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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 41931/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seAtite le conclusioni del PG // 7' Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 6 ottobre 2022 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 28 gennaio 2011 al 19 agosto 2013, dal 5 al 28 gennaio 2014 e dal 3 novembre 2021 al 23 marzo 2022 e ha rigettato la medesima richiesta con riferimento al periodo dal 19 agosto 2013 al 5 gennaio 2014 e dal 23 settembre al 3 novembre 2021, accogliendo l'istanza limitatamente al semestre dal 5 gennaio al 5 luglio 2015.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'istanza senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, senza considerare che il detenuto aveva dato prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione.

Il giudice di merito, pertanto, non avrebbe potuto rigettare la richiesta per un fatto avvenuto il 28 marzo 2019, al di fuori dei semestri di riferimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso appare inammissibile.

È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge.

In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società.

Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale.

Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.

È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta.

Nel caso di specie, con specifico riferimento al periodo dal 19.8.2013 al 5.1.2014, il Tribunale ha spiegato in modo chiaro che, non trattandosi di un intero semestre, la sua valutazione era suscettibile di essere svolta soltanto ricongiungendo quel periodo ad altro successivo (crf.

Sez. 1, n. 27573 del 16.05.2019, Maggio, Rv. 275849-01): ciò è avvenuto con riferimento ad altro / intercorso successivamente, con la conseguenza, tuttavia, che per la sua valutazione è venuto in rilievo il reato commesso nel 2019 da Bello.

Col riguardo al periodo interessato 933l suddetto reato il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato in modo congruo e non illogico, infatti, che Bello aveva commesso un grave reato di spaccio di stupefacenti in data 28.3.2019, così trasgredendo in modo grave alle prescrizioni del trattamento penitenziario e dimostrando di non voler partecipare in modo effettivo all'opera di rieducazione.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245).

Va infine puntualizzato che per l'ultimo intervallo, conclusosi il 23.3.2022, il Tribunale ha precisato che esso non era stato esaminato dal Magistrato di sorveglianza, in quanto non sussisteva domanda.

Di conseguenza, nemmeno il Tribunale di sorveglianza ne ha analizzato il merito (restando fermo, quindi, che il detenuto potrà, ove ne avrà interesse, formulare separata istanza per tale periodo).

Nei sensi che precedono il ricorso si rivela inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seAtite le conclusioni del PG // 7' Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 6 ottobre 2022 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 28 gennaio 2011 al 19 agosto 2013, dal 5 al 28 gennaio 2014 e dal 3 novembre 2021 al 23 marzo 2022 e ha rigettato la medesima richiesta con riferimento al periodo dal 19 agosto 2013 al 5 gennaio 2014 e dal 23 settembre al 3 novembre 2021, accogliendo l'istanza limitatamente al semestre dal 5 gennaio al 5 luglio 2015. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'istanza senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, senza considerare che il detenuto aveva dato prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. Il giudice di merito, pertanto, non avrebbe potuto rigettare la richiesta per un fatto avvenuto il 28 marzo 2019, al di fuori dei semestri di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso di specie, con specifico riferimento al periodo dal 19.8.2013 al 5.1.2014, il Tribunale ha spiegato in modo chiaro che, non trattandosi di un intero semestre, la sua valutazione era suscettibile di essere svolta soltanto ricongiungendo quel periodo ad altro successivo (crf. Sez. 1, n. 27573 del 16.05.2019, Maggio, Rv. 275849-01): ciò è avvenuto con riferimento ad altro / intercorso successivamente, con la conseguenza, tuttavia, che per la sua valutazione è venuto in rilievo il reato commesso nel 2019 da Bello. Col riguardo al periodo interessato 933l suddetto reato il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato in modo congruo e non illogico, infatti, che Bello aveva commesso un grave reato di spaccio di stupefacenti in data 28.3.2019, così trasgredendo in modo grave alle prescrizioni del trattamento penitenziario e dimostrando di non voler partecipare in modo effettivo all'opera di rieducazione. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). Va infine puntualizzato che per l'ultimo intervallo, conclusosi il 23.3.2022, il Tribunale ha precisato che esso non era stato esaminato dal Magistrato di sorveglianza, in quanto non sussisteva domanda. Di conseguenza, nemmeno il Tribunale di sorveglianza ne ha analizzato il merito (restando fermo, quindi, che il detenuto potrà, ove ne avrà interesse, formulare separata istanza per tale periodo). Nei sensi che precedono il ricorso si rivela inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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