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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02294/2026

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 febbraio 2025 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio quale giudice dell'esecuzione a seguito di annullamento disposto dalla Terza Sezione di questa Corte in data 13 marzo 2024, ha revocato, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Pubblico Ministero, l'ordinanza emessa il 27 luglio 2022 dallo stesso G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata disposta la sospensione dello sgombero effettuato dal P.M. in data 21 marzo 2022 di appartamenti facenti parte del complesso immobiliare di housing sociale sito in Via M.B. [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sant'Agnello.

2. Ricostruendone sinteticamente i tratti, deve essere osservato come la complessa vicenda processuale abbia tratto origine dall'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2020 con cui era stato disposto il sequestro preventivo del citato comparto edificatorio.

Con successivo provvedimento del 5 marzo 2021, il competente Tribunale per il riesame, adito in sede di appello, aveva accolto il gravame proposto da uno dei terzi interessati provvedendo alla revoca del sequestro preventivo.

Avverso tale provvedimento era stato presentato il conseguente ricorso per cassazione da parte del P.M., che la Suprema Corte aveva accolto con sentenza di annullamento con rinvio al Tribunale del riesame del 15 settembre 2021.

Con successiva ordinanza del 18 marzo 2022, quindi, il Tribunale del riesame aveva provveduto a ripristinare il sequestro preventivo del suddetto complesso immobiliare.

2.1. Tale ultimo provvedimento era stato posto in esecuzione dal competente P.M. con decreto del 21 marzo 2022, intimante lo sgombero agli indagati degli appartamenti occupati.

Avverso tale decreto erano stati proposti da parte dei destinatari taluni incidenti di esecuzione, cui avevano fatto seguito in data 27 luglio 2022 corrispondenti ordinanze di sospensione dell'ordine di sgombero emesse dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso l'ordinanza con cui il G.I.P. aveva rigettato l'opposizione proposta dal P.M. nei confronti di uno dei provvedimenti di sospensione dello sgombero era stato proposto ricorso per cassazione da parte dello stesso P.M., accolto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza del 13 marzo 2024.2.2.

In tale ultima decisione la Suprema Corte aveva preliminarmente osservato come fosse incontestata l'esistenza e la validità del vincolo cautelare, per l'effetto potendo essere vagliata solo la sussistenza dei presupposti necessari per disporre lo sgombero coattivo dell'immobile occupato.

Essendovi l'impossibilità di sottoporre a nuova valutazione i profili del fumus commissi delicti e del periculum in mora, già ritenuti sussistenti nell'emesso decreto di sequestro, il perimetro del giudizio era stato limitato, in via esclusiva, alla verifica della tenuta della motivazione fornita dal G.I.P. circa la non indispensabilità dello sgombero.

Sulla scorta di tale parametro interpretativo, quindi, la Suprema Corte aveva ritenuto insoddisfatto l'indicato obbligo motivazionale, ritenendo che, nell'aver considerato il diritto all'abitazione dei terzi come assolutamente prevalente rispetto agli altri aspetti, senza alcun bilanciamento con le opposte esigenze cautelari, si fosse operato un indiretto riferimento al profilo del periculum in mora, non rivalutabile in sede esecutiva.

Il provvedimento impugnato era risultato, altresì, carente per non avere effettuato nessuna valutazione circa l'eventuale sussistenza di un aumento del c.d. carico urbanistico, e cioè dell'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario, come domanda di strutture e opere collettive in dipendenza del numero di persone insediate su di un determinato territorio.

In ultimo, era stata considerata anche erronea la ritenuta irrilevanza dell'assenza del requisito dell'agibilità dell'immobile.

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, la Terza Sezione aveva annullato l'ordinanza di sospensione dello sgombero, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

A tale ultimo erano stati indicati i principi di diritto per cui: il principio di proporzionalità, applicabile anche alla fase esecutiva del sequestro impeditivo, non può spingersi, in assenza di impulso di parte, fino alla rivalutazione della sussistenza del presupposto del periculum in mora, realizzandosi, in tal caso, una indebita invasione da parte del giudice delle prerogative dell'organo requirente preposto all'esecuzione del provvedimento; in tema di reati urbanistici, ai fini della valutazione del requisito della indispensabilità dell'ordine di sgombero, occorre tenere conto anche dell'aggravio in concreto del carico urbanistico dell'opera abusiva, ancorché ultimata, in quanto incidente sul regolare assetto del territorio.

2.3. Il conseguente giudizio si è, per l'appunto, concluso con l'impugnata ordinanza del 26 febbraio 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], considerati i principi indicati dalla Suprema Corte, ha ritenuto sussistente il requisito della indispensabilità dello sgombero, in quanto misura proporzionata poiché applicata a terzi interessati non in buona fede, altresì ravvisando, nel caso di specie, la ricorrenza di un palese aggravio del carico urbanistico, stante l'intervenuta occupazione dell'immobile da parte di trentotto nuclei familiari.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto impugnazione i terzi interessati, presentando, a mezzo dei rispettivi difensori, quattro distinti ricorsi per cassazione.

3.1. Con il primo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazione per violazione del principio di proporzionalità con riferimento al giudizio di indispensabilità dello sgombero, oltre che per violazione del disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

I ricorrenti lamentano carenza motivazionale, per non essere stato tenuto conto dei principi dettati dalla sentenza rescindente, oltre che per non essere state considerate le emergenze acquisite nel corso della procedura incidentale, in particolar modo riguardanti le potenzialità edificatorie dell'area di erezione dell'immobile e la presenza dei richiesti strumenti di pianificazione.

Sarebbe risultata erronea, inoltre, la modalità con cui è stato trattato il giudizio di proporzionalità, per essere stato fatto unicamente riferimento alla mancanza di buona fede da parte degli assegnatari degli alloggi.

In ordine all'indispensabilità dello sgombero, poi, il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ritenere comunque sussistente l'aggravio del carico urbanistico in ragione dell'avvenuta sola edificazione di opere abusive, senza espletare nessuna concreta indagine volta a verificare la ricorrenza in concreto di tale aggravio, in particolar modo valutando il numero degli abitanti effettivamente insediatisi nel complesso in sequestro in rapporto a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in quell'area.

Un siffatto accertamento avrebbe consentito, infatti, di verificare come il numero degli abitanti realmente presenti risulti addirittura inferiore rispetto a quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo, invece, al principio di proporzionalità, i ricorrenti lamentano che nel provvedimento impugnato sarebbe stata omessa qualsivoglia verifica in ordine alla possibilità di attuare, con modalità differenti, le finalità cautelari sottese al sequestro preventivo.

Sarebbe stato erroneo, in particolare, l'operato riferimento alla carenza di buona fede da parte degli assegnatari degli alloggi, considerato che: la stipula del contratto preliminare di acquisto sarebbe avvenuta sotto la diretta supervisione degli organi di [OSCURATO:PERSONA]; l'ingresso dei ricorrenti nelle abitazioni sarebbe stato effettuato in un arco temporale di circa dodici mesi in cui l'immobile non era sottoposto ad alcun tipo di vincolo; gli occupanti insediatisi non erano privi degli specifici requisiti richiesti.

Con la decisione impugnata, pertanto, sarebbe stato leso il diritto all'abitazione dei ricorrenti, del tutto incolpevolmente coinvolti nella vicenda in esame.

Risulterebbe, infine, viziata l'ordinanza impugnata per non aver tenuto conto di una segnalazione certificata di agibilità, versata in atti, dalla quale emergerebbe l'avvenuto rispetto delle imposizioni fissate dall'art. 24 D.P.R. n. 380 del 2001.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, in seno al suo ricorso, un unico motivo di doglianza, con cui ha lamentato violazione di legge e vizio motivazione per violazione del principio di proporzionalità con riferimento al giudizio di indispensabilità dello sgombero, oltre che per violazione del disposto ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Il G.I.P., in particolare, non avrebbe tenuto conto dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione, avendo omesso di considerare i parametri riguardanti la valutazione dell'aggravio in concreto del carico urbanistico, derivato dalla realizzazione dell'opera in sequestro.

Avrebbe, altresì, errato nel considerare unitariamente tale ultimo manufatto, sul presupposto che ogni opera abusiva risulterebbe idonea a determinare l'aggravio del carico urbanistico, a prescindere da ogni valutazione riguardante la capacità ricettiva dell'area in cui essa ricade.

La determinazione dell'aggravio del carico urbanistico, infatti, avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico vaglio da parte del giudice del rinvio, nel caso di specie, invece, del tutto omesso, anche considerato come nell'ordinanza impugnata non sia stata fatta alcuna verifica in ordine al numero e alle specifiche caratteristiche delle persone insediatesi all'interno del fabbricato, con particolare riguardo alla ricorrenza da parte di costoro dei requisiti richiesti.

Una simile verifica avrebbe consentito, inoltre, di accertare come il numero dei soggetti occupanti gli alloggi fosse di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto dal PEEP, nonché a quello delle persone insediabili in quell'area secondo le previsioni dettate dal P.R.G.

Il disposto sequestro, quindi, non sarebbe giustificabile, non sussistendo le ritenute esigenze cautelari connesse al presunto incremento volumetrico del fabbricato.

Da ultimo, il ricorrente lamenta la ritenuta erronea mancanza del certificato di abitabilità, risultando esibita in atti una certificazione attestante l'abitabilità del complesso edilizio in sequestro.3.3.

Con un ulteriore ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto tre motivi di doglianza, nel primo eccependo difetto e carenza assoluta di motivazione.

I ricorrenti lamentano che il giudice del rinvio non avrebbe esaustivamente motivato in ordine all'esigenza dello sgombero, anche commettendo errori fattuali nel corso dello svolto percorso argomentativo.

Vi sarebbe, in particolare, carenza assoluta di motivazione in ordine al principio di proporzionalità, nonché con riguardo al concreto motivo per cui quella dello sgombero fosse l'unica misura applicabile, non essendo stato neanche esplicato il perché l'eventuale utilizzo dell'immobile da parte di soggetti terzi avrebbe comportato l'ineffettività della pronuncia finale.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe, poi, commesso taluni errori motivazionali, in particolar modo avendo omesso di considerare che i ricorrenti: avrebbero partecipato all'intera operazione contrattuale sotto la diretta supervisione della [OSCURATO:PERSONA]; potrebbero sempre esercitare un'azione risarcitoria in sede civile, ad oggi non azionata per la prevalente esigenza di rimanere negli alloggi loro assegnati; non avrebbero partecipato alla stipula di nessun contratto avente oggetto illecito, dovendo ancora essere verificata l'abusività del manufatto; avrebbero occupato l'immobile, in qualità di assegnatari, in un momento in cui lo stesso non era sottoposto a sequestro.

Con la seconda censura i ricorrenti hanno eccepito violazione del principio di indispensabilità dello sgombero in relazione all'art. 628 cod. proc. pen.

Non sarebbe corretta l'argomentazione con cui nell'ordinanza impugnata è stato affermato che ogni opera abusiva determinerebbe un aumento del carico urbanistico, dovendo quest'ultimo essere verificato in concreto, accertando quanti abitanti si siano effettivamente insediati nel complesso in sequestro in rapporto a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione.

D'altro canto, gli occupanti sarebbero in numero inferiore rispetto a quanto previsto dal P.R.G., trattandosi, peraltro, di soggetti già tutti residenti nel Comune di Sant'Agnello, così da non determinare nessun aggravamento sulle infrastrutture della zona.

Con l'ultimo motivo, infine, è stata dedotta infondatezza e illogicità della motivazione, nella parte in cui l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare come vi sia il pieno rispetto del requisito dell'agibilità, per essere stata depositata in atti una segnalazione certificata di agibilità da cui emergerebbe la conformità dell'opera rispetto a quanto previsto dall'art. 24 D.P.R. n. 380 del 2001.

3.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, infine, con un unico motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione di legge, oltre a contraddittorietà, illogicità manifesta e omissione della motivazione.

I ricorrenti lamentano, in primo luogo, l'erronea valutazione dei presupposti fondanti il provvedimento di revoca della sospensione dell'ordine di sgombero, ritenendo che non siano stati adeguatamente vagliati i principi di diritto espressi dalla sentenza remittente, anche in relazione alla violazione del c.d. giudicato interno rispetto al precedente giudizio di esecuzione, essendo stati affrontati temi non realmente oggetto del giudizio di annullamento.

Il G.I.P., poi, avrebbe reso del tutto succedaneo e accessorio il profilo della proporzionalità rispetto a quello della indispensabilità, omettendo di verificare se la misura dello sgombero fosse l'unica doverosamente percorribile ai fini della tutela delle esigenze cautelari sottese al provvedimento di sequestro.

Vi sarebbe stata, inoltre, la mancata applicazione in concreto del principio di proporzionalità, ai fini della valutazione del requisito della indispensabilità dello sgombero, oltre ad omessa motivazione in ordine alle ragioni di tale preclusione, pure in considerazione dei principi espressi in sede costituzionale, sovranazionale e convenzionale.

Risulterebbe errata, ancora, la considerazione per cui l'occupazione sarebbe avvenuta da parte di assegnatari privi dei necessari requisiti, non essendo stato adeguatamente considerato il fondamentale diritto all'abitazione, invece tutelato sia a livello internazionale che costituzionale.

Per i ricorrenti, inoltre, sarebbe stata omessa ogni valutazione in ordine all'aggravio in concreto del carico urbanistico, da considerarsi pure alla stregua dei contributi tecnici acquisiti nel corso della procedura esecutiva, rappresentativi dell'insussistenza di tale aggravio.

Infine significativa sarebbe anche la presenza in giudizio di una segnalazione certificata di agibilità, immotivatamente non considerata da parte del giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I proposti ricorsi sono inammissibili.

2. Trattandone congiuntamente le sollevate questioni, stante la sostanziale coincidenza delle doglianze eccepite da parte dei vari ricorrenti, deve, in primo luogo, essere ritenuta la manifesta infondatezza della censura relativa alla errata modalità di effettuazione del giudizio di proporzionalità, e cioè della eccepita mancata verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, della possibilità di soddisfare le esigenze cautelari sottese all'adozione del provvedimento di sequestro mediante l'adozione di una misura meno invasiva rispetto a quella dello sgombero, così da poter maggiormente tutelare il diritto all'abitazione degli occupanti.

La tematica è stata affrontata nel provvedimento impugnato, pervenendosi alla conclusione per cui, nel caso di specie, non vi è stato nessuno sproporzionato pregiudizio nei confronti delle persone - titolari di un diritto preliminare di compravendita - occupanti gli alloggi, non potendosi qualificare i predetti come terzi in buona fede, inconsapevoli della illegittimità dei loro titoli (privi di definitività) nonché soggetti esenti da ogni responsabilità nella gestione della procedura.

Tale valutazione è stata effettuata dal giudice dell'esecuzione attraverso l'adozione di una motivazione sostanzialmente in fatto, nella quale è stato dato fondante rilievo alla possibilità da parte degli assegnatari di assumere puntuali informazioni in ordine ai peculiari profili dello stipulando negozio, ravvisandone l'illiceità dell'oggetto (trasferimento della proprietà di un immobile abusivo), nonché di poter ottenere adeguata tutela facendo ricorso agli strumenti civilistici volti a consentire lo scioglimento del contratto.

E' stata ritenuta, altresì, rilevante la circostanza per cui nel contratto preliminare di vendita non fosse stata prevista nessuna possibilità di occupazione anticipata degli immobili da parte dei promissari acquirenti.

A fronte di tale motivazione, sviluppata con argomentazioni fattuali del tutto logiche e congrue, esenti dai prospettati vizi, le contrarie doglianze eccepite da parte dei ricorrenti hanno riguardato solo una diversa lettura delle emergenze acquisite - e in particolare le circostanze che: la stipula del contratto preliminare di acquisto sarebbe avvenuta sotto la diretta supervisione della P.A.; l'ingresso dei ricorrenti, dotati dei requisiti richiesti, sarebbe avvenuto allorquando l'immobile non era sottoposto a vincoli; l'oggetto del contratto non sarebbe stato illecito, non essendo stata ancora verificata l'abusività del manufatto - invero non consentita nel presente giudizio di legittimità.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito della Suprema Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Suprema Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

3. Parimenti inammissibile è la doglianza, comune a tutti i ricorrenti, per la quale il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente omesso di espletare un congruo esame circa la sussistenza del requisito della indispensabilità dell'ordine di sgombero, sul presupposto di non avere effettuato nessuna concreta indagine volta a verificare l'aggravio in concreto del carico urbanistico, derivato dalla realizzazione dell'opera in sequestro.

Non vi sarebbe stata, cioè, nessuna verifica in ordine al numero degli abitanti effettivamente insediatisi nel complesso in sequestro in rapporto a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in quell'area, e non sarebbe stata conseguentemente accertata la circostanza per cui il numero dei soggetti occupanti - già, peraltro, tutti residenti nel Comune di Sant'Agnello - fosse di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto dal PEEP, nonché a quello delle persone insediabili in quell'area secondo le previsioni dettate dal P.R.G.

Orbene, il Collegio rileva, in termini generali, come i ricorrenti abbiano fatto corretto riferimento alla necessità di correlare la verifica della indispensabilità dello sgombero alla valutazione dell'aggravio in concreto del carico urbanistico.

E' stato, infatti, precisato - proprio dalla citata sentenza della Terza Sezione emessa nel corso della vicenda in esame - come la valutazione dell'indispensabilità dell'ordine di sgombero dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo debba essere effettuata tenendo conto anche del concreto aggravio del carico urbanistico che lo stesso, pur se ultimato, comporta, in ragione dell'incidenza sul regolare assetto del territorio (così Sez. 3, n. 15637 del 13/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286173-02).

Tale principio, tuttavia, deve essere parametrato alla particolare tipologia di abuso nella cui ricorrenza viene ad essere disposto l'ordine di sgombero.

Nel caso di specie - per come evincibile dall'esame degli atti processuali passibili di valutazione da parte di questa Corte - risulta che l'immobile sottoposto a sequestro fosse stato eretto in maniera del tutto illegittima, in quanto in sostanziale assenza del necessario titolo abilitativo.

Ne consegue, allora, che, trattandosi di immobile totalmente abusivo, il concreto aggravio del carico urbanistico sarebbe avvenuto già solo con l'occupazione di un'unica unità abitativa.

Vieppiù tale dato risulta evidente ove si consideri, come pure evidenziato dal giudice dell'esecuzione, che nella specie l'occupazione dell'immobile abusivo era stata effettuata da parte di ben trentotto nuclei familiari.

L'aggravio urbanistico così accertato rende, pertanto, del tutto congrua, oltre che giuridicamente corretta, la valutazione di sussistenza del requisito della indispensabilità dell'ordine di sgombero operata da parte del giudice dell'esecuzione.

4. Del tutto priva di pregio, infine, è pure la censura relativa alla ritenuta carenza di considerazione della segnalazione certificata di agibilità presente in atti, a dire dei ricorrenti attestativa dell'avvenuto rispetto del requisito dell'agibilità di cui all'art. 24 D.P.R. n. 380 del 2001.

Trattasi, tuttavia, solo di una segnalazione, e non già di un vero e proprio certificato di agibilità, invero mai effettivamente rilasciato.

Rileva, dunque, che i ricorrenti, in seno alle rispettive impugnazioni, abbiano solo lamentato la mancata considerazione da parte del giudice del rinvio dell'indicata segnalazione, senza, tuttavia, confrontarsi adeguatamente con la ritenuta carenza di una certificazione lecita, attestante l'avvenuto rispetto dei previsti strumenti di pianificazione da parte dell'immobile sequestrato.

5. Ne consegue, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 febbraio 2025 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio quale giudice dell'esecuzione a seguito di annullamento disposto dalla Terza Sezione di questa Corte in data 13 marzo 2024, ha revocato, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Pubblico Ministero, l'ordinanza emessa il 27 luglio 2022 dallo stesso G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata disposta la sospensione dello sgombero effettuato dal P.M. in data 21 marzo 2022 di appartamenti facenti parte del complesso immobiliare di housing sociale sito in Via M.B. [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sant'Agnello. 2. Ricostruendone sinteticamente i tratti, deve essere osservato come la complessa vicenda processuale abbia tratto origine dall'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2020 con cui era stato disposto il sequestro preventivo del citato comparto edificatorio. Con successivo provvedimento del 5 marzo 2021, il competente Tribunale per il riesame, adito in sede di appello, aveva accolto il gravame proposto da uno dei terzi interessati provvedendo alla revoca del sequestro preventivo. Avverso tale provvedimento era stato presentato il conseguente ricorso per cassazione da parte del P.M., che la Suprema Corte aveva accolto con sentenza di annullamento con rinvio al Tribunale del riesame del 15 settembre 2021. Con successiva ordinanza del 18 marzo 2022, quindi, il Tribunale del riesame aveva provveduto a ripristinare il sequestro preventivo del suddetto complesso immobiliare. 2.1. Tale ultimo provvedimento era stato posto in esecuzione dal competente P.M. con decreto del 21 marzo 2022, intimante lo sgombero agli indagati degli appartamenti occupati. Avverso tale decreto erano stati proposti da parte dei destinatari taluni incidenti di esecuzione, cui avevano fatto seguito in data 27 luglio 2022 corrispondenti ordinanze di sospensione dell'ordine di sgombero emesse dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso l'ordinanza con cui il G.I.P. aveva rigettato l'opposizione proposta dal P.M. nei confronti di uno dei provvedimenti di sospensione dello sgombero era stato proposto ricorso per cassazione da parte dello stesso P.M., accolto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza del 13 marzo 2024.2.2. In tale ultima decisione la Suprema Corte aveva preliminarmente osservato come fosse incontestata l'esistenza e la validità del vincolo cautelare, per l'effetto potendo essere vagliata solo la sussistenza dei presupposti necessari per disporre lo sgombero coattivo dell'immobile occupato. Essendovi l'impossibilità di sottoporre a nuova valutazione i profili del fumus commissi delicti e del periculum in mora, già ritenuti sussistenti nell'emesso decreto di sequestro, il perimetro del giudizio era stato limitato, in via esclusiva, alla verifica della tenuta della motivazione fornita dal G.I.P. circa la non indispensabilità dello sgombero. Sulla scorta di tale parametro interpretativo, quindi, la Suprema Corte aveva ritenuto insoddisfatto l'indicato obbligo motivazionale, ritenendo che, nell'aver considerato il diritto all'abitazione dei terzi come assolutamente prevalente rispetto agli altri aspetti, senza alcun bilanciamento con le opposte esigenze cautelari, si fosse operato un indiretto riferimento al profilo del periculum in mora, non rivalutabile in sede esecutiva. Il provvedimento impugnato era risultato, altresì, carente per non avere effettuato nessuna valutazione circa l'eventuale sussistenza di un aumento del c.d. carico urbanistico, e cioè dell'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario, come domanda di strutture e opere collettive in dipendenza del numero di persone insediate su di un determinato territorio. In ultimo, era stata considerata anche erronea la ritenuta irrilevanza dell'assenza del requisito dell'agibilità dell'immobile. Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, la Terza Sezione aveva annullato l'ordinanza di sospensione dello sgombero, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. A tale ultimo erano stati indicati i principi di diritto per cui: il principio di proporzionalità, applicabile anche alla fase esecutiva del sequestro impeditivo, non può spingersi, in assenza di impulso di parte, fino alla rivalutazione della sussistenza del presupposto del periculum in mora, realizzandosi, in tal caso, una indebita invasione da parte del giudice delle prerogative dell'organo requirente preposto all'esecuzione del provvedimento; in tema di reati urbanistici, ai fini della valutazione del requisito della indispensabilità dell'ordine di sgombero, occorre tenere conto anche dell'aggravio in concreto del carico urbanistico dell'opera abusiva, ancorché ultimata, in quanto incidente sul regolare assetto del territorio. 2.3. Il conseguente giudizio si è, per l'appunto, concluso con l'impugnata ordinanza del 26 febbraio 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], considerati i principi indicati dalla Suprema Corte, ha ritenuto sussistente il requisito della indispensabilità dello sgombero, in quanto misura proporzionata poiché applicata a terzi interessati non in buona fede, altresì ravvisando, nel caso di specie, la ricorrenza di un palese aggravio del carico urbanistico, stante l'intervenuta occupazione dell'immobile da parte di trentotto nuclei familiari. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto impugnazione i terzi interessati, presentando, a mezzo dei rispettivi difensori, quattro distinti ricorsi per cassazione. 3.1. Con il primo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazione per violazione del principio di proporzionalità con riferimento al giudizio di indispensabilità dello sgombero, oltre che per violazione del disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. I ricorrenti lamentano carenza motivazionale, per non essere stato tenuto conto dei principi dettati dalla sentenza rescindente, oltre che per non essere state considerate le emergenze acquisite nel corso della procedura incidentale, in particolar modo riguardanti le potenzialità edificatorie dell'area di erezione dell'immobile e la presenza dei richiesti strumenti di pianificazione. Sarebbe risultata erronea, inoltre, la modalità con cui è stato trattato il giudizio di proporzionalità, per essere stato fatto unicamente riferimento alla mancanza di buona fede da parte degli assegnatari degli alloggi. In ordine all'indispensabilità dello sgombero, poi, il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ritenere comunque sussistente l'aggravio del carico urbanistico in ragione dell'avvenuta sola edificazione di opere abusive, senza espletare nessuna concreta indagine volta a verificare la ricorrenza in concreto di tale aggravio, in particolar modo valutando il numero degli abitanti effettivamente insediatisi nel complesso in sequestro in rapporto a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in quell'area. Un siffatto accertamento avrebbe consentito, infatti, di verificare come il numero degli abitanti realmente presenti risulti addirittura inferiore rispetto a quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo, invece, al principio di proporzionalità, i ricorrenti lamentano che nel provvedimento impugnato sarebbe stata omessa qualsivoglia verifica in ordine alla possibilità di attuare, con modalità differenti, le finalità cautelari sottese al sequestro preventivo. Sarebbe stato erroneo, in particolare, l'operato riferimento alla carenza di buona fede da parte degli assegnatari degli alloggi, considerato che: la stipula del contratto preliminare di acquisto sarebbe avvenuta sotto la diretta supervisione degli organi di [OSCURATO:PERSONA]; l'ingresso dei ricorrenti nelle abitazioni sarebbe stato effettuato in un arco temporale di circa dodici mesi in cui l'immobile non era sottoposto ad alcun tipo di vincolo; gli occupanti insediatisi non erano privi degli specifici requisiti richiesti. Con la decisione impugnata, pertanto, sarebbe stato leso il diritto all'abitazione dei ricorrenti, del tutto incolpevolmente coinvolti nella vicenda in esame. Risulterebbe, infine, viziata l'ordinanza impugnata per non aver tenuto conto di una segnalazione certificata di agibilità, versata in atti, dalla quale emergerebbe l'avvenuto rispetto delle imposizioni fissate dall'art. 24 D.P.R. n. 380 del 2001. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, in seno al suo ricorso, un unico motivo di doglianza, con cui ha lamentato violazione di legge e vizio motivazione per violazione del principio di proporzionalità con riferimento al giudizio di indispensabilità dello sgombero, oltre che per violazione del disposto ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Il G.I.P., in particolare, non avrebbe tenuto conto dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione, avendo omesso di considerare i parametri riguardanti la valutazione dell'aggravio in concreto del carico urbanistico, derivato dalla realizzazione dell'opera in sequestro. Avrebbe, altresì, errato nel considerare unitariamente tale ultimo manufatto, sul presupposto che ogni opera abusiva risulterebbe idonea a determinare l'aggravio del carico urbanistico, a prescindere da ogni valutazione riguardante la capacità ricettiva dell'area in cui essa ricade. La determinazione dell'aggravio del carico urbanistico, infatti, avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico vaglio da parte del giudice del rinvio, nel caso di specie, invece, del tutto omesso, anche considerato come nell'ordinanza impugnata non sia stata fatta alcuna verifica in ordine al numero e alle specifiche caratteristiche delle persone insediatesi all'interno del fabbricato, con particolare riguardo alla ricorrenza da parte di costoro dei requisiti richiesti. Una simile verifica avrebbe consentito, inoltre, di accertare come il numero dei soggetti occupanti gli alloggi fosse di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto dal PEEP, nonché a quello delle persone insediabili in quell'area secondo le previsioni dettate dal P.R.G. Il disposto sequestro, quindi, non sarebbe giustificabile, non sussistendo le ritenute esigenze cautelari connesse al presunto incremento volumetrico del fabbricato. Da ultimo, il ricorrente lamenta la ritenuta erronea mancanza del certificato di abitabilità, risultando esibita in atti una certificazione attestante l'abitabilità del complesso edilizio in sequestro.3.3. Con un ulteriore ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto tre motivi di doglianza, nel primo eccependo difetto e carenza assoluta di motivazione. I ricorrenti lamentano che il giudice del rinvio non avrebbe esaustivamente motivato in ordine all'esigenza dello sgombero, anche commettendo errori fattuali nel corso dello svolto percorso argomentativo. Vi sarebbe, in particolare, carenza assoluta di motivazione in ordine al principio di proporzionalità, nonché con riguardo al concreto motivo per cui quella dello sgombero fosse l'unica misura applicabile, non essendo stato neanche esplicato il perché l'eventuale utilizzo dell'immobile da parte di soggetti terzi avrebbe comportato l'ineffettività della pronuncia finale. Il giudice dell'esecuzione avrebbe, poi, commesso taluni errori motivazionali, in particolar modo avendo omesso di considerare che i ricorrenti: avrebbero partecipato all'intera operazione contrattuale sotto la diretta supervisione della [OSCURATO:PERSONA]; potrebbero sempre esercitare un'azione risarcitoria in sede civile, ad oggi non azionata per la prevalente esigenza di rimanere negli alloggi loro assegnati; non avrebbero partecipato alla stipula di nessun contratto avente oggetto illecito, dovendo ancora essere verificata l'abusività del manufatto; avrebbero occupato l'immobile, in qualità di assegnatari, in un momento in cui lo stesso non era sottoposto a sequestro. Con la seconda censura i ricorrenti hanno eccepito violazione del principio di indispensabilità dello sgombero in relazione all'art. 628 cod. proc. pen. Non sarebbe corretta l'argomentazione con cui nell'ordinanza impugnata è stato affermato che ogni opera abusiva determinerebbe un aumento del carico urbanistico, dovendo quest'ultimo essere verificato in concreto, accertando quanti abitanti si siano effettivamente insediati nel complesso in sequestro in rapporto a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione. D'altro canto, gli occupanti sarebbero in numero inferiore rispetto a quanto previsto dal P.R.G., trattandosi, peraltro, di soggetti già tutti residenti nel Comune di Sant'Agnello, così da non determinare nessun aggravamento sulle infrastrutture della zona. Con l'ultimo motivo, infine, è stata dedotta infondatezza e illogicità della motivazione, nella parte in cui l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare come vi sia il pieno rispetto del requisito dell'agibilità, per essere stata depositata in atti una segnalazione certificata di agibilità da cui emergerebbe la conformità dell'opera rispetto a quanto previsto dall'art. 24 D.P.R. n. 380 del 2001. 3.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, infine, con un unico motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione di legge, oltre a contraddittorietà, illogicità manifesta e omissione della motivazione. I ricorrenti lamentano, in primo luogo, l'erronea valutazione dei presupposti fondanti il provvedimento di revoca della sospensione dell'ordine di sgombero, ritenendo che non siano stati adeguatamente vagliati i principi di diritto espressi dalla sentenza remittente, anche in relazione alla violazione del c.d. giudicato interno rispetto al precedente giudizio di esecuzione, essendo stati affrontati temi non realmente oggetto del giudizio di annullamento. Il G.I.P., poi, avrebbe reso del tutto succedaneo e accessorio il profilo della proporzionalità rispetto a quello della indispensabilità, omettendo di verificare se la misura dello sgombero fosse l'unica doverosamente percorribile ai fini della tutela delle esigenze cautelari sottese al provvedimento di sequestro. Vi sarebbe stata, inoltre, la mancata applicazione in concreto del principio di proporzionalità, ai fini della valutazione del requisito della indispensabilità dello sgombero, oltre ad omessa motivazione in ordine alle ragioni di tale preclusione, pure in considerazione dei principi espressi in sede costituzionale, sovranazionale e convenzionale. Risulterebbe errata, ancora, la considerazione per cui l'occupazione sarebbe avvenuta da parte di assegnatari privi dei necessari requisiti, non essendo stato adeguatamente considerato il fondamentale diritto all'abitazione, invece tutelato sia a livello internazionale che costituzionale. Per i ricorrenti, inoltre, sarebbe stata omessa ogni valutazione in ordine all'aggravio in concreto del carico urbanistico, da considerarsi pure alla stregua dei contributi tecnici acquisiti nel corso della procedura esecutiva, rappresentativi dell'insussistenza di tale aggravio. Infine significativa sarebbe anche la presenza in giudizio di una segnalazione certificata di agibilità, immotivatamente non considerata da parte del giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono inammissibili. 2. Trattandone congiuntamente le sollevate questioni, stante la sostanziale coincidenza delle doglianze eccepite da parte dei vari ricorrenti, deve, in primo luogo, essere ritenuta la manifesta infondatezza della censura relativa alla errata modalità di effettuazione del giudizio di proporzionalità, e cioè della eccepita mancata verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, della possibilità di soddisfare le esigenze cautelari sottese all'adozione del provvedimento di sequestro mediante l'adozione di una misura meno invasiva rispetto a quella dello sgombero, così da poter maggiormente tutelare il diritto all'abitazione degli occupanti. La tematica è stata affrontata nel provvedimento impugnato, pervenendosi alla conclusione per cui, nel caso di specie, non vi è stato nessuno sproporzionato pregiudizio nei confronti delle persone - titolari di un diritto preliminare di compravendita - occupanti gli alloggi, non potendosi qualificare i predetti come terzi in buona fede, inconsapevoli della illegittimità dei loro titoli (privi di definitività) nonché soggetti esenti da ogni responsabilità nella gestione della procedura. Tale valutazione è stata effettuata dal giudice dell'esecuzione attraverso l'adozione di una motivazione sostanzialmente in fatto, nella quale è stato dato fondante rilievo alla possibilità da parte degli assegnatari di assumere puntuali informazioni in ordine ai peculiari profili dello stipulando negozio, ravvisandone l'illiceità dell'oggetto (trasferimento della proprietà di un immobile abusivo), nonché di poter ottenere adeguata tutela facendo ricorso agli strumenti civilistici volti a consentire lo scioglimento del contratto. E' stata ritenuta, altresì, rilevante la circostanza per cui nel contratto preliminare di vendita non fosse stata prevista nessuna possibilità di occupazione anticipata degli immobili da parte dei promissari acquirenti. A fronte di tale motivazione, sviluppata con argomentazioni fattuali del tutto logiche e congrue, esenti dai prospettati vizi, le contrarie doglianze eccepite da parte dei ricorrenti hanno riguardato solo una diversa lettura delle emergenze acquisite - e in particolare le circostanze che: la stipula del contratto preliminare di acquisto sarebbe avvenuta sotto la diretta supervisione della P.A.; l'ingresso dei ricorrenti, dotati dei requisiti richiesti, sarebbe avvenuto allorquando l'immobile non era sottoposto a vincoli; l'oggetto del contratto non sarebbe stato illecito, non essendo stata ancora verificata l'abusività del manufatto - invero non consentita nel presente giudizio di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito della Suprema Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Suprema Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). 3. Parimenti inammissibile è la doglianza, comune a tutti i ricorrenti, per la quale il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente omesso di espletare un congruo esame circa la sussistenza del requisito della indispensabilità dell'ordine di sgombero, sul presupposto di non avere effettuato nessuna concreta indagine volta a verificare l'aggravio in concreto del carico urbanistico, derivato dalla realizzazione dell'opera in sequestro. Non vi sarebbe stata, cioè, nessuna verifica in ordine al numero degli abitanti effettivamente insediatisi nel complesso in sequestro in rapporto a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in quell'area, e non sarebbe stata conseguentemente accertata la circostanza per cui il numero dei soggetti occupanti - già, peraltro, tutti residenti nel Comune di Sant'Agnello - fosse di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto dal PEEP, nonché a quello delle persone insediabili in quell'area secondo le previsioni dettate dal P.R.G. Orbene, il Collegio rileva, in termini generali, come i ricorrenti abbiano fatto corretto riferimento alla necessità di correlare la verifica della indispensabilità dello sgombero alla valutazione dell'aggravio in concreto del carico urbanistico. E' stato, infatti, precisato - proprio dalla citata sentenza della Terza Sezione emessa nel corso della vicenda in esame - come la valutazione dell'indispensabilità dell'ordine di sgombero dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo debba essere effettuata tenendo conto anche del concreto aggravio del carico urbanistico che lo stesso, pur se ultimato, comporta, in ragione dell'incidenza sul regolare assetto del territorio (così Sez. 3, n. 15637 del 13/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286173-02). Tale principio, tuttavia, deve essere parametrato alla particolare tipologia di abuso nella cui ricorrenza viene ad essere disposto l'ordine di sgombero. Nel caso di specie - per come evincibile dall'esame degli atti processuali passibili di valutazione da parte di questa Corte - risulta che l'immobile sottoposto a sequestro fosse stato eretto in maniera del tutto illegittima, in quanto in sostanziale assenza del necessario titolo abilitativo. Ne consegue, allora, che, trattandosi di immobile totalmente abusivo, il concreto aggravio del carico urbanistico sarebbe avvenuto già solo con l'occupazione di un'unica unità abitativa. Vieppiù tale dato risulta evidente ove si consideri, come pure evidenziato dal giudice dell'esecuzione, che nella specie l'occupazione dell'immobile abusivo era stata effettuata da parte di ben trentotto nuclei familiari. L'aggravio urbanistico così accertato rende, pertanto, del tutto congrua, oltre che giuridicamente corretta, la valutazione di sussistenza del requisito della indispensabilità dell'ordine di sgombero operata da parte del giudice dell'esecuzione. 4. Del tutto priva di pregio, infine, è pure la censura relativa alla ritenuta carenza di considerazione della segnalazione certificata di agibilità presente in atti, a dire dei ricorrenti attestativa dell'avvenuto rispetto del requisito dell'agibilità di cui all'art. 24 D.P.R. n. 380 del 2001. Trattasi, tuttavia, solo di una segnalazione, e non già di un vero e proprio certificato di agibilità, invero mai effettivamente rilasciato. Rileva, dunque, che i ricorrenti, in seno alle rispettive impugnazioni, abbiano solo lamentato la mancata considerazione da parte del giudice del rinvio dell'indicata segnalazione, senza, tuttavia, confrontarsi adeguatamente con la ritenuta carenza di una certificazione lecita, attestante l'avvenuto rispetto dei previsti strumenti di pianificazione da parte dell'immobile sequestrato. 5. Ne consegue, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragion
Sentenza Cassazione n. 02294/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris