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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2020

Cassazione n. 04664/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso 25098 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

SNTNTN50C071-1128M - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

SCBLSS58P1OH128F - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - D'[OSCURATO:PERSONA] - c.f.

DNFRCL55M14A5080 [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

NNCMRN511169A509H - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - A,( 1 [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

MNZMRA51B26I4380 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

CRSSVS54B25A5080 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

TDSCSL58E53I8933 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

MSCMLM51H52H0970 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

LTE-PTR54M22F789T - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

S[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.

« 2 RICORRENTI contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore.

INTIMATO avverso il decreto n. 2394 - 10.3/14.4.2020 della Corte d'Appello di Salerno, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso alla Corte d'Appello di Salerno depositato in data 3.1.2019 i ricorrenti indicati in epigrafe si dolevano per l'irragionevole durata del giudizio intrapreso - ai fini, tra l'altro, della declaratoria del loro diritto alla corresponsione delle somme derivanti dal ricalcolo dell'indennità di fine servizio - dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione di Salerno, con ricorso de111.3.1999, definito in prime cure con sentenza in data 2.5.2007, definito in seconde cure, dinanzi al Consiglio di Stato, con sentenza del 4.7.2018.

Chiedevano ingiungersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 5.3.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. I ricorrenti indicati in epigrafe proponevano opposizione.

Non si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Con decreto n. 2394 dei 10.3/14.4.2020 la Corte d'Appello di Salerno accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, condannava il Ministero a pagare a ciascun ricorrente la somma di euro 2.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; condannava il Ministero alle spese di lite con distrazione.Evidenziava la corte che la durata irragionevole del giudizio "presupposto" era stata nel complesso pari a 13 anni, 11 mesi e 18 giorni.

Evidenziava altresì che il "moltiplicatore" - "base" - annuo ben poteva esser determinato nell'importo di euro 400,00.

Evidenziava ancora che il "moltiplicatore" era da ridurre, ai sensi dell'art. 2 bis, 10 co. bis, della legge n. 89/2001, in considerazione del numero - superiore a dieci - delle parti e che in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001, il "moltiplicatore" non poteva eccedere il valore - euro 2.500,00 - del diritto accertato nel giudizio "presupposto".

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e mancata applicazione dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001, degli artt. 6, par. 1, 13, 19 e 53 della C.E.D.U. e degli artt.24 e 111 Cost.

Deducono che la corte di merito, di fatto, ha quantificato del tutto ingiustificatamente nell'irrisorio importo di euro 178,00 il "moltiplicatore" annuo.

Deducono che la corte distrettuale avrebbe dovuto quantificare il "moltiplicatore" annuo in un importo significativamente superiore, attribuendo peculiare rilievo alla "posta in gioco".

8. Il Ministero dell'Economia - si ribadisce - non ha svolto difese.

Ne discende che non è da tener conto del controricorso datato 9.11.2020, che i ricorrenti hanno depositato, quanto meno nella parte in cui hanno domandato a questa Corte di "respingere l'avverso ricorso incidentale" (così controricorso dei ricorrenti, pag. 19).

9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il motivo ricorso è dunque destituito di fondamento e da rigettare.

10. Ovviamente l'art. 2 bis della legge n. 89 del 2001 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - la scelta del "moltiplicatore" annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo "presupposto", orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel 2° co. dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157).

11. In questi termini, nel solco dunque del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. pro. civ., l'iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione del "moltiplicatore" annuo, l'impugnato dictum, risulta immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce dell'insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare, con riferimento alli "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte territoriale ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Invero ha puntualizzato che il "moltiplicatore" annuo - cui ha poi applicato la riduzione ex art. 2 bis, 10 co. bis, della legge n. 89/2001 correlata al numero delle parti - ben poteva essere determinato nell'importo minimo di euro 400,00 in considerazione della natura e della non particolare rilevanza degli interessi coinvolti nel giudizio "presupposto", dell'esito del giudizio "presupposto" e del comportamento delle parti (cfr. decreto impugnato, pag. 5).

12. Ovviamente l'applicabilità, ratione temporis, del "moltiplicatore" di cui al 10 co. dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001 rende del tutto vano l'argomento secondo cui "il danno non patrimoniale di regola deve essere non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 10000,00 per quelli successivi " (così ricorso, pag. 14).

13. E' ineccepibile infine il riferimento al 10 co. bis ("la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta') ed al 3° co. ("la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice") dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001.

Non vi è ragione, quindi, ché i ricorrenti adducano che la quantificazione del "moltiplicatore" annuo "è davvero irrisoria se rapportata alla durata ultradecennale del ritardo accertato, avendo di fatto liquidato C 178,00 per ogni anno dei 14 di eccessiva durata accertati" (così ricorso, pag. 11).14.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

15. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 25098 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. SNTNTN50C071-1128M - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. SCBLSS58P1OH128F - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - D'[OSCURATO:PERSONA] - c.f. DNFRCL55M14A5080 [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. NNCMRN511169A509H - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - A,( 1 [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. MNZMRA51B26I4380 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. CRSSVS54B25A5080 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. TDSCSL58E53I8933 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. MSCMLM51H52H0970 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. LTE-PTR54M22F789T - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. S[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. « 2 RICORRENTI contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso il decreto n. 2394 - 10.3/14.4.2020 della Corte d'Appello di Salerno, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso alla Corte d'Appello di Salerno depositato in data 3.1.2019 i ricorrenti indicati in epigrafe si dolevano per l'irragionevole durata del giudizio intrapreso - ai fini, tra l'altro, della declaratoria del loro diritto alla corresponsione delle somme derivanti dal ricalcolo dell'indennità di fine servizio - dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione di Salerno, con ricorso de111.3.1999, definito in prime cure con sentenza in data 2.5.2007, definito in seconde cure, dinanzi al Consiglio di Stato, con sentenza del 4.7.2018. Chiedevano ingiungersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto del 5.3.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso. 3. I ricorrenti indicati in epigrafe proponevano opposizione. Non si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. Con decreto n. 2394 dei 10.3/14.4.2020 la Corte d'Appello di Salerno accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, condannava il Ministero a pagare a ciascun ricorrente la somma di euro 2.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; condannava il Ministero alle spese di lite con distrazione.Evidenziava la corte che la durata irragionevole del giudizio "presupposto" era stata nel complesso pari a 13 anni, 11 mesi e 18 giorni. Evidenziava altresì che il "moltiplicatore" - "base" - annuo ben poteva esser determinato nell'importo di euro 400,00. Evidenziava ancora che il "moltiplicatore" era da ridurre, ai sensi dell'art. 2 bis, 10 co. bis, della legge n. 89/2001, in considerazione del numero - superiore a dieci - delle parti e che in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001, il "moltiplicatore" non poteva eccedere il valore - euro 2.500,00 - del diritto accertato nel giudizio "presupposto". 5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese. 6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e mancata applicazione dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001, degli artt. 6, par. 1, 13, 19 e 53 della C.E.D.U. e degli artt.24 e 111 Cost. Deducono che la corte di merito, di fatto, ha quantificato del tutto ingiustificatamente nell'irrisorio importo di euro 178,00 il "moltiplicatore" annuo. Deducono che la corte distrettuale avrebbe dovuto quantificare il "moltiplicatore" annuo in un importo significativamente superiore, attribuendo peculiare rilievo alla "posta in gioco". 8. Il Ministero dell'Economia - si ribadisce - non ha svolto difese. Ne discende che non è da tener conto del controricorso datato 9.11.2020, che i ricorrenti hanno depositato, quanto meno nella parte in cui hanno domandato a questa Corte di "respingere l'avverso ricorso incidentale" (così controricorso dei ricorrenti, pag. 19). 9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Il motivo ricorso è dunque destituito di fondamento e da rigettare. 10. Ovviamente l'art. 2 bis della legge n. 89 del 2001 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - la scelta del "moltiplicatore" annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo "presupposto", orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel 2° co. dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157). 11. In questi termini, nel solco dunque del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. pro. civ., l'iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione del "moltiplicatore" annuo, l'impugnato dictum, risulta immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce dell'insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. In particolare, con riferimento alli "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte territoriale ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Invero ha puntualizzato che il "moltiplicatore" annuo - cui ha poi applicato la riduzione ex art. 2 bis, 10 co. bis, della legge n. 89/2001 correlata al numero delle parti - ben poteva essere determinato nell'importo minimo di euro 400,00 in considerazione della natura e della non particolare rilevanza degli interessi coinvolti nel giudizio "presupposto", dell'esito del giudizio "presupposto" e del comportamento delle parti (cfr. decreto impugnato, pag. 5). 12. Ovviamente l'applicabilità, ratione temporis, del "moltiplicatore" di cui al 10 co. dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001 rende del tutto vano l'argomento secondo cui "il danno non patrimoniale di regola deve essere non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 10000,00 per quelli successivi " (così ricorso, pag. 14). 13. E' ineccepibile infine il riferimento al 10 co. bis ("la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta') ed al 3° co. ("la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice") dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001. Non vi è ragione, quindi, ché i ricorrenti adducano che la quantificazione del "moltiplicatore" annuo "è davvero irrisoria se rapportata alla durata ultradecennale del ritardo accertato, avendo di fatto liquidato C 178,00 per ogni anno dei 14 di eccessiva durata accertati" (così ricorso, pag. 11).14. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta. 15. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camer
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