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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20539/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/4/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, disponeva la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria austriaca, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in relazione a sei reati di "sottrazione illegale di fondi" mediante abusiva introduzione in sistemi informatici, commessi ai danni di cittadini tedeschi.

2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa facoltativa di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18-bis lett.a) e b),

I. 22 aprile 2005, n. 69.

Si assume che per i medesimi fatti per i quali procede l'autorità austriaca è pendente procedimento penale anche in Italia, sicchè dovrebbe prevalere la cognizione del giudice nazionale.

Con i motivi aggiunti, il ricorrente depositava ulteriore documentazione sopravvenuta, dalla quale risulterebbe che la quasi totalità delle condotte delittuose erano state commesse in Italia.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 2 e 6 della

I. 22 aprile 2005, n. 69, nonché degli artt. 13 e 111 Cost., sul presupposto che il mandato di arresto è stato emesso dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, dall'autorità inquirente, anziché da quella giurisdizionale.

2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce violazione dell'art. 19, lett.b)

I. 22 aprile 2005, n. 69 e vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata, nel disporre la consegna, non l'ha subordinata alla condizione che la persona, stabilmente dimorante sul territorio nazionale da oltre un quinquennio, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena.

3. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. il difensore del ricorrente, oltre ad argomentare ulteriormente sui motivi di ricorso, ha anche dedotto l'illegittimità costituzionale della

I. 22 aprile 2005, n. 69 nella parte in cui prevede termini per impugnare l'ordinanza cautelare e la sentenza della corte di appello eccessivamente ristretti (rispettivamente tre e cinque giorni), ritenuti insufficienti per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Sottolinea il ricorrente come le conseguenze negative derivanti dalla brevità dei termini risulterebbero ulteriormente acuiti dalla disciplina della trattazione scritta in Cassazione, posto che in tal caso risulta inibita anche la possibilità di presentare motivi nuovi nel corso dell'udienza.

4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo di ricorso è volto a far valere il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, attualmente disciplinato dall'art. 18-bis, lett.b),

I. 22 aprile 2005, n. 69, sul presupposto che i fatti per i quali procede l'autorità austriaca sarebbero stati commessi a Roma e che per i medesimi reati procederebbe anche l'autorità italiana.

La Corte di appello ha condivisibilmente disatteso la tesi difensiva, evidenziando come, al momento dell'emissione del m.a.e., in Italia non risultava avviata alcuna indagine a carico del ricorrente.

La pendenza del procedimento dinanzi all'autorità italiana, infatti, consegue esclusivamente alla presentazione, il giorno antecedente l'udienza dinanzi alla Corte di appello, di un'autodenuncia da parte di Radulovic.

2.1. Per consolidata giurisprudenza, la pendenza in Italia di un procedimento per i medesimi reati costituisce impedimento alla consegna nella misura in cui risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del m.a.e. (Sez.6, n. 27992 del 13/6/2018, Huseini, non mass.).

Anche recentemente si è ribadito che quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti "già pendente" un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv.278197-02).

Nel caso di specie, al momento dell'emissione del nn.a.e. non risultava alcun procedimento pendente in Italia per i medesimi fatti, nè rileva che, nell'imminenza dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, il soggetto richiesto abbia presentato un'autodenuncia con conseguente successiva iscrizione di notizia di reato.

La sussistenza dell'elemento ostativo alla consegna, infatti, va valutato al momento in cui la richiesta è stata ricevuta dall'autorità nazionale, sicchè solo qualora il procedimento penale in Italia sia "già pendente" si pone l'effettiva esigenza di privilegiare l'attività svolta dagli organi nazionali.

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la legittimità del mandato di arresto in quanto proveniente dall'autorità inquirente.

Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa sezione secondo cui la nozione di "autorità giudiziaria emittente" comprende anche il pubblico ministero a condizione che tale soggetto, nello Stato estero, agisca in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni e che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione che ha condotto all'emissione del mandato (Sez.6, n. 3175 del 25/1/2022, Rv.282747).Nel caso di specie il mandato di arresto è stato espressamente autorizzato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sicchè risulta garantito il controllo giurisdizionale.

4. L'ultimo motivo di ricorso attiene al mancato inserimento della clausola concernente il rinvio del soggetto richiesto per l'eventuale espiazione della pena in Italia.

Anche tale doglianza è infondata, avendo la Corte di appello ampiamente indicato le ragioni per cui Radulovic non può considerarsi stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anni.

Tale motivazione, peraltro, è insuscettibile di essere valutata in sede di legittimità, posto che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n. 8299 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gheorghe, Rv. 282911).

5. L'eccezione di illegittimità costituzionale proposta con i motivi aggiunti risulta manifestamente infondata.

Si tratta di doglianza non rilevante, posto che il ricorrente ha compiutamente esercitato il diritto di difesa, proponendo tempestivamente il ricorso per cassazione e formulando motivi aggiunti.

La questione, peraltro, è stata già esaminata e risolta da questa Corte nel senso della manifesta infondatezza, con argomentazione pienamente condivisibile.

Si è affermato, infatti, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, lì dove ha ridotto da dieci a cinque giorni il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna, atteso che, nonostante il silenzio sul punto della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117, la modifica non investe un aspetto particolarmente innovativo rispetto all'assetto previgente e, d'altro canto, è coerente con i criteri della delega, siccome finalizzata ad attuare il più compiuto adeguamento della normativa interna alla decisione quadro 2002/584/GAI la quale, all'art. 17, punto 1, prevede che il M.A.E.

"deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza" (Sez.6, n. 7813 del 2/3/2022, Rv.282907).

Né può condurre ad una rivisitazione di tale principio l'ulteriore questione dedotta dal ricorrente, secondo cui le facoltà difensive risulterebbero ancor più compresse per effetto della trattazione scritta dei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione.

Invero, la disciplina emergenziale non impone affatto la trattazione scritta, essendo rimessa alla parte ricorrente la facoltà di chiedere la trattazione orale.

Peraltro, anche nel caso - come quello in esame - in cui il ricorrente non abbia optato per la trattazione orale, non si determina alcuna lesione del diritto di difesa, posto che la trattazione scritta consente pur sempre il deposito, oltre che delle conclusioni, anche di memorie ex art. 611 cod. proc. pen., mediante le quali la parte è posta pienamente in condizione di esporre ulteriormente i motivi proposti e di rappresentare eventuali elementi sopravvenuti.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Così deciso il 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/4/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, disponeva la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria austriaca, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in relazione a sei reati di "sottrazione illegale di fondi" mediante abusiva introduzione in sistemi informatici, commessi ai danni di cittadini tedeschi. 2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa facoltativa di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18-bis lett.a) e b), I. 22 aprile 2005, n. 69. Si assume che per i medesimi fatti per i quali procede l'autorità austriaca è pendente procedimento penale anche in Italia, sicchè dovrebbe prevalere la cognizione del giudice nazionale. Con i motivi aggiunti, il ricorrente depositava ulteriore documentazione sopravvenuta, dalla quale risulterebbe che la quasi totalità delle condotte delittuose erano state commesse in Italia. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 2 e 6 della I. 22 aprile 2005, n. 69, nonché degli artt. 13 e 111 Cost., sul presupposto che il mandato di arresto è stato emesso dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, dall'autorità inquirente, anziché da quella giurisdizionale. 2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce violazione dell'art. 19, lett.b) I. 22 aprile 2005, n. 69 e vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata, nel disporre la consegna, non l'ha subordinata alla condizione che la persona, stabilmente dimorante sul territorio nazionale da oltre un quinquennio, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena. 3. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. il difensore del ricorrente, oltre ad argomentare ulteriormente sui motivi di ricorso, ha anche dedotto l'illegittimità costituzionale della I. 22 aprile 2005, n. 69 nella parte in cui prevede termini per impugnare l'ordinanza cautelare e la sentenza della corte di appello eccessivamente ristretti (rispettivamente tre e cinque giorni), ritenuti insufficienti per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Sottolinea il ricorrente come le conseguenze negative derivanti dalla brevità dei termini risulterebbero ulteriormente acuiti dalla disciplina della trattazione scritta in Cassazione, posto che in tal caso risulta inibita anche la possibilità di presentare motivi nuovi nel corso dell'udienza. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso è volto a far valere il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, attualmente disciplinato dall'art. 18-bis, lett.b), I. 22 aprile 2005, n. 69, sul presupposto che i fatti per i quali procede l'autorità austriaca sarebbero stati commessi a Roma e che per i medesimi reati procederebbe anche l'autorità italiana. La Corte di appello ha condivisibilmente disatteso la tesi difensiva, evidenziando come, al momento dell'emissione del m.a.e., in Italia non risultava avviata alcuna indagine a carico del ricorrente. La pendenza del procedimento dinanzi all'autorità italiana, infatti, consegue esclusivamente alla presentazione, il giorno antecedente l'udienza dinanzi alla Corte di appello, di un'autodenuncia da parte di Radulovic. 2.1. Per consolidata giurisprudenza, la pendenza in Italia di un procedimento per i medesimi reati costituisce impedimento alla consegna nella misura in cui risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del m.a.e. (Sez.6, n. 27992 del 13/6/2018, Huseini, non mass.). Anche recentemente si è ribadito che quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti "già pendente" un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv.278197-02). Nel caso di specie, al momento dell'emissione del nn.a.e. non risultava alcun procedimento pendente in Italia per i medesimi fatti, nè rileva che, nell'imminenza dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, il soggetto richiesto abbia presentato un'autodenuncia con conseguente successiva iscrizione di notizia di reato. La sussistenza dell'elemento ostativo alla consegna, infatti, va valutato al momento in cui la richiesta è stata ricevuta dall'autorità nazionale, sicchè solo qualora il procedimento penale in Italia sia "già pendente" si pone l'effettiva esigenza di privilegiare l'attività svolta dagli organi nazionali. 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la legittimità del mandato di arresto in quanto proveniente dall'autorità inquirente. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa sezione secondo cui la nozione di "autorità giudiziaria emittente" comprende anche il pubblico ministero a condizione che tale soggetto, nello Stato estero, agisca in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni e che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione che ha condotto all'emissione del mandato (Sez.6, n. 3175 del 25/1/2022, Rv.282747).Nel caso di specie il mandato di arresto è stato espressamente autorizzato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sicchè risulta garantito il controllo giurisdizionale. 4. L'ultimo motivo di ricorso attiene al mancato inserimento della clausola concernente il rinvio del soggetto richiesto per l'eventuale espiazione della pena in Italia. Anche tale doglianza è infondata, avendo la Corte di appello ampiamente indicato le ragioni per cui Radulovic non può considerarsi stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anni. Tale motivazione, peraltro, è insuscettibile di essere valutata in sede di legittimità, posto che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n. 8299 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gheorghe, Rv. 282911). 5. L'eccezione di illegittimità costituzionale proposta con i motivi aggiunti risulta manifestamente infondata. Si tratta di doglianza non rilevante, posto che il ricorrente ha compiutamente esercitato il diritto di difesa, proponendo tempestivamente il ricorso per cassazione e formulando motivi aggiunti. La questione, peraltro, è stata già esaminata e risolta da questa Corte nel senso della manifesta infondatezza, con argomentazione pienamente condivisibile. Si è affermato, infatti, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, lì dove ha ridotto da dieci a cinque giorni il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna, atteso che, nonostante il silenzio sul punto della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117, la modifica non investe un aspetto particolarmente innovativo rispetto all'assetto previgente e, d'altro canto, è coerente con i criteri della delega, siccome finalizzata ad attuare il più compiuto adeguamento della normativa interna alla decisione quadro 2002/584/GAI la quale, all'art. 17, punto 1, prevede che il M.A.E. "deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza" (Sez.6, n. 7813 del 2/3/2022, Rv.282907). Né può condurre ad una rivisitazione di tale principio l'ulteriore questione dedotta dal ricorrente, secondo cui le facoltà difensive risulterebbero ancor più compresse per effetto della trattazione scritta dei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione. Invero, la disciplina emergenziale non impone affatto la trattazione scritta, essendo rimessa alla parte ricorrente la facoltà di chiedere la trattazione orale. Peraltro, anche nel caso - come quello in esame - in cui il ricorrente non abbia optato per la trattazione orale, non si determina alcuna lesione del diritto di difesa, posto che la trattazione scritta consente pur sempre il deposito, oltre che delle conclusioni, anche di memorie ex art. 611 cod. proc. pen., mediante le quali la parte è posta pienamente in condizione di esporre ulteriormente i motivi proposti e di rappresentare eventuali elementi sopravvenuti. 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Così deciso il 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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