CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (in Vignate 1'8 marzo 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si sottopone al vaglio di legittimità la ritenuta non correttezza della mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice di appello in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Salerno (n. 22533 del 25/10/2018, dep. il 22/05/2019, Rv. 275376), secondo cui, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito: segnatamente con i motivi di appello, in caso di diniego di riconoscimento del beneficio con la sentenza di primo grado, ovvero almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596); oneri, questi, cui la ricorrente non ha adempiuto; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]