Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 32297/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 350/2026, emessa in data 6 febbraio 2026, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Paola, emessa in data 17 settembre 2024, rideterminando la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 4 di arresto ed euro 711,00 di ammenda.

Il predetto è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 sexies c.d.s. poiché alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza.

La Corte d'appello ha nel resto confermato quanto precedentemente statuito dal Tribunale di Paola.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato tempestivo ricorso per Cassazione avverso la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso: con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'onere della prova del regolare funzionamento dell'etilometro; con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'omesso esame del motivo di appello concernente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen.; con un ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova sintomatica.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo e il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati.

La Corte di appello si è allineata all'indirizzo, qui condiviso, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280958 - 01).

Invero nella stessa decisione, a pag. 6, si è precisato che "risulta confermata la validità dell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ponendo a carico dell'imputato di dare dimostrazione dell'irregolare funzionamentodello strumento, poggia su una ragionevole presunzione di affidabilità del medesimo perché concretamente utilizzato in una cornice normativa che ne prevede il controllo periodico.

Ragionevole presunzione che permette all'accusa di adempiere al proprio onere probatorio; e al tempo stesso consente all'imputato di dare in modo agevole - ad esempio attraverso la richiesta di escussione del dirigente del reparto dal quale dipendono gli operatori o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (acquisibile mediante una semplice istanza trasmessa al C.S.R.P.A.D. di Roma: csrpad - [OSCURATO:EMAIL] ; lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 e dal detto sito è possibile scaricare il "modello richiesta accesso a documenti amministrativi") - di dare dimostrazione dell'assenza o della inattualità delle verifiche".

Di conseguenza, aspecifico risulta il terzo motivo che non si confronta con la combinazione di elementi tecnici (esito dell'alcoltest) e sintomatici, da cui la eorte ha ricavato, con motivazione non manifestamente illogica, la sussunzione del fatto nella fattispecie contestata.

Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità rilevando che i valori alcolemici accertati — 1,38 e 1,44 g/I — si collocano ben al di sopra del minimo della lettera b) e in prossimità della fascia di reato successiva, e che la guida è avvenuta in orario notturno; ha altresì dato conto in sentenza della sintomatologia riscontrata (occhi lucidi e odore alcolico).

La sentenza si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590), le quali hanno precisato che la normativa non si interessa della condotta tipica, bensì delle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).Il Tribunale ha dunque legittimamente incentrato il proprio giudizio sull'entità del tasso alcolemico e sull'orario notturno, elementi ritenuti — non illogicamente — decisivi e da soli ostativi alla qualificazione del fatto come particolarmente tenue: circostanze, queste, idonee a escludere la tenuità (guida in orario notturno con tasso alcolemico elevato), a nulla rilevando l'assenza di danni a persone o cose, che attiene al quid pluris dell'evento e non alla pericolosità in sé della condotta, né la scelta del rito, estranea al perimetro valutativo dell'art. 131-bis cod. pen. 4.

Ne consegue la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, ai sensi degli artt. 581 e 606 cod. proc. pen. che giustifica la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ugo T 3 1 AGO 2026 IL FUN7T0',', C;[OSCURATO:PERSONA] Valesainà (i'Vovanni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 350/2026, emessa in data 6 febbraio 2026, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Paola, emessa in data 17 settembre 2024, rideterminando la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 4 di arresto ed euro 711,00 di ammenda. Il predetto è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 sexies c.d.s. poiché alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza. La Corte d'appello ha nel resto confermato quanto precedentemente statuito dal Tribunale di Paola. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato tempestivo ricorso per Cassazione avverso la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso: con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'onere della prova del regolare funzionamento dell'etilometro; con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'omesso esame del motivo di appello concernente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen.; con un ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova sintomatica. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il primo e il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte di appello si è allineata all'indirizzo, qui condiviso, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280958 - 01). Invero nella stessa decisione, a pag. 6, si è precisato che "risulta confermata la validità dell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ponendo a carico dell'imputato di dare dimostrazione dell'irregolare funzionamentodello strumento, poggia su una ragionevole presunzione di affidabilità del medesimo perché concretamente utilizzato in una cornice normativa che ne prevede il controllo periodico. Ragionevole presunzione che permette all'accusa di adempiere al proprio onere probatorio; e al tempo stesso consente all'imputato di dare in modo agevole - ad esempio attraverso la richiesta di escussione del dirigente del reparto dal quale dipendono gli operatori o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (acquisibile mediante una semplice istanza trasmessa al C.S.R.P.A.D. di Roma: csrpad - [OSCURATO:EMAIL] ; lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 e dal detto sito è possibile scaricare il "modello richiesta accesso a documenti amministrativi") - di dare dimostrazione dell'assenza o della inattualità delle verifiche". Di conseguenza, aspecifico risulta il terzo motivo che non si confronta con la combinazione di elementi tecnici (esito dell'alcoltest) e sintomatici, da cui la eorte ha ricavato, con motivazione non manifestamente illogica, la sussunzione del fatto nella fattispecie contestata. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità rilevando che i valori alcolemici accertati — 1,38 e 1,44 g/I — si collocano ben al di sopra del minimo della lettera b) e in prossimità della fascia di reato successiva, e che la guida è avvenuta in orario notturno; ha altresì dato conto in sentenza della sintomatologia riscontrata (occhi lucidi e odore alcolico). La sentenza si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590), le quali hanno precisato che la normativa non si interessa della condotta tipica, bensì delle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).Il Tribunale ha dunque legittimamente incentrato il proprio giudizio sull'entità del tasso alcolemico e sull'orario notturno, elementi ritenuti — non illogicamente — decisivi e da soli ostativi alla qualificazione del fatto come particolarmente tenue: circostanze, queste, idonee a escludere la tenuità (guida in orario notturno con tasso alcolemico elevato), a nulla rilevando l'assenza di danni a persone o cose, che attiene al quid pluris dell'evento e non alla pericolosità in sé della condotta, né la scelta del rito, estranea al perimetro valutativo dell'art. 131-bis cod. pen. 4. Ne consegue la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, ai sensi degli artt. 581 e 606 cod. proc. pen. che giustifica la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ugo T 3 1 AGO 2026 IL FUN7T0',', C;[OSCURATO:PERSONA] Valesainà (i'Vovanni
Sentenza Cassazione n. 32297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris