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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31334/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Monza ha confermato la sentenza del 11 novembre 2019 del Giudice di pace di Monza che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia continuata, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 612 cod. pen. sostenendo che le frasi rivolte dall'imputato alla vittima, per il contesto in cui erano state pronunciate, non avevano efficacia intimidatoria e comunque tale efficacia poteva essere riconosciuta ad uno solo dei messaggi inviati, è inammissibile, in quanto poggia su una ricostruzione fattuale, relativa a detto contesto, diversa da quella operata dai giudici del merito, cosicché con i motivi di ricorso si sollevano censure di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Monza ha confermato la sentenza del 11 novembre 2019 del Giudice di pace di Monza che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia continuata, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 612 cod. pen. sostenendo che le frasi rivolte dall'imputato alla vittima, per il contesto in cui erano state pronunciate, non avevano efficacia intimidatoria e comunque tale efficacia poteva essere riconosciuta ad uno solo dei messaggi inviati, è inammissibile, in quanto poggia su una ricostruzione fattuale, relativa a detto contesto, diversa da quella operata dai giudici del merito, cosicché con i motivi di ricorso si sollevano censure di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31334/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris