gruppi operanti sul territorio. Altrettanto dicasi per l'accertata esistenza di una cassa comune, con la quale si garantisce assistenza agli associati e si sostengono le spese legali per gli affiliati coinvolti in vicende giudiziarie (si veda pagina 15 dell'ordinanza). In conclusione, deve ritenersi che il Tribunale, con motivazione logica ed immune da censure, ha ritenuto l'esistenza di un'unica associazione di stampo camorristico, stabilmente operante nella zona dei Quartieri spagnoli ed avente quale finalità la commissione di una serie indeterminata di reati, spazianti dalle estorsioni fino al traffico di stupefacenti, tutti commessi avvalendosi dell'indiscusso controllo del territorio. Il fatto, poi, che all'interno dell'associazione siano stati individuati tre gruppi aventi uno spazio di autonomia, ciascuno dei quali facente capo ad un referente che, a sua volta, assume il ruolo di vertice all'interno dell'associazione unitaria, non è un dato di per sé incompatibile con la configurabilità del reato. Né può essere fonte di incertezza il fatto che vi possano essere associazioni di stampo camorristico che operino a più livelli, nell'ambito del medesimo territorio. Ferma restando la necessità di una puntuale verifica in fatto, la giurisprudenza ha già avuto modo di riconoscere che è possibile la simultanea partecipazione a più sodalizi criminosi, in specie quando una delle associazioni sia costituita con il consenso dell'altra e operi sotto il suo controllo oppure sia a questa legata da vincolo federativo (Sez.1, n. 25727 del 5/6/2008, Micheletti, Rv. 240470). 2.3. Infine, non pare alla Corte suscettibile di rilievi utilmente prospettabili in questa sede, ancor più alla luce della mera cognizione cautelare, il tema della possibile e concomitante configurabilità, nel caso a mano, delle due associazioni, quella di stampo camorristico di cui al capo 1) e quella finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2 (all'interno della quale, secondo l'impostazione seguita dal provvedimento genetico di adozione della misura, risulterebbe assorbita l'imputazione di cui al capo 2 bis), pure a fronte della individuazione di condotte illecite primariamente riferibili al programma criminale della struttura sanzionata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Certa, in tesi, la concomitante configurabilità delle due realtà associative, ciò che assume rilievo è la riscontrata verifica che il sodalizio camorristico impegnato anche nell'attività di narcotraffico, pur quando questa ne sia il principale strumento di profitto, utilizzi il metodo mafioso per esercitare una sfera di predominio in un determinato contesto territoriale in termini tali da esondare l'ambito esclusivo e tipico di quel determinato settore illecito, perché destinato ad implicare plurimi momenti di operatività, involgenti iniziative di matrice criminale di natura eterogenea e più articolata, non esclusivamente riconducibili alla commercializzazione illecita di sostanze stupefacenti. E in questa cornice il provvedimento impugnato non merita censure perché delinea momenti di assoluto controllo del territorio, finalizzato ad interrelazioni criminali all'evidenza più ampie rispetto al mero contesto inerente al narcotraffico. In tali termini vanno apprezzati, alla luce di una valutazione complessiva e non frammentata dei relativi momenti indiziari, i riferimenti al propalato del collaborante Giuliano riportati dalla pagina 5; le captazioni riportate dalla pagina 11, anche con riguardo all'oggetto dei "summit" occorsi tra i vertici dei rispettivi gruppi; gli episodi riportati alla pagina 13, compreso quello inerente l'attentato alla caserma Pastrengo e all'importanza del ruolo assunto soprattutto dal [OSCURATO:PERSONA] nel convincere gli autori a costituirsi perché la relativa latitanza poteva essere deleteria per i comuni affari criminali del sodalizio in conseguenza della maggiore attenzione che le forze dell'ordine avrebbero apprestato in quel determinato contesto temporale e territoriale. 3. Il secondo motivo di ricorso ripropone doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle finora esaminate, pur se riferite alla diversa associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Di contro, va rimarcato come l'ordinanza gravata abbia dato atto dell'esistenza di un'organizzazione appositamente deputata allo spaccio al dettaglio, ma anche alla vendita di grossi quantitativi di droga, nonché della disponibilità di locali, mezzi e di associati cui sono attribuiti ruoli specifici in ordine a tale attività illecita (si veda da pagina 16). Viene fornito, pertanto, un quadro fattuale dal quale emerge l'esistenza di una struttura dedita al traffico di stupefacente che, evidentemente, costituiva uno dei principali settori di interesse dell'attività illecita anche dell'associazione di stampo camorristico. Né è condivisibile la tesi difensiva secondo cui l'associazione ex art. 74 D.P.R. citato farebbe capo al solo [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha, infatti, ampiamente illustrato le ragioni da cui ha dedotto il coinvolgimento (quantomeno) paritario del ricorrente oltre che di [OSCURATO:PERSONA], spiegando che - anche sulla base delle intercettazioni - è emerso come questi partecipassero alla suddivisione degli utili ed utilizzassero l'associazione al fine di procurarsi sostanza stupefacente destinata sia ad essere ceduta ad altri gruppi, sia ad essere smerciata nelle piazze di spaccio direttamente gestidai predetti. ('?L ) I vertici dell'associazione, inoltre, concordavano gli acquisti di stupefacente, gestivano i rapporti di credito e debito, stabilivano i quantitativi di droga da assegnare a ciascuna piazza di spaccio e concordavano le forme di reazione agli indebiti tentativi di soggetti, non autorizzati dall'associazione, di spacciare nel territorio dei "Quartieri spagnoli" (si veda la pagina 21 dell'ordinanza). 4. Il terzo motivo, con il quale si contrasta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen riferita alla partecipazione associativa di cui al capo 2), è inammissibile per carenza di interesse. Il ricorso in esame non affronta il tema delle esigenze cautelari né quello della correlata adeguatezza della misura adottata; non mette in evidenza, inoltre, possibili profili di incidenza della censura in questione rispetto ai predetti temi di giudizio, nel caso sostenuti dalla doppia presunzione di legge prevista dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. in ragione dei titoli cautelari contestati ai capi 1) e 2). In questa cornice, è facile evidenziare come, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame contrastando la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno delle stesse non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della aggravante contrastata non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep.2023,Rv. 284489). 5. Per quanto concerne il motivo di ricorso relativo alla gravità indiziaria in ordine al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la ricostruzione in fatto contenuta nell'ordinanza cautelare non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Il Tribunale ha ricostruito le fasi precedenti il tentato omicidio, dando conto delle ragioni della contrapposizione tra i predetti e [OSCURATO:PERSONA] e mettendo in evidenza: la consegna di un'arma con relativo caricatore a Furgiero; il sopraggiungere di plurimi soggetti armati; l'incontro tra Furgiero ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ebbe a precedere l'attentato omicidiario; l'immediata conseguenzialità cronologica tra siffatti contesti preparatori e il tentato omicidio di Masi. Il tutto all'interno di una cornice logica coerente, offerta dalle precipue dinamiche criminali delle due associazioni partecipate dal ricorrente in posizione apicale e dalla argomentata esigenza dei sodali di reagire al tentativo di Pesce di opporsi al versamento della quota settimanale dovuta a Furgiero per poter spacciare nella piazza, dal medesimo controllata (pagina 30 dell'ordinanza) ma pur sempre ricompresa nel più ampio dominio riferibile ai due contesti associativi in contestazione (da qui la contestuale presenza dei tre esponenti di vertice, compreso il ricorrente, nei frangenti immediatamente precedenti l'azione criminale in contestazione). Il ricorrente attinge del tutto inadeguatamente il percorso logico, sopra sintetizzato, tracciato dal Tribunale nel confermare, anche per le imputazioni di cui ai capi 114) e 115), il giudizio di gravità indiziaria reso dall'ordinanza gravata da riesame. Si limita, infatti, ad offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, priva, tuttavia, di riscontri nella descrizione fornita dall'ordinanza impugnata, senza addurre vuoti o effettive incongruenze del motivare destinate ad inficiare la valutazione indiziaria conformemente spesa dai giudici della cautela. In definitiva, dunque, propone una diversa chiave di lettura dell'accaduto, all'evidenza distonica rispetto ai temi prospettabili in sede di legittimità. 6. E' parimenti inammissibile l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di estorsione contestato al capo 77-bis). Parte ricorrente, infatti, non ha in alcun modo precisato il tenore delle doglianze pretermesse dal Tribunale, limitandosi ad addurre il difetto di motivazione ma trascurando di argomentare sulla specificità dei rilievi prospettati con il riesame in relazione a siffatta imputazione e sulla rilevanza delle censure proposte rispetto al portato della valutazione resa nel provvedimento di applicazione della misura.7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri
Sentenza Cassazione n. 08628/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris