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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 agosto 2026

Cassazione n. 24756/2026

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entante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza n. 4028/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il27/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;Numero registro generale 7209/2026Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 24756/2026Data pubblicazione 25/08/2026ritenuto che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza volta allacondanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata dallacontroparte; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al15%.Così deciso in Roma, il 25 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza n. 4028/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il27/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;Numero registro generale 7209/2026Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 24756/2026Data pubblicazione 25/08/2026ritenuto che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza volta allacondanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata dallacontroparte; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al15%.Così deciso in Roma, il 25 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta
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