CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 50454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 26/11/2018 con la quale il Tribunale di Firenze, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto di En.FA Camis s.r.I., dichiarata fallita il 29/02/2012, e in concorso con l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente), responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa 49 mila euro e lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 611 cod. proc. pen., in relazione alla mancata ammissione del difensore alla discussione orale, nonostante l'istanza debitamente presentata. Con istanza presentata il 05/02/2021, il difensore chiedeva il differimento per legittimo impedimento professionale dell'udienza di trattazione fissata per il successivo 05/3/2021, udienza che fu differita al 03/11/2022, mentre nell'istanza si leggeva chiaramente che il difensore chiedeva il rinvio per la discussione orale dell'appello. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione. La sentenza impugnata richiama una denuncia di Granati, che appare contraddittoria rispetto agli eventi descritti e alle risultanze processuali in quanto i rapporti intervennero tra la ditta di questi e Martini quale amministratore della fallita, laddove lo stesso Granati dichiara che Manetti si era allontanato da Firenze, mentre, con riguardo ai pagamenti che Granati avrebbe effettuato a Manetti, posto che la consulenza disposta nel giudizio civile ha accertato che nessuna operazione bancaria era stata compiuta da Manetti diversa dalla girata di questi assegni, laddove del tutto inconferente è il ritrovamento del portafogli del ricorrente nell'azienda fallita presso la quale si rivolgeva per l'acquisto dei tagli di carni al dettaglio in cui lavorava. Diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni di Martini non sono state suffragate da risultanze processuali, laddove agli atti è stata acquisita la sentenza civile, passata in giudicato, che esclude Manetti dalle responsabilità contestate a Martini. All'inizio dell'attività Martini ebbe contatti con Manetti per avere indicazioni su come operare e fu assistito per le operazioni tecniche dalla moglie del ricorrente, ma dal 2011 egli non ha più avuto nulla a che vedere con la gestione della società, mentre la sentenza relativa al fallimento della società Centro Italia carni ha assolto Manetti dall'accusa di aver distratto la clientela verso EN.FA Carni, il che dimostra che egli non ha inteso proseguire l'attività di commercio di carni all'ingrosso. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo. Secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, depositata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, implica la richiesta di trattazione orale, cosicché l'omessa valutazione del dedotto impedimento a comparire integra una ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato (Sez. 4, n. 1414 del 15/12/2022, dep. 2023, Cairo, Rv. 284087 - 01). Secondo altro orientamento, invece, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza (Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023, Bernardoni, Rv. 285170 - 01). Ora, la fattispecie concreta all'esame di questa Corte si differenzia in modo significativo da quelle prese in esame dalle due citate sentenze (compresa quella della sentenza Bernardoni), in quanto queste ultime hanno riguardato casi di richieste di rinvio per legittimo impedimento nelle quali implicitamente si è ritenuto (la sentenza Cairo) o si è escluso (la sentenza Bernardoni) fosse "contenuta" una richiesta di trattazione orale. Nel caso di specie, invece, che la richiesta di rinvio per impedimento professionale fosse preordinata a consentire al difensore la partecipazione "in presenza" all'udienza di appello è esplicitamente messo in luce dall'istanza di rinvio, ove il differimento era chiesto dal difensore «per consentirmi di essere presente per poter discutere il gravame». La richiesta di trattazione orale non è soggetta a particolari formalismi, ma deve dar conto della volontà della parte di procedere con la trattazione orale: volontà univocamente evincibile dalla richiesta richiamata. Ora, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01; conf. Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706 - 01). Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud