CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n. 14410/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Roma, via G.G. Belli, n. 96, i qual i dichiara no di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati. - r icorrente - 2RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contro Agenzia delle entrate,in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa opelegis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiliciata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1470 /202 4 , depositata in data 22/5/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, trasmetteva all’Agenzia delle entrate una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 c.c.i.i., accompagnat a da un piano di natura liquidatoria, che prevedeva il pagamento di tre creditori. In particolare, la situazione patrimoniale era caratterizzata dalla sostanziale assenza di poste attive e da un passivo quasi interamente costituito da debiti tributari. Ed infatti, l’attivo era rappresentato da immobilizzazioni finanziarie per euro 43.514,35, importi già confluiti nel Fondo unico di giustizia, in quanto oggetto di sequestro. Quanto al passivo, poi, i debiti tributari risultavano pari ad euro 7.292.328,50, mentre le poste residue erano relative a debiti previdenziali pari ad euro 135.316,00 e a debiti commerciali (verso due creditori) per l’importo complessivo di euro 3985,83. Le risorse attive da distribuire ai creditori erano costituite, oltre agli importi già confluiti all’interno del FUG (euro 43.514,35), da ulteriori euro 13.880,43 presente sul conto corrente intestato 3RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio all’amministratore, e da finanza esterna per euro 255.000,00 proveniente dalla signora [OSCURATO:PERSONA], familiare del liquidatore, per un totale di euro 314.343,82. La ripartizione tra i creditori veniva così disciplinata: euro 100.420,62 per la definizione agevolata del debito previdenziale secondo i termini previsti dalla legge n. 197 del 2022; la somma di euro 211.510,44, destinata all’Agenzia delle entrate a titolo di soddisfacimento parziale del debito tributario, pari al 2,9 per cento (per un passivo di euro 7.292.238,50, in base a quanto previsto dalla proposta di transazione fiscale). L’importo residuo veniva destinato al pagamento, nella misura del 10%, dei duefornitori residui. 2. Il 21/8/2023 la direzione provinciale I di Milano dell’Agenzia delle entrate notificava alla società formale provvedimento di rigetto. 3. Il 31/10/2023 la società depositava un ricorso per l’omologazione di accordi di ristrutturazioneex art. 57 e 63 c.c.i.i. 4. Gli accordi, con la relativa documentazione, venivano iscritti al registro delle imprese e resi visibili ai terzi a partire dal 7/11/2023. 5. Avverso la domanda di omologazione proponeva tempestiva opposizione l’Agenziadelle entrate deducendo: 1) inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.63, comma 2 - bis , c.c.i.i., per impraticabilità del «cram down» con soli creditori minimi; 2) esiguità dell’offerta, per inidoneità del piano ad offrire una soddisfazione concretamente apprezzabile del creditore A genzia delle entrate, a cui veniva riconosciuto appena il 2,9% dell’importo consolidato; 3) errata ricostruzione da parte dell’attestatore dello scenario liquidatorio; 4) configurabilità di profili di responsabilità del liquidatore ai sensi dell’art. 2394 c.c.; 5) asserita incapienza patrimoniale del sig. [OSCURATO:PERSONA](liquidatore); 6) applicabilità della causa di non punibilità 4RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000; 7) assenza di garanzie con riguardo all’apporto di finanza esterna. 6. Con sentenza n. 105/2024, depositata il 19 / 2/ 2024, il tribunale di Milano disponeva l’omologazione degli accordi di ristrutturazione. 7. Avverso tale pronuncia proponeva reclamo l’Agenzia delle entrate sulla base di duemotivi. 7.1. Si deduceva l’impraticabilità del «cram down» «in assenza di un interesse concorsuale in funzione del quale la volontà del fisco debba essere sacrificata alla volontà del debitore». In sostanza, la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiudeva accordi con due creditori chirografari, ai quali sottoponeva un’offerta di pagamento di complessivi euro 400,00; tali accordi congiuntamente rappresentavano appena lo 0,05% dell’esposizione debitoria complessiva della ricorrente; i medesimi accordi erano utilizzati per l’utilizzo del «cram down» fiscale del tribunale «con lo scopo di sterilizzare più [de]l 97% dei debiti tributari, pari a oltre 7 milioni di euro». 7.2. Si evidenziava l’esiguità dell’offerta all’erario e l’impraticabilità del «cram down»con soli creditori minimi. Si sottolineava «l’intrinseca inidoneità del piano ad offrire una soddisfazione concretamente apprezzabile del creditore agenzia delle entrate, a cui venivariconosciuto appena il 2,9% dell’importo consolidato». In particolare, si riconosceva all’Agenzia delle entrate la somma di euro 211.510,48, a fronte di un credito certificato […] euro 7.292.328,50» in tal modo procedendo ad «azzerare il credito pubblico», facendo venir meno «la stessa causa economico-giuridica del contratto, che per definizione presuppone reciproche concessioni delle parti a fronte di reciproche utilità». 5RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8. Interveniva nel giudizio di reclamo [OSCURATO:PERSONA], aderendo alle conclusioni rassegnate dalla società e, in via subordinata, chiedendo che ove fosse stato accolto il reclamo, fosse ordinato all’Agenziadelle entrate di restituire alla stessa le somme di denarogià versate. 9. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1470/2024, depositata il 22/5/2024, accoglieva il reclamo dell’Agenzia delle entrate, annullando il provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, dichiarando inammissibili le domande proposte dalla Semeraro. In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corteterritoriale reputava rituale la richiesta di omologazione, in presenza di un accordo con i creditori, da soddisfare nella misura del 10% dei loro crediti, non essendovi peraltro creditori estranei. Tuttavia, la Corted’appello ravvisava «l’imposizione della volontà del debitore al creditore erario», non sorretta «da un rispetto del principio di concorsualità, nella sua accezione sostanziale». Era vero, infatti, che l’istituto previsto dall’art.63, comma 2-bis, c.c.i.i., già preesistente nella vecchia disciplina di cui all’art.182-bis, comma 4, l.f., era diretto «a coartare la volontà del creditore pubblico al fine di superare resistenze ingiustificate a soluzioni concordate» (si citava Cass., Sez.U., n. 8504 del 25/3/2021). Tuttavia, «tale imposizione di volontà deve porsi all’interno di uno scenario di valorizzazione della concorsualità, e non di mera definizione del credito fiscale con una rilevante falcidia dello stesso, senza che tale falcidia sia correlata ad una contestuale ristrutturazione del debito residuo con gli altri creditori». In sostanza, per la Cortedi merito, «qualora l’accordo concluso con gli altri creditori si configuri come irrisorio e sostanzialmente simbolico […] si manifesta una deviazione dalla causa tipica 6RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’istituto, nel senso per cui non si addiviene ad una ristrutturazione dei debiti concorsuali, all’interno della quale viene imposto all’amministrazione finanziaria anche la ristrutturazione del debito nei confronti dell’erario, ma una mera definizione falcidiata di tale debito». Si tratterebbe, insomma, di una «transazione fiscale forzosa» più che di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Del resto,la società, già in liquidazione volontaria dal 2020, era riuscita nella fase di liquidazione a saldare tutti i debiti, anche attraverso la rottamazione del debito nei confronti dell’Inps, tranne quello con il fisco e i due debiti, meramente simbolici, dei creditori [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., «potendo quindi supporsi che il mancato soddisfacimento di tali creditori sia avvenuto in modo strumentale alla costruzione dell’accordo come depositato». Peraltro, non si ravvisava alcuna prospettiva di ristrutturazione del debito «diretta a salvaguardare la continuità aziendale», trattandosi di accordo di ristrutturazione meramente liquidatorio, ove l’effetto dell’omologa dell’accordo si concretava «unicamente nell’eliminazione del credito verso il fisco». Per tale ragione, era irrilevante la valutazione del tribunale in ordine alla convenienza dell’accordo proposto rispetto all’alternativa liquidatoria, in ragione dell’apporto di liquidità da parte del terzo Semeraro, in quanto «la valutazione di convenienza si colloca a valle rispetto all’ammissibilità del cram down». Senza contare che legislatore aveva modificato, seppure in via transitoria, l’art.63, comma 2-bis c.c. con il decreto - legge n. 69 del 2023, non applicabile al caso di specie ratione temporis , che prevedeva la possibilità di «cram down» solo in ipotesi in cui era prevista una soglia minima del 30% di soddisfacimento del creditore 7RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio amministrazione finanziaria, ciò al fine di evitare abusi dell’utilizzo dello strumento della transazione fiscale. L’intervento della Semeraro era ammissibile, ma non poteva essere accolta la domanda diretta ad ottenere un ordine di restituzione, in quanto il giudizio aveva ad oggetto unicamente l’omologazione o meno dell’accordo. Solo un giudizio ordinario, nell’ipotesi di contestazioni in ordine alla sussistenza dell’obbligo restitutorio, poteva accertare la natura indebita del pagamento effettuato. 10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione. 11. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale I di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di impugnazione la società deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 57 e 63 codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». Per la ricorrente, l’art.63, comma 2-bis, c.c.i.i., è stato introdotto proprio al fine di superare «gli immobilismi degli [OSCURATO:PERSONA]».Ciò che rileva, in sostanza, resta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Il legislatore, fino al giugno 2023, quando è entrato in vigore il decreto-legge n. 69 del 2023, non ha introdotto «un canone né numerico né percentuale di soddisfazione, limitandosi a lasciar valutare la sussistenza della “convenienza” al Tribunale competente». 8RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] giudice interviene, dunque, non con un controllo meramente formale, ma con una valutazione complessiva di tutti gli elementi costitutivi della proposta transattiva. La funzione propria dell’omologazione forzosa è -ad avviso della ricorrente – proprio quella di perseguire il superamento delle resistenze degli uffici della agenzia alla proposta di transazione fiscale, «le quali si dimostrano immotivate in presenza di un’attestata convenienza della stessa rispetto alla liquidazione giudiziale e in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall’art.97 della Costituzione». Per la ricorrente, dunque, in realtà l’amministratore finanziaria, nell’ambito della transazione fiscale, disporrebbe «di una discrezionalità per così dire “vincolata” al maggior soddisfacimento e alla convenienza tra i duetermini di comparazione». Il giudizio di bilanciamento, a sua volta, spetta al giudice concorsuale: il tribunale, in prime cure, ha valorizzato esattamente ciò che il legislatore aveva potuto privilegiare, cioè la convenienza della proposta rispetto all’ipotesi liquidatoria; al contrario, la Corte d’appello avrebbe «del tutto omesso ogni riferimento alla convenienza della proposta rispetto all’ipotesi liquidatoria, forzando il dato normativo a favore di una non ben precisata valorizzazione della concorsualità». Tuttavia, in assenza di una specifica disposizione normativa, non si comprende entro quali limiti è consentita l’omologazione forzosa, in ordine al numero dei creditori, agli importi a debito ed alle percentuali di soddisfazione. Per la ricorrente, peraltro, la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha specificato che la transazione fiscale «obbligatoria» rappresenta l’esigenza di bilanciare i due interessi (quello fiscale e quello concorsuale), sicché la discrezionalità riconosciuta 9RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio all’amministratore finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali è finalizzata, «sia pure in considerazione del miglior soddisfacimento possibile del suo interesse proprio, ed è appunto bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva».La valutazione di convenienza non si pone a valle rispetto all’ammissibilità del «cram down», ma, al contrario, risulterebbe l’asse portante della riforma del legislatore. Peraltro, i requisiti della transazione fiscale, dopo il decreto-legge n.69 del 2023, non possono essere applicati. Senza contare che il terzocorrettivo del codice della crisi, ancora in fase di pubblicazione all’epoca del ricorso per cassazione, escludeva, con riferimento alla percentuale di soddisfazione dei crediti erariali, sanzioni ed interessi. Nella specie, detraendo dal credito fiscale interess i e sanzioni, che ammontavano ad oltre il 50% del debito complessivo, la percentuale del 2,9% di soddisfazione dei crediti offerta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] entrate sarebbe pari ad oltre il 7% dei crediti stessi. In sostanza, le uniche due condizioni richieste affinché il giudice possa intervenire nell’ambito del giudizio di omologazione forzosa sono rappresentate, da un lato, dal consenso dell’erario e degli enti di previdenza che deve essere decisivo ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% degli aderenti, e dall’altro, che la proposta rivolta all’erario e agli enti previdenziali sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, che deve risultare dalla relazione dell’attestatore. Nello scenario fallimentare, l’erario otterrebbe una minore soddisfazione del suo credito rispetto a quanto in via t r a n sa t tiva offerto, grazie all’intervento di finanza esternanell’ambito dell’ADR. 2.Il motivo è inammissibile. 3. Premessa l’inapplicabilità , ratione temporis , della nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 1-bis del d.l. 10RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio n. 69 del 2023,convertito in legge n. 103 del 2023, deve osservarsi che la Corte territoriale ha ritenuto, con pieno giudizio meritale(vedi peraltro in ordine agli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, rivolti esclusivamente al creditore fisco, Cass., sez. 1, 17/12/2024, n. 32954), non sindacabile in questa sede- a fronte di una completa ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito - che, in realtà, la società ricorrente abbia fatto un uso distorto dell’istituto, al fine esclusivo di azzerare sostanzialmente il debito del fisco, in assenza di un effettivo piano di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 57 CCII. 4. La Corte di appello, infatti, seppure in modo estremamente sintetico, ha affermato che il comportamento della società, che aveva proceduto alla liquidazione volontaria, con il pagamento di tutti i debiti «tranne quello con il fisco e i due debiti, meramente simbolici, dei creditori [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].», lasciava supporre che «il mancato soddisfacimento di tali creditori sia avvenuto in modo strumentale alla costruzione dell’accordo depositato», non ravvisandosi «alcuna prospettiva di ristrutturazione del debito». Ha anche espressamente ritenuto che, nella specie, si «manifesta una deviazione dalla causa tipica dell’istituto, nel senso per cui non si addiviene ad una ristrutturazione di debiti concorsuali all’interno della quale viene imposta all’amministrazione finanziaria anche la ristrutturazione del debito nei confronti dell’Erario, ma una mera definizione falcidiata di tale debito», pervenendosi «ad una transazione fiscale forzosa, più che ad un accordo di ristrutturazione dei debiti». 5. La decisione della Corte di appello poggia, dunque, su una valutazione in punto di fatto (Cass., sez. 1, 7/3/2017, n. 5677, par. 7, in tema di abuso del diritto nel concordato preventivo). Ove, 11RG n. 1440/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dunque, l’apprezzamento del giudice di merito implica una verifica dell’intento del debitore di piegare l’istituto concorsuale al perseguimento di finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento lo ha predisposto, si traduce in un’indagine di fatto, istituzionalmente riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass., 31/3/2021, n. 8982; Cass. n. 3836 del 2017), nei limiti in cui tale vizio è ora deducibile come motivo di ricorso (Cass., Sez.U., n. 8053 del 2014). Tale valutazione è stata compiuta dalla Corte territoriale, mentre il motivo di gravame ha circoscritto la propria volontà impugnatoria ad una pretesa violazione e/o falsa applicazione di legge. 6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano, come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità , che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater