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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1966

Cassazione n. 25919/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1966 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINC) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità per evasione risulta manifestamente infondato e generico nella parte in cui non riesce a confutare la corretta motivazione della Corte di appello che ha fatto che il ricorrente veniva visto dalla polizia giudiziaria all'esterno del portone condominiale e pertanto al di fuori dell'abitazione, fatto integrante reato secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente vorrebbe confutare attraverso una preclusa lettura alternativa delle risultanze probatorie adeguatamente analizzate; osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta recidiva, poi ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale, con corretti e pertinenti argomenti in fatto, rilevato come la condotta del ricorrente, in quanto già gravato da plurimi precedenti penali di cui due specifici, non costituisse una occasionale ricaduta, così rendendo palese la sua accresciuta pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1966 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINC) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità per evasione risulta manifestamente infondato e generico nella parte in cui non riesce a confutare la corretta motivazione della Corte di appello che ha fatto che il ricorrente veniva visto dalla polizia giudiziaria all'esterno del portone condominiale e pertanto al di fuori dell'abitazione, fatto integrante reato secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente vorrebbe confutare attraverso una preclusa lettura alternativa delle risultanze probatorie adeguatamente analizzate; osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta recidiva, poi ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale, con corretti e pertinenti argomenti in fatto, rilevato come la condotta del ricorrente, in quanto già gravato da plurimi precedenti penali di cui due specifici, non costituisse una occasionale ricaduta, così rendendo palese la sua accresciuta pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 25919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris