CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 42248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLNí P 17 OTT 2023 'g. i K ',. ;i .Y ' : • ' '':,:::. , 7'-;''' : , 1j NZIONARl "....W.:',,, i i '' R IO r....2.;.+0. ,.......,,(,.; . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5 lett. b) I 283/1962 - perché deteneva per la preparazione e somministrazione dei pasti agli ospiti della casa protetta per anziani "[OSCURATO:PERSONA] di Paola" sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione- e lo condannava alla pena di euro 600,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 5 I 283/1962, lamentando che dal capo di imputazione non emergeva il titolo per cui l'imputato doveva rispondere della contravvenzione ascrittagli; nè la circostanza che lo stesso possa essere amministratore legale, peraltro non affermata nel capo di imputazione, consentiva di risolvere il tema della responsabilità del medesimo, in quanto nella struttura esisteva una figura deputata allo scopo; inoltre, il Giudice di merito non aveva tenuto conto che il reato contestato è reato di danno e che le rilevanze probatorie avevano evidenziato che gli alimenti congelati non avevano patogeni pericolosi per la salute e che la carne era stata comprata fresca e surgelata per la successiva somministrazione. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto che l'esame strumentale aveva affermato la natura non pericolosa della carne congelata e l'esiguo quantitativo della stessa, elementi che evidenziavano la tenuità del fatto. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 62-bis cp e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione apparente, non sussistendo un solo elemento negativo ma diversi elementi positivi, quali la genuinità dell'alimento e lo stato di incensuratezza dell'imputato. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 175 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la mancata concessione della non menzione della condanna ex art. 175 cod.pen. era priva di argomentazione giustificativa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Costituisce principio di diritto consolidato l'affermazione che, con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione e sulla base della disposizione di cui all'art. 5, lett. b) I.n.283/1962, della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società od impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze della organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni in caso di organizzazione aziendale complessa (Sez.3, n.46710 del 17/10/2013, Rv.257860; Sez. 3, n. 11835 del 19/02/2013, Rv. 25476; Sez.3, n.4067 del 16/10/2007, dep.28/01/2008, Rv.23859; Sez. 3 n. 11909 del 22/02/2006, Rv. 233566; Sez. 3, n. 36055 del 09/07/2004, Rv. 229434, nonché Sez. 3, n. 19642 del 06/03/2003, Rv. 224848, secondo la quale, in casi di organizzazioni complesse, la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, si deve presumere "in re ipsa", anche in assenza di un atto scritto). Nella specie, il ricorrente, come dedotto in ricorso ed emergente dalla stessa documentazione versata in atti ed allegata allo stesso, è il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di Paola in Madia e, quindi, tale quali fonda l'affermazione di responsabilità per il reato contestato; la doglianza proposta risulta inammissibile, in quanto il ricorrente nulla specifica in ordine alle funzioni effettivamente svolte dal soggetto che viene indicato, genericamente, quale "addetto amministrativo" nè comprova che la questione era stata posta anche alla cognizione del Giudice di merito; inoltre, neppure risulta dedotta una questione di nullità della citazione per la mancata indicazione dell'imputato quale legale rappresentante della struttura socio-assistenziale, dovendosi, comunque, ricordare l'orientamento secondo cui la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772; Sez.2, n.2741 del 11/12/2015, dep.21/01/2016, Rv.265825). Quanto alla sussistenza del reato, va richiamato l'orientamento di questa Corte, secondo cui il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata integra il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza. Il congelamento "ordinario" della carne costituisce modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l'unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, è il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature (cfr Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Rv. 246970 e Sez.3, n.41677de1 2018, non mass., nonchè Sez. 3, n. 9909 del 24/06/1999, Rv. 214342).La decisione impugnata è in linea con il principio di diritto suesposto, rispetto al quale il ricorrente non si confronta, proponendo una doglianza generica ed orientata ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha denegato la configurabilità della di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in ragione dell'età e condizioni di salute degli ospiti della struttura sanitaria. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Nella sentenza impugnata, pur avendo il difensore dell'imputato formulato specifica richiesta di concessione dei benefici di legge in sede di conclusioni, non vengono esplicitate le ragioni per le quali l'imputato non è state ritenuto meritevole dell'invocato beneficio della non menzione della condanna. Il silenzio della decisione sul tema del predetto beneficio vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione comporta l'annullamento sul punto della sentenza impugnata; ai sensi dell'art. 624 coc.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la concedibilità del beneficio della non menzione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità dell