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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38991/2022

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 3., [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quali parti civili nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/2/2021 della Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;lette le conclusioni dei difensori delle parti civili avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno richiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e, il primo, anche la refusione delle spese sostenute dal proprio assistito nel grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Roma nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], in qualità di autore dell'articolo, e [OSCURATO:PERSONA], direttore responsabile della testata giornalistica che lo ha pubblicato, rispettivamente per i reati di diffamazione aggravata e omesso controllo sul contenuto.

Nello specifico oggetto di contestazione è l'articolo intitolato "I tartufi del giornalismo", comparso sull'edizione del 23 novembre 2007 del quotidiano "La Repubblica", contenente un aspro e negativo commento di quanto era emerso a seguito della divulgazione di materiale intercettativo raccolto durante le indagini preliminari del procedimento di bancarotta fraudolenta a carico della società sondaggistica [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], personaggio all'epoca definito dalla stampa come il "sondaggista di Berlusconi".

Fra i contenuti del materiale intercettato comparivano diverse conversazioni, riferite all'anno 2005, tra dirigenti di spicco delle società RAI e MEDIASET, rivelatrici di presunti accordi intervenuti tra i conversanti, volti a concordare i contenuti giornalistici a favore dell'allora presidente del [OSCURATO:PERSONA], nei quali sarebbero stati coinvolti anche le odierne parti civili.

2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente le parti civili a mezzo dei rispettivi difensori

2.1. Il ricorso proposto nell'interesse del Minnun articola due motivi di ricorso.

2.1.1. Con il primo motivo vengono denunciati erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale ravvisato la scrirninante del legittimo esercizio del diritto di critica.

Nello specifico il ricorrente rileva che la Corte d'Appello di Roma, nel confermare l'assoluzione dei due imputati, avrebbe individuato il fatto storico, oggetto della critica dei giornalisti, nella diffusione dei brogliacci d'ascolto e delle sintetiche notazioni ivi apposte dal personale dii polizia giudiziaria addetto all'attività tecnica, fatto che, a detta dei giudici di merito, sarebbe da considerare come di sicuro rilievo e di indiscussa gravità perché indicativo dell'alterazione della concorrenza nel settore dell'informazione.

Ciò posto, rileva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso sul punto qualsiasi indagine circa il diretto coinvolgimento del Minnun negli eventuali accordi stipulati da altri.

Si osserva in proposito che nelle intercettazioni note all'epoca dell'articolo il nome del Minum sarebbe comparso solamente in due occasioni, dalle quali in alcun modo emergerebbe l'implicazione dello stesso nel processo di concertazione delle informazioni tra Rai e Mediaset, e solamente evocative di per sé della sua fede politica, nonché di adesione alla parte politica del centro-destra.

A riprova di ciò concorrerebbe anche l'esito pienamente assolutorio, a favore del Mimun, dell'audit svolto dalla Rai all'epoca, circostanza che sarebbe stata indebitamente pretermessa nel giudizio della Corte d'Appello.

2.1.2. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizi di legge per avere la Corte d'Appello ravvisato la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca in assenza del presupposto della continenza, nonché la mancanza e illogicità della motivazione sul punto.

A detta del ricorrente i giudici di merito sarebbero incorsi in un doppio errore, giuridico e logico.

Con riguardo al primo viene lamentata la mancata autonoma valutazione del requisito della continenza, la quale, come noto, assieme alla verità e all'interesse pubblico, costituisce elemento indefettibile per il riconoscimento della scriminante in questione.

Per il ricorrente i giudici di merito non aivrebbero valutato in via autonoma e distinta la forma espressiva delle espressioni ingiuriose adoperate dal Merlo nell'articolo censurato, le quali risulterebbero fuori misura e non pertinenti, in spregio ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti i giudici di merito si sarebbero limitati ad una lettura destrutturata dell'articolo proponendone una lettura benevola, discostandosi dall'orientamento espresso da questa Suprema Corte che invita a valutare il significato degli scritti in maniera unitaria e organica, avuto riguardo al tenore complessivo dello stampato.

Il secondo errore, quello logico, starebbe poi nella dimenticanza della Corte territoriale di porre in relazione la violenza delle espressioni utilizzate con la verità del fatto storico criticato.

A detta del ricorrente, infatti, le espressioni adoperate non sarebbero in alcun modo rispettose del criterio della proporzionalità tra fatto censurato ed espressioni adoperate, considerato che la critica traeva spunto dalle intercettazioni del processo HDC nelle quali in nessun modo sarebbe emerso il coinvolgimento diretto del Mimun all'alterazione della concorrenza ed alla strumentalizzazione del suo ruolo di giornalista.

2.2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Vespa articola due motivi di ricorso.

2.2.1. Con il primo motivo di ricorso vengono denunciati vizi di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta "verità" del fatto quale elemento costitutivo della scriminante del diritto di critica, nonché in relazione alle modalità ed ai limiti entro i quali deve essere condotta la relativa verifica.

In sostanza, a detta del ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato il requisito della veridicità del fatto storico a cui è agganciata la critica nei confronti del Vespa.

In via preliminare, viene dedotto che il ricorrente non compariva in nessuno dei brogliacci delle intercettazioni del procedimento penale di bancarotta che interessava l'[OSCURATO:SOCIETA]., nè quale protagonista della rete degli accordi a danno della concorrenza comunicativa, né quale soggetto personalmente intercettato o coinvolto nelle telefonate dei dirigenti vicini al Berlusconi. [OSCURATO:PERSONA], infatti, sarebbe stato solamente menzionato in telefonate intervenute tra altri soggetti coinvolti non evocative del suo coinvolgimento nella vicenda censurata o del suo ruolo di compartecipe negli scambi di interesse.

I giudici di merito si sarebbero limitati a una lettura distorta e parcellizzata dei brandelli di intercettazioni, alcune tra l'altro acquisite in spregio a qualsiasi limite in materia di tutela della vita privata.

L'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale starebbe dunque nell'aver ritenuto comprovata la mera esistenza dei brogliacci i cui contenuti risultavano conformi agli articoli di giornale, tra cui quello del Merlo, senza però aver proceduto ad una concreta e analitica disamina dei contenuti stessi, e con generici richiami ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Non solo.

Per il ricorrente la Corte d'appello sarebbe addirittura giunta a distinguere due verità su un medesimo fatto storico: una relegata ai soli brogliacci, attestante comportamenti non corretti da parte dei soggetti coinvolti, ed un'altra, distinta e dimostrata anche dall'istruttoria dibattimentale da cui emergerebbe la totale correttezza del comportamento tenuto dal Vespa nella conduzione del programma televisivo Porta a Porta.

Ciò posto, in considerazione del fatto che il comportamento tenuto dal Vespa si riferirebbe solo alla prima delle due, a nulla varrebbe il fatto che la stessa sarebbe stata contraddetta e smentita dalla seconda.

Rileva il ricorrente che i giudici di merito neanche avrebbero dato rilievo al fatto che il Merlo, prima di pubblicare il suo articolo, non avrebbe compiuto ulteriori verifiche volte ad accertare se il Vespa fosse implicato nelle richieste dell'entourage del Berlusconi.

Aggiunge poi che il convincimento della Corte d'appello circa il coinvolgimento del Vespa nella vicenda in oggetto deriverebbe da un solo brogliaccio delle intercettazioni ove risulterebbe che lo stesso sarebbe stato contattato dal Direttore del TG5, circostanza che da sola darebbe prova che anche il Vespa era interlocutore di importanti esponenti della rete televisiva sua concorrente.

Tuttavia, la Corte non avrebbe in c:oncreto accertato se il Vespa fosse davvero compartecipe dello scambio di intese censurato dall'articolo pubblicato, senza dunque distinguere tra compartecipazione e indiretto coinvolgimento per il solo fatto di essere citato in conversazioni tra terzi soggetti.

Per il ricorrente, la Corte non avrebbe altresì dato peso non solo al fatto che nei brogliacci, nell'elenco degli intercettati, non compariva il Vespa ma che lo stesso non compariva neanche come soggetto attivo delle telefonate e delle richieste, se non indirettamente citato per aver ricevuto una chiamata dal direttore del TG5.

Di conseguenza, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe gravemente lacunosa e parziale sia per il fatto che avrebbe omesso qualsiasi accertamento critico sul contenuto dei brogliacci e delle intercettazioni, sia perché non avrebbe deliberatamente considerato gli elementi offerti dalla difesa nel corso del dibattimento dai quali risulterebbe l'esatto contrario di quanto proferito dal Merlo nell'articolo.

Prova contraria che emergerebbe già solo dalla semplice lettura non parcellizzata dell'intero pacchetto delle intercettazioni.

2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al concetto di continenza espressiva quale elemento costitutivo della scriminante dell'esercizio di critica di cui agli art. 21 Cost. e 51 c.p..

In sostanza il ricorrente si duole che le parole usate dal Merlo si porrebbero al di fuori dei limiti dettati dal canone di continenza espressiva tenuto conto che la materia della diffamazione e del diritto di critica si regge su un delicato bilanciamento tra diritto all'informazione e diritto alla tutela della reputazione del singolo destinatario della critica.

Aggiunge il ricorrente che il canone della proporzionalità, il quale regola tale giudizio di bilanciamento, fa discendere che si può ammettere una critica tanto più feroce quanto più il fatto storico è delineato e comprovato nei suoi elementi essenziali e connotato da profili di particolare gravità.

Nel caso di specie il Vespa ritiene che il compendio motivazionale adoperato dai giudici di merito sarebbe assolutamente insufficiente e apodittico dal momento che la Corte si sarebbe limitata a riscontrare che le espressioni adoperate nell'articolo erano riferite non alla persona ma al ruolo professionale, senza considerare che i paragoni adoperati dal Merlo fossero sovrabbondanti e non necessari tali da travalicare i confini della professione.

Gli accostamenti adoperati infatti colpirebbero non tanto la sfera professionale quanto più quella morale dei soggetti coinvolti esprimendo disvalore e discredito, in spregio ai limiti della continenza espressiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. In tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto, individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. 2.1 Con specifico riferimento al diritto di critica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv, 264064).

Ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può dunque prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026).

Nella delineata prospettiva, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica ovvero di asserzione di verità deve, comunque, essere contemperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost.

In questo senso, anche l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude, tuttavia, il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato esser-e consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, n. 47973 del 07/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261205). 2.2 Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica».

In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

In tal senso, la Corte sovranazionale si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è I diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica paltica.

Nella delineata prospettiva si pone, ad esempio, la sentenza Mengi c.

Turchia, del 27/2/2013, che costituisce ancora la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio. 2.3 Nel quadro così sommariamente delineato, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764), sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera.

Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (ex multis Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909).

3. Alla luce di questi consolidati principi le doglianze articolate nel primo motivo di entrambi i ricorsi appaiono fondate.

In particolare la motivazione della sentenza, che pure si è diffusamente occupata del tema della continenza del linguaggio utilizzato nella redazione dello scritto incriminato, risulta quantomai carente nell'analisi del presupposto della veridicità del fatto posto alla base di quella che il provvedimento impugnato ha definito la "dura invettiva" formulata dal Merlo e ciò nonostante sul punto gli appelli delle parti civili avessero specificamente sollecitato la verifica del giudice del merito.

La Corte, infatti, ha ritenuto soddisfatto il requisito per il riconoscimento dell'esimente in ragione dell'accertata divulgazione dei brogliacci delle intercettazioni concernenti conversazioni intervenute tra esponenti della Rai e di Mediaset ad oggetto possibili accordi intervenuti tra i vertici delle due reti televisivi in merito alla programmazione ed alla presentazione di determinate notizie.

Il giudice dell'appello ha però ritenuto irrilevante che i ricorrenti non siano protagonisti diretti di tali intercettazioni ovvero che i loro nomi non siano evocati nelle conversazioni che specificamente rivelerebbero le intese "illecite", come pure era stato eccepito nei gravami di merito.

L'apoditticità di tale affermazione è evidente, posto che mai è stata in discussione l'esistenza delle intercettazioni o l'esecrabilità del contenuto delle conversazioni che ne costituiscono l'oggetto.

Ciò che veniva rimproverato agli imputati - sotto il diverso titolo di responsabilità loro contestato - è l'accostamento dei nomi del Vespa e del Mimum a tale contenuto e, dunque, in ipotesi la prospettazione di un loro coinvolgimento in tali accordi.

Questa e non altra era la verifica rimessa ai giudici dell'appello in punto di veridicità del fatto, ossia stabilire se nello svolgimento dell'articolo il Merlo, nell'evocare i nominativi dei ricorrenti, avesse direttamente o indirettamente prospettato una loro possibile intraneità alla conclusione degli accordi censurati e, in caso positivo, se effettivamente tale prospettazione trovasse un radicamento nel fatto per come noto e accertato al momento della redazione dell'articolo.

A tale compito la Corte si è palesemente sottratta, talchè la motivazione sul primo requisito dell'esimente si rivela soltanto apparente.

Ne consegue che, rimanendo assorbite le censure svolte nel secondo motivo di entrambi i ricorsi, deve disporsi l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, il quale provvederà anche alla liquidazione sostenute dalle parti civili nel presente gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 3., [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quali parti civili nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/2/2021 della Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;lette le conclusioni dei difensori delle parti civili avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno richiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e, il primo, anche la refusione delle spese sostenute dal proprio assistito nel grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Roma nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], in qualità di autore dell'articolo, e [OSCURATO:PERSONA], direttore responsabile della testata giornalistica che lo ha pubblicato, rispettivamente per i reati di diffamazione aggravata e omesso controllo sul contenuto. Nello specifico oggetto di contestazione è l'articolo intitolato "I tartufi del giornalismo", comparso sull'edizione del 23 novembre 2007 del quotidiano "La Repubblica", contenente un aspro e negativo commento di quanto era emerso a seguito della divulgazione di materiale intercettativo raccolto durante le indagini preliminari del procedimento di bancarotta fraudolenta a carico della società sondaggistica [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], personaggio all'epoca definito dalla stampa come il "sondaggista di Berlusconi". Fra i contenuti del materiale intercettato comparivano diverse conversazioni, riferite all'anno 2005, tra dirigenti di spicco delle società RAI e MEDIASET, rivelatrici di presunti accordi intervenuti tra i conversanti, volti a concordare i contenuti giornalistici a favore dell'allora presidente del [OSCURATO:PERSONA], nei quali sarebbero stati coinvolti anche le odierne parti civili. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente le parti civili a mezzo dei rispettivi difensori 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse del Minnun articola due motivi di ricorso. 2.1.1. Con il primo motivo vengono denunciati erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale ravvisato la scrirninante del legittimo esercizio del diritto di critica. Nello specifico il ricorrente rileva che la Corte d'Appello di Roma, nel confermare l'assoluzione dei due imputati, avrebbe individuato il fatto storico, oggetto della critica dei giornalisti, nella diffusione dei brogliacci d'ascolto e delle sintetiche notazioni ivi apposte dal personale dii polizia giudiziaria addetto all'attività tecnica, fatto che, a detta dei giudici di merito, sarebbe da considerare come di sicuro rilievo e di indiscussa gravità perché indicativo dell'alterazione della concorrenza nel settore dell'informazione. Ciò posto, rileva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso sul punto qualsiasi indagine circa il diretto coinvolgimento del Minnun negli eventuali accordi stipulati da altri. Si osserva in proposito che nelle intercettazioni note all'epoca dell'articolo il nome del Minum sarebbe comparso solamente in due occasioni, dalle quali in alcun modo emergerebbe l'implicazione dello stesso nel processo di concertazione delle informazioni tra Rai e Mediaset, e solamente evocative di per sé della sua fede politica, nonché di adesione alla parte politica del centro-destra. A riprova di ciò concorrerebbe anche l'esito pienamente assolutorio, a favore del Mimun, dell'audit svolto dalla Rai all'epoca, circostanza che sarebbe stata indebitamente pretermessa nel giudizio della Corte d'Appello. 2.1.2. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizi di legge per avere la Corte d'Appello ravvisato la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca in assenza del presupposto della continenza, nonché la mancanza e illogicità della motivazione sul punto. A detta del ricorrente i giudici di merito sarebbero incorsi in un doppio errore, giuridico e logico. Con riguardo al primo viene lamentata la mancata autonoma valutazione del requisito della continenza, la quale, come noto, assieme alla verità e all'interesse pubblico, costituisce elemento indefettibile per il riconoscimento della scriminante in questione. Per il ricorrente i giudici di merito non aivrebbero valutato in via autonoma e distinta la forma espressiva delle espressioni ingiuriose adoperate dal Merlo nell'articolo censurato, le quali risulterebbero fuori misura e non pertinenti, in spregio ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Ed infatti i giudici di merito si sarebbero limitati ad una lettura destrutturata dell'articolo proponendone una lettura benevola, discostandosi dall'orientamento espresso da questa Suprema Corte che invita a valutare il significato degli scritti in maniera unitaria e organica, avuto riguardo al tenore complessivo dello stampato. Il secondo errore, quello logico, starebbe poi nella dimenticanza della Corte territoriale di porre in relazione la violenza delle espressioni utilizzate con la verità del fatto storico criticato. A detta del ricorrente, infatti, le espressioni adoperate non sarebbero in alcun modo rispettose del criterio della proporzionalità tra fatto censurato ed espressioni adoperate, considerato che la critica traeva spunto dalle intercettazioni del processo HDC nelle quali in nessun modo sarebbe emerso il coinvolgimento diretto del Mimun all'alterazione della concorrenza ed alla strumentalizzazione del suo ruolo di giornalista. 2.2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Vespa articola due motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso vengono denunciati vizi di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta "verità" del fatto quale elemento costitutivo della scriminante del diritto di critica, nonché in relazione alle modalità ed ai limiti entro i quali deve essere condotta la relativa verifica. In sostanza, a detta del ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato il requisito della veridicità del fatto storico a cui è agganciata la critica nei confronti del Vespa. In via preliminare, viene dedotto che il ricorrente non compariva in nessuno dei brogliacci delle intercettazioni del procedimento penale di bancarotta che interessava l'[OSCURATO:SOCIETA]., nè quale protagonista della rete degli accordi a danno della concorrenza comunicativa, né quale soggetto personalmente intercettato o coinvolto nelle telefonate dei dirigenti vicini al Berlusconi. [OSCURATO:PERSONA], infatti, sarebbe stato solamente menzionato in telefonate intervenute tra altri soggetti coinvolti non evocative del suo coinvolgimento nella vicenda censurata o del suo ruolo di compartecipe negli scambi di interesse. I giudici di merito si sarebbero limitati a una lettura distorta e parcellizzata dei brandelli di intercettazioni, alcune tra l'altro acquisite in spregio a qualsiasi limite in materia di tutela della vita privata. L'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale starebbe dunque nell'aver ritenuto comprovata la mera esistenza dei brogliacci i cui contenuti risultavano conformi agli articoli di giornale, tra cui quello del Merlo, senza però aver proceduto ad una concreta e analitica disamina dei contenuti stessi, e con generici richiami ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Non solo. Per il ricorrente la Corte d'appello sarebbe addirittura giunta a distinguere due verità su un medesimo fatto storico: una relegata ai soli brogliacci, attestante comportamenti non corretti da parte dei soggetti coinvolti, ed un'altra, distinta e dimostrata anche dall'istruttoria dibattimentale da cui emergerebbe la totale correttezza del comportamento tenuto dal Vespa nella conduzione del programma televisivo Porta a Porta. Ciò posto, in considerazione del fatto che il comportamento tenuto dal Vespa si riferirebbe solo alla prima delle due, a nulla varrebbe il fatto che la stessa sarebbe stata contraddetta e smentita dalla seconda. Rileva il ricorrente che i giudici di merito neanche avrebbero dato rilievo al fatto che il Merlo, prima di pubblicare il suo articolo, non avrebbe compiuto ulteriori verifiche volte ad accertare se il Vespa fosse implicato nelle richieste dell'entourage del Berlusconi. Aggiunge poi che il convincimento della Corte d'appello circa il coinvolgimento del Vespa nella vicenda in oggetto deriverebbe da un solo brogliaccio delle intercettazioni ove risulterebbe che lo stesso sarebbe stato contattato dal Direttore del TG5, circostanza che da sola darebbe prova che anche il Vespa era interlocutore di importanti esponenti della rete televisiva sua concorrente. Tuttavia, la Corte non avrebbe in c:oncreto accertato se il Vespa fosse davvero compartecipe dello scambio di intese censurato dall'articolo pubblicato, senza dunque distinguere tra compartecipazione e indiretto coinvolgimento per il solo fatto di essere citato in conversazioni tra terzi soggetti. Per il ricorrente, la Corte non avrebbe altresì dato peso non solo al fatto che nei brogliacci, nell'elenco degli intercettati, non compariva il Vespa ma che lo stesso non compariva neanche come soggetto attivo delle telefonate e delle richieste, se non indirettamente citato per aver ricevuto una chiamata dal direttore del TG5. Di conseguenza, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe gravemente lacunosa e parziale sia per il fatto che avrebbe omesso qualsiasi accertamento critico sul contenuto dei brogliacci e delle intercettazioni, sia perché non avrebbe deliberatamente considerato gli elementi offerti dalla difesa nel corso del dibattimento dai quali risulterebbe l'esatto contrario di quanto proferito dal Merlo nell'articolo. Prova contraria che emergerebbe già solo dalla semplice lettura non parcellizzata dell'intero pacchetto delle intercettazioni. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al concetto di continenza espressiva quale elemento costitutivo della scriminante dell'esercizio di critica di cui agli art. 21 Cost. e 51 c.p.. In sostanza il ricorrente si duole che le parole usate dal Merlo si porrebbero al di fuori dei limiti dettati dal canone di continenza espressiva tenuto conto che la materia della diffamazione e del diritto di critica si regge su un delicato bilanciamento tra diritto all'informazione e diritto alla tutela della reputazione del singolo destinatario della critica. Aggiunge il ricorrente che il canone della proporzionalità, il quale regola tale giudizio di bilanciamento, fa discendere che si può ammettere una critica tanto più feroce quanto più il fatto storico è delineato e comprovato nei suoi elementi essenziali e connotato da profili di particolare gravità. Nel caso di specie il Vespa ritiene che il compendio motivazionale adoperato dai giudici di merito sarebbe assolutamente insufficiente e apodittico dal momento che la Corte si sarebbe limitata a riscontrare che le espressioni adoperate nell'articolo erano riferite non alla persona ma al ruolo professionale, senza considerare che i paragoni adoperati dal Merlo fossero sovrabbondanti e non necessari tali da travalicare i confini della professione. Gli accostamenti adoperati infatti colpirebbero non tanto la sfera professionale quanto più quella morale dei soggetti coinvolti esprimendo disvalore e discredito, in spregio ai limiti della continenza espressiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. In tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto, individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. 2.1 Con specifico riferimento al diritto di critica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv, 264064). Ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può dunque prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026). Nella delineata prospettiva, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica ovvero di asserzione di verità deve, comunque, essere contemperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. In questo senso, anche l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude, tuttavia, il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato esser-e consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, n. 47973 del 07/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261205). 2.2 Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte sovranazionale si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è I diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica paltica. Nella delineata prospettiva si pone, ad esempio, la sentenza Mengi c. Turchia, del 27/2/2013, che costituisce ancora la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio. 2.3 Nel quadro così sommariamente delineato, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764), sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (ex multis Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). 3. Alla luce di questi consolidati principi le doglianze articolate nel primo motivo di entrambi i ricorsi appaiono fondate. In particolare la motivazione della sentenza, che pure si è diffusamente occupata del tema della continenza del linguaggio utilizzato nella redazione dello scritto incriminato, risulta quantomai carente nell'analisi del presupposto della veridicità del fatto posto alla base di quella che il provvedimento impugnato ha definito la "dura invettiva" formulata dal Merlo e ciò nonostante sul punto gli appelli delle parti civili avessero specificamente sollecitato la verifica del giudice del merito. La Corte, infatti, ha ritenuto soddisfatto il requisito per il riconoscimento dell'esimente in ragione dell'accertata divulgazione dei brogliacci delle intercettazioni concernenti conversazioni intervenute tra esponenti della Rai e di Mediaset ad oggetto possibili accordi intervenuti tra i vertici delle due reti televisivi in merito alla programmazione ed alla presentazione di determinate notizie. Il giudice dell'appello ha però ritenuto irrilevante che i ricorrenti non siano protagonisti diretti di tali intercettazioni ovvero che i loro nomi non siano evocati nelle conversazioni che specificamente rivelerebbero le intese "illecite", come pure era stato eccepito nei gravami di merito. L'apoditticità di tale affermazione è evidente, posto che mai è stata in discussione l'esistenza delle intercettazioni o l'esecrabilità del contenuto delle conversazioni che ne costituiscono l'oggetto. Ciò che veniva rimproverato agli imputati - sotto il diverso titolo di responsabilità loro contestato - è l'accostamento dei nomi del Vespa e del Mimum a tale contenuto e, dunque, in ipotesi la prospettazione di un loro coinvolgimento in tali accordi. Questa e non altra era la verifica rimessa ai giudici dell'appello in punto di veridicità del fatto, ossia stabilire se nello svolgimento dell'articolo il Merlo, nell'evocare i nominativi dei ricorrenti, avesse direttamente o indirettamente prospettato una loro possibile intraneità alla conclusione degli accordi censurati e, in caso positivo, se effettivamente tale prospettazione trovasse un radicamento nel fatto per come noto e accertato al momento della redazione dell'articolo. A tale compito la Corte si è palesemente sottratta, talchè la motivazione sul primo requisito dell'esimente si rivela soltanto apparente. Ne consegue che, rimanendo assorbite le censure svolte nel secondo motivo di entrambi i ricorsi, deve disporsi l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, il quale provvederà anche alla liquidazione sostenute dalle parti civili nel presente gr
Sentenza Cassazione n. 38991/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris