CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoLuciano Termini;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 18, Palermo, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1767/2020depositata il 28/11/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4797/2021Numero sezionale 1450/2026Numero di raccolta generale 17655/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domandeproposte dal condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, sito inPalermo (‘il [OSCURATO:PERSONA]’), accertata la responsabilità della convenuta,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (‘[OSCURATO:PERSONA]’) per la mancataesecuzione a regola d'arte delle opere alla stessa appaltate concontratto del 06.12.2011 inerenti al ripristino della Corte condominialequantificate in €. 26.042,00, riconosciuta all'appaltatrice la somma di€. 1.692,36 per l'accertata esecuzione di lavori non previsti incontratto, condannava la convenuta a corrispondere all’attricel'importo di €. 24.349,64, oltre IVA al 10% e interessi dalla data deldeposito della CTU al soddisfo. Condannava, altresì, la convenuta alpagamento dell'80% delle spese del giudizio di merito, oltre alle spesedel procedimento di sequestro conservativo, nonché alle spese di CTU.La suddetta pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione innanzi alla Corte d'appello di Palermo.Proponeva appello incidentale il [OSCURATO:PERSONA], lamentando l’omessapronuncia del primo giudice sui vizi e costi di ripristino della partepiastrellata dell’atrio condominiale, male eseguita dall’appaltatrice.La Corte d'Appello adita rigettava l'appello principale e, inaccoglimento del primo motivo dell'appello incidentale, condannavaImmobiliare al pagamento dei costi di riallocazione delle piastrelle perun totale di €. 2.915,00. Condannava, altresì, l'appellante principale alpagamento delle spese del grado.In relazione all’appello principale, la Corte rigettava il motivo diappello con il quale si censurava la mancata compensazione giudizialedel risarcimento riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] con il credito residuodell’impresa, al netto degli acconti a suo tempo versati dalcommittente, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamentoNumero registro generale 4797/2021Numero sezionale 1450/2026Numero di raccolta generale 17655/2026Data pubblicazione 03/06/2026di €. 24.349,64 a favore del [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di compensazioneimpropria, osservava la Corte territoriale, rientrava nel poterediscrezionale del giudice del merito provvedervi, senza che la suamancata effettuazione in alcun modo comprometta l’esistenza el’esigibilità di controcrediti eventuali.2. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazioneImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandosi a tre motiviillustrati da memoria.Resiste con controricorso il condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n.All’esito della camera di consiglio del 27.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, in particolare dell'art. 99 c.p.c. e degli artt. 1241 e1243 c.c. - ai sensi dell'art 360, comma 1, n. 3) c.p.c. violazione falsaapplicazione dell'art. 111 Cost. Espone la ricorrente che in sede diappello è stato reiterato l’errore commesso dal primo giudice, il qualeaveva omesso di compensare la somma addebitata a [OSCURATO:PERSONA] (€.24.349,64) con il credito alla stessa riconosciuto dalla CTU (€.26.892,23), da cui sarebbe risultato il credito finale vantato daImmobiliare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], pari a €. 2.542,59. Precisala ricorrente che il giudice di secondo grado, dopo aver confermatoquanto accertato e determinato in prime cure riguardo all’an e alquantum delle reciproche pretese delle parti, con un iter argomentativoillogico e contraddittorio, sulla base di una malitensa discrezionalità daparte del giudicante nel decidere se procedere o meno nellacompensazione impropria, ha violato le norme di legge sullacompensazione e sul principio della domanda, non procedendo allaNumero registro generale 4797/2021Numero sezionale 1450/2026Numero di raccolta generale 17655/2026Data pubblicazione 03/06/2026compensazione delle poste di dare-avere, come espressamenteindicato nell’elaborato peritale. Con il risultato di condannareImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del Condominiodi una somma non dovuta, con ulteriore dispendio di costi e tempi perinstaurare un nuovo giudizio al fine di ottenere la restituzione delsuddetto importo.Il motivo merita accoglimento.La Corte d'Appello si è riportata alla contabilità finale del CTU,riconoscendo che la stessa aveva così conteggiato le reciproche postetra committente e appaltatrice: sull'importo netto dei lavori (€.131.893,17), detratti gli acconti ricevuti dalla committente (€.89.860,00), residuava un credito per la società appaltatrice di €.42.033,17, somma dalla quale detrarre € 15.140,90 a titolo di penaleper il ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori appaltati, nonché €.26.042,00 per i vizi e difetti delle opere effettuate. Sul credito residuodi €. 850,23 a favore dell’appaltatrice andava aggiunto l'importo pergli oneri del trasporto a discarica dei materiali di risulta, riconosciutoall'impresa, ammontante a € 1.692,36, per un totale di € 2.542,59,oltre IVA al 10%, quale credito residuo finale a vantaggiodell'appaltatore (v. sentenza pag. 3, 2° capoverso).Tuttavia, al riconoscimento del credito residuo in favore dell’odiernaricorrente segue il rigetto dell’appello e, quindi, la conferma dellacondanna dell’appaltatrice al pagamento di €. 24.349,64, oltre IVA edinteressi dal deposito della CTU fino al soddisfo. Detta somma era giàstata conteggiata dal primo giudice che aveva sottratto dal costo perl’eliminazione dei vizi (€. 26.042,00) l’importo di €. 1692,36 gli oneridi trasporto a discarica, senza però tenere conto dell’intero credito dipartenza dell’appaltatrice ammontante a €. 42.033,17 al netto dei soliNumero registro generale 4797/2021Numero sezionale 1450/2026Numero di raccolta generale 17655/2026Data pubblicazione 03/06/2026acconti versati dalla committente, secondo i conteggi della CTU soprariportati e fatti propri dalla Corte d’Appello.La pronuncia si rivela, dunque, illogica e contradditoria, stantel’impossibilità di comprendere il significato della compensazione emerita, pertanto, di essere cassata, spettando al giudice del rinvio lacorretta definizione delle poste di dare-avere tra committente eappaltatrice, anche tenendo conto del credito riconosciuto allacommittente dal secondo giudice con l’accoglimento del primo motivodell’appello incidentale.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., anche in riferimento all’art. 336c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. Espone la ricorrentedi avere chiesto, nell'atto di appello, la restituzione della sommaversata dall'appellante, in quanto indebitamente ricevuta dallacontroparte, senza tuttavia ottenere alcuna statuizione sul punto.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dinorme di diritto - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. – degliartt. 91 e 92 c.p.c. La ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha confermato la statuizione del Tribunale di condannavadella convenuta al pagamento dell'80% delle spese processuali diprimo grado, laddove - per quanto sopra argomentato – innanzituttola convenuta non risultava soccombente ma, al contrario, il Condominiosarebbe risultato gravato dalla condanna al pagamento del saldodovuto; in ogni caso, anche tenuto conto della soccombenza reciproca,il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla compensazione integraledelle spese di lite.Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo e il terzo sirestano assorbiti.Numero registro generale 4797/2021Numero sezionale 1450/2026Numero di raccolta generale 17655/2026Data pubblicazione 03/06/2026La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto. Lacausa è rinviata alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà aquanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo delricorso, dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinviaalla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che decideràanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso