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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01999/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21128/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere all’indirizzo p.e.c. le comunicazioni -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 20/2021,depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promuoveva procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale della CCIA di Terni nei confronti dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la risoluzione del contratto di concessione di vendita, stipulato dalle parti il 1 dicembre 2016, e la condanna dei convenuti al pagamento della pattuita penale.

L’arbitro unico pronunciava un lodo parziale il 24 ottobre 2017, che rigettava le eccezioni dei resistenti sulla nullità della clausola compromissoria e del procedimento arbitrale per violazione del contraddittorio sotto vari profili, e il lodo definitivo il 27 marzo 2018, che accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di 80.000,00, oltre accessori e ai due terzi delle spese processuali compensando nel resto.

L’impugnazione di Benedettini, Lagrasta e Mele è stata rigettata dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza dell’11 gennaio 2021, stante la validità della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nell’art.10 del contratto stipulato il 1 dicembre 2016 («qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti in relazione alle interpretazioni e/o all’esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza della camera arbitrale di Terni, secondo il regolamento e le tariffe della camera Arbitrale della CCIA di Terni»): le parti avevano devoluto le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto a un arbitro nominato dalla Camera arbitrale della CCIA secondo il relativo regolamento; la clausola era stata sottoscritta (ex art. 1341 e 1342 c.c.) e conosciuta dalle parti impugnanti intervenute nella stipulazione e non era dimostrato che fossero consumatori, in considerazione dell’oggetto del contratto (commercializzazione di un prodotto in esclusiva) e risultando, al contrario, la qualifica del Benedettini di «quality manager».

Secondo la Corte, inoltre, il procedimento arbitrale si era svolto regolarmente e non vi era stata alcuna violazione del principio del contraddittorio nella fase antecedente alla nomina dell’arbitro, non risultante nemmeno dai provvedimenti istruttori adottati dall’arbitro nell’esercizio della discrezionalità conferitagli dalle parti; infine, il lodo non era censurabile per errori di diritto (ex art. 829, comma 3, c.p.c.) né conteneva disposizioni contraddittorie(ex art. 829, comma 11, c.p.c.).

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi di ricorso, resistito da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale la violazione ed errata applicazione dell’artt. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. e 111, comma 2, Cost., motivazione apparente, contraddittoria e illogica, per avere ritenuto insussistente la violazione del principio del contraddittorio, senza però considerare che la Camera arbitrale, investita della questione della validità della clausola compromissoria nel procedimento di nomina dell’arbitro, non aveva assicurato alle parti il principio di «parità delle armi» (aveva disposto l’audizione separata dalle parti nonostante, secondo il regolamento, dovesse decidere «sentite le parti», non aveva dato atto a verbale dell’assenza di una delle tre parti resistenti, aveva consentito alla parte attrice che aveva introdotto il procedimento arbitrale di depositare una memoria integrativa non autorizzata e non aveva consentito alle parti resistenti di visionarla) e l’arbitro unico, disponendo la comunicazione della memoria integrativa, aveva rimesso in termini la parte attrice, da qui la nullità di entrambi i lodi.

Il secondo motivo deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 829 n.9 c.p.c. e 111, comm a 2, Cost, per avere la sentenza impugnata espresso una motivazione apparente, contraddittoria e illogica sulla «assenza di violazioni del principio del contraddittorio» nel procedimento dinanzi alla Camera arbitrale prodromico alla nomina dell’arbitro e all’instaurazione del procedimento arbitrale (cd. nullità derivata).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce motivazione apparente mediante formule stereotipate sulle denunciate violazioni del contraddittorio.

I predetti motivi, reciprocamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, denunciando prevalentemente vizi relativi al procedimento dinanzi alla Camera arbitrale, prodromico alla successiva fase decisoria dinanzi all’arbitro.

In particolare, le doglianze riguardano la valutazione con la quale la Camera arbitrale avrebbe dichiarato la validità della clausola compromissoria, dando continuità al procedimento con la nomina dell’arbitro unico e il passaggio alla successiva fase decisoria.

I motivi in esame sono inammissibili.

Gli arbitri indicati (o comunque nominati secondo le procedure previste) nella clausola compromissoria sono anche arbitri della propria «competenza», intesa come «potestas iudicandi», e a loro è riservato il potere-dovere di decidere sulla questione della validità della clausola compromissoria, mentre un identico potere non è riconoscibile a favore di un ufficio, quale è la camera arbitrale , che è un ente impersonale non confondibile con gli arbitri e che, come nella specie, ha il potere di nomina di questi ultimi, ma non anche di prendere decisioni sulle questioni costituenti oggetto della controversia tra le parti, tanto meno sulla competenza (cfr. Cass.n. 27473 del 2013).

Ne consegue che i denunciati vizi relativi alla fase preliminare svoltasi dinanzi alla Camera arbitrale non potrebbero riflettersi (in forza di una ipotetica nullità derivata) sul lodo, la cui validità potrebbe essere inficiata da vizi riguardanti il procedimento (giurisdizionale) dinanzi all’arbitro e la clausola compromissoria in sé, vizi tuttavia non specificamente denunciati con l’impugnazione del lodo e la proposizione del ricorso, con il quale si è contestata la potestà decisoria dell’arbitro in via meramente conseguenziale ad asserite violazioni compiute nella fase precedente (non propriamentearbitrale).

Con riguardo all’attività propria degli arbitri, si è precisato che il rispetto del principio del contraddittorio va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata atti vità difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (cfr. Cass. n. 8331 del 2018).

Nella specie, disponendo la comunicazione alle controparti della memoria integrativa di [OSCURATO:PERSONA] e lo scambio delle memorie, l’arbitro non ha violato ma ha attuato il contraddittorio delle parti nel giudizio propriamente arbitrale che è quello dinanzi a lui svolto.

Il ricorrente, inoltre, neppure illustra il contenuto specifico della memoria integrativa, né quale sarebbe il pregiudizio concreto subito per il fatto di non averla potuto visionare dinanzi alla Camera arbitrale ma solo nella fase del giudizio dinanzi all’arbitro.

Il quarto motivo deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., in considerazione della vessatorietà della clausola compromissoria e delle altre clausole contrattuali (patto di non concorrenza, termine di decadenza, assenza di penali a carico della società, penale per il recesso anticipato da parte dei concessionari) richiamate in blocco senza indicazione sommaria del contenuto e sottoscrizione specifica a margine di ciascuna di esse.

Il motivo non coglie la ratio decidendi , avendo la Corte territoriale precisato che la clausola compromissoria era stata «debitamente menzionata e separatamente sottoscritta», risolvendosi in una impropria istanza di rivisitazione di un giudizio di fatto incensurabile.

Esso è inammissibile.

Il quinto motivo deduce la violazione ed errata applicazione dell’art.1433 c.c., per avere ritenuto sufficiente la circostanza che il Benedettini fosse definito «quality manager» per riconoscere la qualità di imprenditori agli altri contraenti e allo stesso Benedettini, per desumerne erroneamente che essi fossero a conoscenza della clausola compromissoria e ne avessero compreso la portata e gli effetti.

Il motivo è inammissibile risolvendosi, anche in tal caso, nella contestazione di un giudizio di fatto motivatamente espresso dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la qualità di consumatori dei contraenti e, in ogni caso, ha accertato che la clausola era stata oggetto di trattativa individuale (essendo essi intervenuti nella stipulazione del contratto di concessione recante la clausola compromissoria), con l’effetto di escludere l’applicabilità della tutela consumeristica (cfr. artt. 33 e 34 cod. cons.).

Il motivo, denunciando la violazione dell’art. 1433 c.c. in tema di vizi del consenso (errore nella dichiarazione negoziale), introduce una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, senza specificare se, quando e in quali termini introdotta nel giudizio di merito.

Il sesto motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 829, comma 2, c.p.c. e motivazione assente o apparente, a proposito della dichiarata inammissibilità dei motivi da 4 a 10 dell’atto di impugnazione del lodo, senza esaminare il contratto (privo di oggetto e di causa) e valutare gli errori valutativi compiuti dall’arbitro, e omesso esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni dei terzi, con conseguente contraddittorietà e contrarietà del lodo con l’ordine pubblico.

Il motivo non coglie la ratio decidendi, con la quale la Corte ha ritenuto non censurabile il lodo per violazione delle regole di diritto, a norma dell’art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo vigente applicabile, essendola convenzione arbitrale del 1 dicembre 2016).

Le ulteriori censure (contraddittorietà del lodo e contrasto con l’ordine pubblico) sono inammissibili poiché aggrediscono direttamente e genericamente il lodo arbitrale e introducono questioni nuove (a proposito del contrasto con l’ordine pubblico).

Il settimo motivo, che lamenta violazione ed errata applicazione dell’art. 100 c.p.c. e omessa motivazione sul difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], che si assume non titolare del brevetto e non titolata ad esercitare i diritti derivanti dal contratto, è inammissibile, concernendo una questione non proposta nel giudizio di merito, quindi nuova, genericamente introdotta e, comunque, incensurabile in questa sede di legittimità, vertendo sulla spettanza inconcreto dei diritti in contestazione.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 7.200.00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21128/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere all’indirizzo p.e.c. le comunicazioni -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 20/2021,depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promuoveva procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale della CCIA di Terni nei confronti dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la risoluzione del contratto di concessione di vendita, stipulato dalle parti il 1 dicembre 2016, e la condanna dei convenuti al pagamento della pattuita penale. L’arbitro unico pronunciava un lodo parziale il 24 ottobre 2017, che rigettava le eccezioni dei resistenti sulla nullità della clausola compromissoria e del procedimento arbitrale per violazione del contraddittorio sotto vari profili, e il lodo definitivo il 27 marzo 2018, che accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di 80.000,00, oltre accessori e ai due terzi delle spese processuali compensando nel resto. L’impugnazione di Benedettini, Lagrasta e Mele è stata rigettata dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza dell’11 gennaio 2021, stante la validità della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nell’art.10 del contratto stipulato il 1 dicembre 2016 («qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti in relazione alle interpretazioni e/o all’esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza della camera arbitrale di Terni, secondo il regolamento e le tariffe della camera Arbitrale della CCIA di Terni»): le parti avevano devoluto le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto a un arbitro nominato dalla Camera arbitrale della CCIA secondo il relativo regolamento; la clausola era stata sottoscritta (ex art. 1341 e 1342 c.c.) e conosciuta dalle parti impugnanti intervenute nella stipulazione e non era dimostrato che fossero consumatori, in considerazione dell’oggetto del contratto (commercializzazione di un prodotto in esclusiva) e risultando, al contrario, la qualifica del Benedettini di «quality manager». Secondo la Corte, inoltre, il procedimento arbitrale si era svolto regolarmente e non vi era stata alcuna violazione del principio del contraddittorio nella fase antecedente alla nomina dell’arbitro, non risultante nemmeno dai provvedimenti istruttori adottati dall’arbitro nell’esercizio della discrezionalità conferitagli dalle parti; infine, il lodo non era censurabile per errori di diritto (ex art. 829, comma 3, c.p.c.) né conteneva disposizioni contraddittorie(ex art. 829, comma 11, c.p.c.). Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi di ricorso, resistito da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale la violazione ed errata applicazione dell’artt. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. e 111, comma 2, Cost., motivazione apparente, contraddittoria e illogica, per avere ritenuto insussistente la violazione del principio del contraddittorio, senza però considerare che la Camera arbitrale, investita della questione della validità della clausola compromissoria nel procedimento di nomina dell’arbitro, non aveva assicurato alle parti il principio di «parità delle armi» (aveva disposto l’audizione separata dalle parti nonostante, secondo il regolamento, dovesse decidere «sentite le parti», non aveva dato atto a verbale dell’assenza di una delle tre parti resistenti, aveva consentito alla parte attrice che aveva introdotto il procedimento arbitrale di depositare una memoria integrativa non autorizzata e non aveva consentito alle parti resistenti di visionarla) e l’arbitro unico, disponendo la comunicazione della memoria integrativa, aveva rimesso in termini la parte attrice, da qui la nullità di entrambi i lodi. Il secondo motivo deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 829 n.9 c.p.c. e 111, comm a 2, Cost, per avere la sentenza impugnata espresso una motivazione apparente, contraddittoria e illogica sulla «assenza di violazioni del principio del contraddittorio» nel procedimento dinanzi alla Camera arbitrale prodromico alla nomina dell’arbitro e all’instaurazione del procedimento arbitrale (cd. nullità derivata). Con il terzo motivo il ricorrente deduce motivazione apparente mediante formule stereotipate sulle denunciate violazioni del contraddittorio. I predetti motivi, reciprocamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, denunciando prevalentemente vizi relativi al procedimento dinanzi alla Camera arbitrale, prodromico alla successiva fase decisoria dinanzi all’arbitro. In particolare, le doglianze riguardano la valutazione con la quale la Camera arbitrale avrebbe dichiarato la validità della clausola compromissoria, dando continuità al procedimento con la nomina dell’arbitro unico e il passaggio alla successiva fase decisoria. I motivi in esame sono inammissibili. Gli arbitri indicati (o comunque nominati secondo le procedure previste) nella clausola compromissoria sono anche arbitri della propria «competenza», intesa come «potestas iudicandi», e a loro è riservato il potere-dovere di decidere sulla questione della validità della clausola compromissoria, mentre un identico potere non è riconoscibile a favore di un ufficio, quale è la camera arbitrale , che è un ente impersonale non confondibile con gli arbitri e che, come nella specie, ha il potere di nomina di questi ultimi, ma non anche di prendere decisioni sulle questioni costituenti oggetto della controversia tra le parti, tanto meno sulla competenza (cfr. Cass.n. 27473 del 2013). Ne consegue che i denunciati vizi relativi alla fase preliminare svoltasi dinanzi alla Camera arbitrale non potrebbero riflettersi (in forza di una ipotetica nullità derivata) sul lodo, la cui validità potrebbe essere inficiata da vizi riguardanti il procedimento (giurisdizionale) dinanzi all’arbitro e la clausola compromissoria in sé, vizi tuttavia non specificamente denunciati con l’impugnazione del lodo e la proposizione del ricorso, con il quale si è contestata la potestà decisoria dell’arbitro in via meramente conseguenziale ad asserite violazioni compiute nella fase precedente (non propriamentearbitrale). Con riguardo all’attività propria degli arbitri, si è precisato che il rispetto del principio del contraddittorio va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata atti vità difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (cfr. Cass. n. 8331 del 2018). Nella specie, disponendo la comunicazione alle controparti della memoria integrativa di [OSCURATO:PERSONA] e lo scambio delle memorie, l’arbitro non ha violato ma ha attuato il contraddittorio delle parti nel giudizio propriamente arbitrale che è quello dinanzi a lui svolto. Il ricorrente, inoltre, neppure illustra il contenuto specifico della memoria integrativa, né quale sarebbe il pregiudizio concreto subito per il fatto di non averla potuto visionare dinanzi alla Camera arbitrale ma solo nella fase del giudizio dinanzi all’arbitro. Il quarto motivo deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., in considerazione della vessatorietà della clausola compromissoria e delle altre clausole contrattuali (patto di non concorrenza, termine di decadenza, assenza di penali a carico della società, penale per il recesso anticipato da parte dei concessionari) richiamate in blocco senza indicazione sommaria del contenuto e sottoscrizione specifica a margine di ciascuna di esse. Il motivo non coglie la ratio decidendi , avendo la Corte territoriale precisato che la clausola compromissoria era stata «debitamente menzionata e separatamente sottoscritta», risolvendosi in una impropria istanza di rivisitazione di un giudizio di fatto incensurabile. Esso è inammissibile. Il quinto motivo deduce la violazione ed errata applicazione dell’art.1433 c.c., per avere ritenuto sufficiente la circostanza che il Benedettini fosse definito «quality manager» per riconoscere la qualità di imprenditori agli altri contraenti e allo stesso Benedettini, per desumerne erroneamente che essi fossero a conoscenza della clausola compromissoria e ne avessero compreso la portata e gli effetti. Il motivo è inammissibile risolvendosi, anche in tal caso, nella contestazione di un giudizio di fatto motivatamente espresso dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la qualità di consumatori dei contraenti e, in ogni caso, ha accertato che la clausola era stata oggetto di trattativa individuale (essendo essi intervenuti nella stipulazione del contratto di concessione recante la clausola compromissoria), con l’effetto di escludere l’applicabilità della tutela consumeristica (cfr. artt. 33 e 34 cod. cons.). Il motivo, denunciando la violazione dell’art. 1433 c.c. in tema di vizi del consenso (errore nella dichiarazione negoziale), introduce una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, senza specificare se, quando e in quali termini introdotta nel giudizio di merito. Il sesto motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 829, comma 2, c.p.c. e motivazione assente o apparente, a proposito della dichiarata inammissibilità dei motivi da 4 a 10 dell’atto di impugnazione del lodo, senza esaminare il contratto (privo di oggetto e di causa) e valutare gli errori valutativi compiuti dall’arbitro, e omesso esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni dei terzi, con conseguente contraddittorietà e contrarietà del lodo con l’ordine pubblico. Il motivo non coglie la ratio decidendi, con la quale la Corte ha ritenuto non censurabile il lodo per violazione delle regole di diritto, a norma dell’art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo vigente applicabile, essendola convenzione arbitrale del 1 dicembre 2016). Le ulteriori censure (contraddittorietà del lodo e contrasto con l’ordine pubblico) sono inammissibili poiché aggrediscono direttamente e genericamente il lodo arbitrale e introducono questioni nuove (a proposito del contrasto con l’ordine pubblico). Il settimo motivo, che lamenta violazione ed errata applicazione dell’art. 100 c.p.c. e omessa motivazione sul difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], che si assume non titolare del brevetto e non titolata ad esercitare i diritti derivanti dal contratto, è inammissibile, concernendo una questione non proposta nel giudizio di merito, quindi nuova, genericamente introdotta e, comunque, incensurabile in questa sede di legittimità, vertendo sulla spettanza inconcreto dei diritti in contestazione. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 7.200.00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 de
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