CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 3-15041/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché il motivo unico di doglianza sollecita, deducendo vizio di motivazione per omissione e violazione della legge penale incriminatrice, una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di qualificare differentemente il fatto contestato (concorso nel furto dell'autoveicolo poi trasformato nei suoi tratti identificativi), argomento cui la Corte di merito non avrebbe fornito risposta alcuna. 1.1. Il lamentato deficit motivazionale sul motivo genericamente dedotto con l'atto di gravame speso nel merito, fonda sul fatto storico della confessione resa al GIP in data 2 maggio 2011; l'allora indagato avrebbe ammesso di aver commesso il furto del veicolo poi oggetto di trasformazione identitaria. Tuttavia, il ricorrente non allega ai motivi di ricorso, né indica altrimenti la sua collocazione fascicolare, il verbale di interrogatorio che fonderebbe l'ipotesi dedotta. 1.2. La Corte di merito ha invece logicamente e doviziosamente spiegato che le evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il possesso e la disponibilità della vettura provento di furto già prima del sequestro e della necessaria previa alterazione dei relativi tratti identificativi- miravano a far apparire un veicolo provento di furto come legittimamente nel possesso del ricorrente, tanto che la vettura (dalla obiettiva provenienza delittuosa) recava le targhe ed i documenti di accompagnamento che indicavano la proprietà del ricorrente; il che rende piena contezza della divisata responsabilità per il delitto contestato. Ne deriva la corretta qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di sostituzione dei dati identificativi adesi alla vettura, atti ad occultarne la provenienza da delitto e favorirne la libera circolazione. Attività materiale che, come diffusamente argomentato nel merito, solo il ricorrente aveva interesse a realizzare personalmente, avendo peraltro ancora il possesso nella propria officina degli altri pezzi smontati del veicolo provento di delitto. 1.3. La difesa oggi, con i motivi di ricorso, propone (per la prima volta) e dunque in violazione di quanto espressamente dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., una differente genesi della vicenda culminata nella trasformazione identitaria del veicolo rubato e, tuttavia, non accompagna le argomentazioni con il dovuto corredo documentale (verbale di interrogatorio reso al GIP in data 2 maggio 2011), così incorrendo nel deficit di autosufficienza del ricorso che lo macchia di assoluta aspecificità, non consentendo alla Corte la possibilità di apprezzare il prospettato vizio. Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione o indicazione fascicolare, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 33523 del 16/6/2021, Rv. 281960; Sez. 5, n. 5897, del 3/12/2020, del 2021, Rv. 280419; Sez. 1, n. 48422, del 9/9/2019, Rv. 277796: In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il 3-15041/2021 principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; in continuità con Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P' t r o [OSCURATO:PERSONA]Agosti