Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:168
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
11 dicembre 2008
Causa F‑136/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Inquadramento nel grado – Esperienza professionale – Diploma – Equivalenza»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig.
[OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti con la quale egli
è stato inquadrato nel grado 14, primo scatto, del gruppo di funzioni IV, quale risulta dal suo contratto di assunzione come
agente contrattuale.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Requisito del diploma universitario – Nozione di diploma universitario
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 82, n. 2, lett. c), sub i)]
2.
Funzionari – Assunzione – Inquadramento nel grado – Requisito del diploma universitario – Confronto dei diplomi e delle abilitazioni
professionali rilasciati nei vari Stati membri
(Direttiva del Consiglio 89/48)
1.
In mancanza di disposizioni contrarie, occorre ritenere che il requisito di possesso di un diploma universitario, risultante
dalle disposizioni dell’art. 82, n. 2, lett. c), sub i), del Regime applicabile agli altri agenti, debba necessariamente intendersi
nel senso attribuito a questa espressione dalla normativa interna dello Stato membro nel quale il candidato ha compiuto gli
studi da lui fatti valere.
(v. punto 34)
Riferimento:
Corte: 13 luglio 1989, causa 108/88, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2711, punto 14)
Tribunale di primo grado: 7 febbraio 1991, causa T‑2/90, Ferreira de Freitas/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑103, punto 32), e
3 marzo 1994, causa T‑82/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑237, punto 34)
2.
L’armonizzazione realizzata dalla direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non ha l’effetto di limitare il potere
discrezionale di cui un’istituzione dispone al momento del confronto del valore rispettivo dei diplomi nell’ambito della sua
politica di assunzione. Nel sistema della direttiva 89/48, il confronto dei diplomi viene eseguito ai fini dell’accesso a
talune attività regolamentate nei vari Stati membri. Una siffatta valutazione non può essere confusa con la valutazione complessa
del valore universitario rispettivo dei titoli ottenuti nei vari Stati membri al fine di determinare il grado connesso ad
un impiego in seno ad un’istituzione delle Comunità europee.
(v. punto 85)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 9 dicembre 1999, causa T‑299/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑249 e II‑1227, punti 35
e 36), e 11 maggio 2005, causa T‑25/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑573, punto 53)