CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 16884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32197-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 322, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 597/2020 del TRIBUNALE di NOLA, depositato 11 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. il Tribunale di Noia ha rigettato l'opposizione ex art. 98 1.fall. allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di Capri soc. coop a r.1., proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro il disconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 c.c. sul credito di Euro 360.075,88, ammesso dal giudice delegato in via chirografaria per difetto dei requisiti richiesti dalla L. n. 443 del 1985; 1.1. in particolare il tribunale, aderendo all'orientamento di questa Corte per cui «In tema di accertamento de/passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla 1. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del1985, cui la norma codicistica rinvia» (Cass. 18723/2018; conf. Cass. 29916/2018, 281/2021), ha :ritenuto che nel caso di specie, «anche ammessa la prevalenza della forza lavoro sul resto del capitale, non risulta integrato il requisito della prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa (anche manuale) sul lavoro dei dipendenti estranei ad essa, non essendo sufficiente lo svolgimento di attività di carattere amministrativo» (Cass.28431/2011; conf. Cass. 18394/2019); 1.2. avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, successivamente corredato da memoria; il Fallimento intimato non ha svolto difese; 2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2751-bis n. 5 c.c., come novellato dal dl. n. 5 / 2012, convertito in I. n. Ric. 2020 n. 32197 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- 33 / 2012 e della 1. n. 443/1983 artt. 2 e 3, 4 nonché motivazione omessa, insu /ciente, contraddittoria anche su di un punto decisivo, in relazione all'ari'. 360, comma 1, n. 3 e 3, mancata el o corretta valutazione della prova documentale ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano»; 2.2. il secondo mezzo denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'ari'. 2697 c.c., nonché degli arti'. 61,191 c.p.c. di cui all'art. 112 c.p.c., art. 132c. 2n. 4, e art. 118 diip.att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.»; 3. il ricorso è inammissibile per plurimi profili; 3.1. invero, esso si struttura in una tecnica redazionale dei motivi che veicola doglianze eterogenee ed inoltre, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1), c.p.c., censura un provvedimento che in realtà ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, mentre l'esame dei motivi non offre elementi per mutare il consolidato orientamento circa i presupposti necessari per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., trattandosi sostanzialmente di censure meritali, volte ad una rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito (anche attraverso l'inserzione nel ricorso di copia dei plurimi documenti prodotti); 3.2. la stessa doglianza conclusiva per cui «il Tribunale non ha esaminato tutte le prove offerte in giudizio né ha fatto ricorso — compiutamente esplicitandole — a cognizioni proprie per confutarne il contenuto» attesta che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, il ricorso mira alla rivalutazione dei fatti storici (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass., 5987/2021) e persegue così surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017); 3.3. resta dunque decisivo il rilievo che la decisione impugnata, nel valutare il difetto di prevalenza del lavoro personale del socio sulla forza lavoro esterna alla compagine sociale (n. 6 dipendenti), risulta conforme Ric. 2020 n. 32197 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 17966/2011, 18723/2018, 38363/2021), la quale, in caso di creditore c:ostituito in forma societaria (come è possibile con la sola esclusione delle s.p.a. e s.a.p.a.), reputa necessarie entrambe le condizioni indicate nell'art. 3 co. 2, della legge-quadro n. 443 del 1985 — ossia «che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale» — anche sull'assunto che «la forza lavoro terza (...) sia parte contrapposta (e interna al fattore capitale) a quella data dal lavoro dell'imprenditore e dunque, nel caso di impresa societaria, al lavoro dei soci» (Cass. 30308/2018, 22147/2016); 4. segue l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese, in mancanza di difese della parte intimata; 5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]