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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46413/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]/ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di parte civile, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dalla Corte di appello di Napoli, la quale, nel dichiarare estinti i reati ascritti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inerenti realizzazione di opere in aree vincolate e violazione di sigilli, a seguito di appello proposto dagli imputati, si è pronunciata ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. sulle statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado. 2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto la Corte territoriale, pur avendo nella parte motivazionale confermato la condanna degli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, tuttavia nel dispositivo non ha riportato alcuna statuizione sul punto.

Inoltre, la Corte territoriale, nella parte motivazionale della sentenza, nel disporre che la liquidazione del danno debba avvenire in sede separata, ha così revocato implicitamente la liquidazione equitativa del danno che il giudice di primo grado, nella sentenza del 31/03/2014, aveva quantificato in euro 2000, senza tuttavia indicare in alcun modo le ragioni per le quali tale statuizione, che dichiara di confermare, veniva poi disattesa.

Il ricorrente quindi lamenta la carenza assoluta di motivazione della revoca della liquidazione equitativa operata dal Tribunale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte e chiesto la condanna al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze formulate sono fondate.

La Corte territoriale, effettivamente, nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, ha confermato la condanna degli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita‘che il giudice di primo grado aveva statuito nella sentenza del 31/03/2014.

Tale statuizione è stata ribadita anche nella parte motivazionale della sentenza impugnata.

Nel disporre che la liquidazione del danno debba avvenire in sede separata, tuttavia, non ha ribadito la quantificazione della liquidazione equitativa del danno che il giudice di primo grado aveva quantificato in euro 2000,00.

Pertanto, è da ritenersi che, solo per mera svista, il giudice a quo abbia omesso la statuizione al riguardo nel dispositivo.2.

Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente limitatamente alla liquidazione delle statuizioni civili, ripristinando quelle fissate nella sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla refusione delle spese di assistenza della parte civile in 3.167 euro, oltre spese generali.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle statuizioni civili, ripristinando quelle fissate nella sentenza di primo grado.

Condanna gli imputati alla refusione delle spese di assistenza della parte civile in 3.167 euro, oltre spese generali.

Così deciso all'udienza del 27 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]/ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di parte civile, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dalla Corte di appello di Napoli, la quale, nel dichiarare estinti i reati ascritti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inerenti realizzazione di opere in aree vincolate e violazione di sigilli, a seguito di appello proposto dagli imputati, si è pronunciata ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. sulle statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado. 2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto la Corte territoriale, pur avendo nella parte motivazionale confermato la condanna degli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, tuttavia nel dispositivo non ha riportato alcuna statuizione sul punto. Inoltre, la Corte territoriale, nella parte motivazionale della sentenza, nel disporre che la liquidazione del danno debba avvenire in sede separata, ha così revocato implicitamente la liquidazione equitativa del danno che il giudice di primo grado, nella sentenza del 31/03/2014, aveva quantificato in euro 2000, senza tuttavia indicare in alcun modo le ragioni per le quali tale statuizione, che dichiara di confermare, veniva poi disattesa. Il ricorrente quindi lamenta la carenza assoluta di motivazione della revoca della liquidazione equitativa operata dal Tribunale. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte e chiesto la condanna al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate sono fondate. La Corte territoriale, effettivamente, nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, ha confermato la condanna degli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita‘che il giudice di primo grado aveva statuito nella sentenza del 31/03/2014. Tale statuizione è stata ribadita anche nella parte motivazionale della sentenza impugnata. Nel disporre che la liquidazione del danno debba avvenire in sede separata, tuttavia, non ha ribadito la quantificazione della liquidazione equitativa del danno che il giudice di primo grado aveva quantificato in euro 2000,00. Pertanto, è da ritenersi che, solo per mera svista, il giudice a quo abbia omesso la statuizione al riguardo nel dispositivo.2. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente limitatamente alla liquidazione delle statuizioni civili, ripristinando quelle fissate nella sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla refusione delle spese di assistenza della parte civile in 3.167 euro, oltre spese generali. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle statuizioni civili, ripristinando quelle fissate nella sentenza di primo grado. Condanna gli imputati alla refusione delle spese di assistenza della parte civile in 3.167 euro, oltre spese generali. Così deciso all'udienza del 27 set
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