Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29657/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17355-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2387/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2020; Ric. 2021 n. 17355 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2387 del 21.12.2020 la Corte di appello diRoma, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede e accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico, per il periodo 2001-2015, il riconoscimento della qualifica di redattore, il diritto alle differenze retributive (rispetto ai corrispettivi percepiti) e al risarcimento del danno per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro pari a sei mensilità parametrate al livello di inquadramento riconosciuto nonché il ripristino del rapporto di lavoro;

2. la Corte territoriale, richiamata la documentazione prodotta ed esaminate le deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, ha rilevato che tra le parti si era instaurato un “rapporto di lavoro giornalistico che si è protratto per quasi 14 anni, nel corso dei quali la Cuderi ha assicurato costantemente all’agenzia [OSCURATO:SOCIETA] la pubblicazione di numrosissimi articoli, a volte richiesti dalla redazione, a volte proposti di sua iniziativa, ma sempre nell’ambito di una collaborazione continuativa, in cui l’appellante [la Cuderi] per la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere sempre pronta a riferire sui fatti accaduti localmente e non solo, perché era chiamata anche ad assicurare la copertura informativa su fatti di rilievo nazionale”;

3. per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con un motivo; la Cuderi resiste con controricorso;

4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2021 n. 17355 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -3-

5. in data 28.6.2022 la società formalizzava la rinuncia al ricorso, accettata da controparte con atto del 4.7.2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con memoria ex art. 380bis cod.proc.civ., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione della controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.

2. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod.proc.civ.

3. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente (rappresentante legale) e dal rispettivo difensore munito di procura generale.

4. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.

5. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 cod.proc.civ., comma 4 cod.proc.civ. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17355-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2387/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2020; Ric. 2021 n. 17355 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2387 del 21.12.2020 la Corte di appello diRoma, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede e accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico, per il periodo 2001-2015, il riconoscimento della qualifica di redattore, il diritto alle differenze retributive (rispetto ai corrispettivi percepiti) e al risarcimento del danno per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro pari a sei mensilità parametrate al livello di inquadramento riconosciuto nonché il ripristino del rapporto di lavoro; 2. la Corte territoriale, richiamata la documentazione prodotta ed esaminate le deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, ha rilevato che tra le parti si era instaurato un “rapporto di lavoro giornalistico che si è protratto per quasi 14 anni, nel corso dei quali la Cuderi ha assicurato costantemente all’agenzia [OSCURATO:SOCIETA] la pubblicazione di numrosissimi articoli, a volte richiesti dalla redazione, a volte proposti di sua iniziativa, ma sempre nell’ambito di una collaborazione continuativa, in cui l’appellante [la Cuderi] per la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere sempre pronta a riferire sui fatti accaduti localmente e non solo, perché era chiamata anche ad assicurare la copertura informativa su fatti di rilievo nazionale”; 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con un motivo; la Cuderi resiste con controricorso; 4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2021 n. 17355 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- 5. in data 28.6.2022 la società formalizzava la rinuncia al ricorso, accettata da controparte con atto del 4.7.2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con memoria ex art. 380bis cod.proc.civ., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione della controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. 2. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod.proc.civ. 3. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente (rappresentante legale) e dal rispettivo difensore munito di procura generale. 4. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore. 5. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 cod.proc.civ., comma 4 cod.proc.civ. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
Sentenza Cassazione n. 29657/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris