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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15862/2026

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d’appello di Palermoudita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 5 febbraio 2024, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed euroduecento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, da liquidarsi inseparata sede, per avere, in concorso con altro soggetto, indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] circala natura di alcune pietre, presentate come diamanti, conseguendo così un ingiusto profitto conaltrui danno.2.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva appello, deducendo il difetto di procedibilitàdell’azione penale per carenza di legittimazione della querelante, nonché la mancata applicazionedella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’eccessività del trattamentosanzionatorio.3.

Con sentenza del 24 giugno 2025, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’impugnazione,confermando integralmente la decisione di primo grado.4.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzodel proprio difensore, articolando due motivi, con i quali ha dedotto violazioni di legge e vizi dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità dell’azionepenale e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va ricordato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.“doppia conforme” quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, medianterichiamo a quest’ultima ovvero l’adozione dei medesimi criteri valutativi, così da costituire ununico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615-01).In presenza di tale evenienza, le due decisioni possono essere lette congiuntamente, conla conseguenza che sono inammissibili le censure che si risolvono in una rilettura del materialeprobatorio ovvero che non si confrontano con la motivazione congiunta delle due pronunce,ferma restando la deducibilità di eventuali violazioni di legge.Nel caso in esame, la Corte d’appello si è posta in linea di continuità con la decisione diprimo grado, condividendone l’impianto argomentativo e pervenendo alle medesime conclusioni,senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione né violazionidi legge deducibili in questa sede.

I motivi di ricorso, pur formalmente prospettati anche comeviolazioni di legge, si risolvono nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese ovveronella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze fattuali, senza un effettivo confrontocon la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente difetto di specificità einammissibilità (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01).Le censure risultano, peraltro, manifestamente infondate anche nel merito, come si diràesaminando i singoli profili di doglianza.3.

Con il primo motivo, la difesa deduce il difetto di procedibilità dell’azione penale percarenza di legittimazione della querelante, sostenendo che la perdita patrimoniale sarebbe statain realtà subita dalla figlia della [OSCURATO:PERSONA], che aveva materialmente corrisposto la somma, e che,pertanto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024,Colonna, Rv. 286234-01) sarebbe stata evocata a sproposito, in quanto riferita a un’ipotesi incui il soggetto raggirato e quello depauperato coincidono.

A sostegno della propria tesi, la difesarichiama, poi, Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284793-01, secondo cui,in caso di dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto inciso nel patrimonio, lalegittimazione alla querela spetterebbe a quest’ultimo.La ricostruzione difensiva non è condivisibile né in diritto né in fatto.Ed invero, in diritto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di truffa, latitolarità del diritto di querela può spettare sia al soggetto raggirato e materialmente defraudatodel bene cui era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che abbia patito la diminuzionepatrimoniale, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi del medesimo reato (Sez.2, n. 15134 del 07/02/2024, Colonna, Rv. 286234-01).D’altro canto, in un diverso arresto, è stato precisato che, qualora il soggetto indotto inerrore non coincida con quello che subisce la perdita patrimoniale, la querela proposta dal primoè priva di effetti, spettando la legittimazione al titolare del patrimonio inciso dalla condotta (Sez.2, n. 27061 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284793-01).Nel caso in esame, tuttavia, non è necessario prendere posizione sul tema in terminigenerali, avendo i giudici di merito accertato che la persona che ha sporto querela è stata nonsolo destinataria degli artifici e raggiri, ma anche colei che ha subito la perdita patrimonialeconseguente alla dazione della somma, ancorché la provvista fosse stata reperita medianteprestito di denaro dalla figlia.

In altri termini, secondo la ricostruzione operata dai giudici dimerito, il versamento della somma da parte della figlia della persona raggirata ha costituito unamodalità esecutiva della dazione, non incidente sull’individuazione del soggetto titolaredell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.In fatto, il motivo si fonda su una diversa ricostruzione della vicenda, postulando lariferibilità della perdita patrimoniale alla figlia della [OSCURATO:PERSONA] anziché a quest’ultima.La censura, pur formalmente prospettata in termini di violazione di legge, si risolve, pertanto,nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze fattuali, non consentita in sede dilegittimità.4.

È manifestamente infondata anche la doglianza concernente la mancata applicazionedella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità dellacondotta, dell’entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa e della non occasionalitàdell’azione, con motivazione coerente e immune da vizi di manifesta illogicità.La censura, a fronte di tale motivazione, si risolve nella sollecitazione di un diversoapprezzamento – non consentito in sede di legittimità – di valutazioni rimesse al giudice dimerito.5.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna della parte privata ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, in favore della Cassa delleammende, della somma, equitativamente determinata, di euro tremila, non emergendo elementiidonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 13/02/2026La Cons. est.

La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d’appello di Palermoudita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 5 febbraio 2024, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed euroduecento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, da liquidarsi inseparata sede, per avere, in concorso con altro soggetto, indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] circala natura di alcune pietre, presentate come diamanti, conseguendo così un ingiusto profitto conaltrui danno.2. Avverso tale decisione l’imputato proponeva appello, deducendo il difetto di procedibilitàdell’azione penale per carenza di legittimazione della querelante, nonché la mancata applicazionedella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’eccessività del trattamentosanzionatorio.3. Con sentenza del 24 giugno 2025, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’impugnazione,confermando integralmente la decisione di primo grado.4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzodel proprio difensore, articolando due motivi, con i quali ha dedotto violazioni di legge e vizi dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità dell’azionepenale e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va ricordato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.“doppia conforme” quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, medianterichiamo a quest’ultima ovvero l’adozione dei medesimi criteri valutativi, così da costituire ununico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615-01).In presenza di tale evenienza, le due decisioni possono essere lette congiuntamente, conla conseguenza che sono inammissibili le censure che si risolvono in una rilettura del materialeprobatorio ovvero che non si confrontano con la motivazione congiunta delle due pronunce,ferma restando la deducibilità di eventuali violazioni di legge.Nel caso in esame, la Corte d’appello si è posta in linea di continuità con la decisione diprimo grado, condividendone l’impianto argomentativo e pervenendo alle medesime conclusioni,senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione né violazionidi legge deducibili in questa sede. I motivi di ricorso, pur formalmente prospettati anche comeviolazioni di legge, si risolvono nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese ovveronella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze fattuali, senza un effettivo confrontocon la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente difetto di specificità einammissibilità (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01).Le censure risultano, peraltro, manifestamente infondate anche nel merito, come si diràesaminando i singoli profili di doglianza.3. Con il primo motivo, la difesa deduce il difetto di procedibilità dell’azione penale percarenza di legittimazione della querelante, sostenendo che la perdita patrimoniale sarebbe statain realtà subita dalla figlia della [OSCURATO:PERSONA], che aveva materialmente corrisposto la somma, e che,pertanto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024,Colonna, Rv. 286234-01) sarebbe stata evocata a sproposito, in quanto riferita a un’ipotesi incui il soggetto raggirato e quello depauperato coincidono. A sostegno della propria tesi, la difesarichiama, poi, Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284793-01, secondo cui,in caso di dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto inciso nel patrimonio, lalegittimazione alla querela spetterebbe a quest’ultimo.La ricostruzione difensiva non è condivisibile né in diritto né in fatto.Ed invero, in diritto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di truffa, latitolarità del diritto di querela può spettare sia al soggetto raggirato e materialmente defraudatodel bene cui era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che abbia patito la diminuzionepatrimoniale, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi del medesimo reato (Sez.2, n. 15134 del 07/02/2024, Colonna, Rv. 286234-01).D’altro canto, in un diverso arresto, è stato precisato che, qualora il soggetto indotto inerrore non coincida con quello che subisce la perdita patrimoniale, la querela proposta dal primoè priva di effetti, spettando la legittimazione al titolare del patrimonio inciso dalla condotta (Sez.2, n. 27061 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284793-01).Nel caso in esame, tuttavia, non è necessario prendere posizione sul tema in terminigenerali, avendo i giudici di merito accertato che la persona che ha sporto querela è stata nonsolo destinataria degli artifici e raggiri, ma anche colei che ha subito la perdita patrimonialeconseguente alla dazione della somma, ancorché la provvista fosse stata reperita medianteprestito di denaro dalla figlia. In altri termini, secondo la ricostruzione operata dai giudici dimerito, il versamento della somma da parte della figlia della persona raggirata ha costituito unamodalità esecutiva della dazione, non incidente sull’individuazione del soggetto titolaredell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.In fatto, il motivo si fonda su una diversa ricostruzione della vicenda, postulando lariferibilità della perdita patrimoniale alla figlia della [OSCURATO:PERSONA] anziché a quest’ultima.La censura, pur formalmente prospettata in termini di violazione di legge, si risolve, pertanto,nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze fattuali, non consentita in sede dilegittimità.4. È manifestamente infondata anche la doglianza concernente la mancata applicazionedella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità dellacondotta, dell’entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa e della non occasionalitàdell’azione, con motivazione coerente e immune da vizi di manifesta illogicità.La censura, a fronte di tale motivazione, si risolve nella sollecitazione di un diversoapprezzamento – non consentito in sede di legittimità – di valutazioni rimesse al giudice dimerito.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna della parte privata ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, in favore della Cassa delleammende, della somma, equitativamente determinata, di euro tremila, non emergendo elementiidonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 13/02/2026La Cons. est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]
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