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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 85/2012

ECLI:EU:T:2012:135
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑113/06) «Dumping — Importazioni di salmone originario della Norvegia — Definizione di industria comunitaria — Prodotto simile — Selezione del campione dei produttori comunitari»

1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Ente incorporato da un’altra persona giuridica — Scomparsa di tale ente — Sostituzione dell’avente causa a titolo universale nelle azioni legali del suo predecessore (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 27‑28)

2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce dazi antidumping — Dazi diversi imposti a imprese diverse — Ricevibilità limitata per ciascuna impresa alle disposizioni che la riguardano specificamente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punti 34‑37)

3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Valutazione dell’impatto risultante dalle importazioni sulla produzione comunitaria — Errore nella definizione di prodotto simile — Mancanza di rappresentatività del campione dei produttori comunitari — Violazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 384/96 (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 3, §§ 1 e 2, 4 e 21) (v. punti 46‑48, 52‑53, 58‑63, 71‑74) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1).

Dispositivo 1) Il regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia, è annullato nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AS, succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] AS, per i dazi antidumping applicati alle importazioni provenienti da quest’ultima fino al 18 settembre 2007, e la [OSCURATO:PERSONA] AS. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], succeduta alla [OSCURATO:PERSONA], e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑113/06) «Dumping — Importazioni di salmone originario della Norvegia — Definizione di industria comunitaria — Prodotto simile — Selezione del campione dei produttori comunitari» 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Ente incorporato da un’altra persona giuridica — Scomparsa di tale ente — Sostituzione dell’avente causa a titolo universale nelle azioni legali del suo predecessore (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 27‑28) 2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce dazi antidumping — Dazi diversi imposti a imprese diverse — Ricevibilità limitata per ciascuna impresa alle disposizioni che la riguardano specificamente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punti 34‑37) 3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Valutazione dell’impatto risultante dalle importazioni sulla produzione comunitaria — Errore nella definizione di prodotto simile — Mancanza di rappresentatività del campione dei produttori comunitari — Violazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 384/96 (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 3, §§ 1 e 2, 4 e 21) (v. punti 46‑48, 52‑53, 58‑63, 71‑74) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1). Dispositivo 1) Il regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia, è annullato nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AS, succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] AS, per i dazi antidumping applicati alle importazioni provenienti da quest’ultima fino al 18 settembre 2007, e la [OSCURATO:PERSONA] AS. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], succeduta alla [OSCURATO:PERSONA], e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.
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