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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41967/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20397/21 Raza [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 614 cod. pen., unificati i delitti con il vincolo della continuazione e ritenuta la contestata recidiva, alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 5.400,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone: -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati non essendo la chiamata in correità effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] fornita di validi riscontri esterni; -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al reato di violazione di domicilio, trattandosi di casolare da tempo abbandonato; -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla condotta di effrazione, ritenuta sulla base di un'erronea valutazione delle prove; che la prima doglianza è generica oltre che manifestamente infondata, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla credibilità soggettiva ed oggettiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì reso dichiarazioni autoaccusatorie ed è oggettivamente riscontrato dalle dichiarazioni accusatorie dell'ex indagato archiviato Hassan oltre che da quelle rese dalle persone informate Mimotti e Gianangeli alla luce delle quali la versione fornita da Raza è inverosimile; che -quanto alla seconda censura- si tratta di motivo manifestamente infondato, in quanto basato su un asserito vizio di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere connotata da lineare e coerente logicità, laddove si riferisce che l'uso dell'immobile è provato dalle dichiarazioni rese da Mimotti; che la terza doglianza si presenta meramente riproduttiva di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomentazione congruente dal giudice del merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20397/21 Raza [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 614 cod. pen., unificati i delitti con il vincolo della continuazione e ritenuta la contestata recidiva, alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 5.400,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone: -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati non essendo la chiamata in correità effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] fornita di validi riscontri esterni; -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al reato di violazione di domicilio, trattandosi di casolare da tempo abbandonato; -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla condotta di effrazione, ritenuta sulla base di un'erronea valutazione delle prove; che la prima doglianza è generica oltre che manifestamente infondata, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla credibilità soggettiva ed oggettiva del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì reso dichiarazioni autoaccusatorie ed è oggettivamente riscontrato dalle dichiarazioni accusatorie dell'ex indagato archiviato Hassan oltre che da quelle rese dalle persone informate Mimotti e Gianangeli alla luce delle quali la versione fornita da Raza è inverosimile; che -quanto alla seconda censura- si tratta di motivo manifestamente infondato, in quanto basato su un asserito vizio di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere connotata da lineare e coerente logicità, laddove si riferisce che l'uso dell'immobile è provato dalle dichiarazioni rese da Mimotti; che la terza doglianza si presenta meramente riproduttiva di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomentazione congruente dal giudice del merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 41967/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris