CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto deiricorsi. Letta la rinuncia ai ricorsi depositata dal difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale a rinunciare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 14 maggio 2025, ha convertito in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 7 aprile 2025 con la quale il GIP del Tribunale di Palermo aveva rigettato l’opposizione al diniego di dissequestro dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] loro intestata. Il procedimento trae origine da un sinistro stradale verificatosi nella notte del 14 luglio 2024 sulla S.S. 113 in Carini, dal quale scaturiva un’indagine a carico di ignoti per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis cod. pen. I Carabinieri procedevano al sequestro probatorio dell’autovettura, in uso al figlio della signora [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava di non essere rimasto coinvolto in alcun incidente, affermando di aver semplicemente parcheggiato il mezzo. Il PubblicoMinistero convalidava il sequestro con decreto notificato il 6 agosto 2024, ritenendo necessaria l’acquisizione del veicolo quale corpo di reato, ai fini della preservazione della res e per consentire eventuali accertamenti in qualunque fase del procedimento. In data 6 novembre 2024 la difesa presentava istanza di revoca del sequestro, deducendo che il tempo trascorso fosse sufficiente per compiere gli accertamenti necessari e rappresentando l’esigenza del signor [OSCURATO:PERSONA] di riottenere il veicolo per motivi lavorativi. Si richiamava, inoltre, il principio secondo cui il sequestro probatorio deve essere limitato al tempo strettamente necessario all’accertamento per il quale è disposto. Il Pubblico Ministero rigettava l’istanza con decreto dell’11 novembre 2024, ritenendo tuttora sussistenti le esigenze probatorie originarie. Avverso tale decreto la difesa proponeva opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., discussa in udienza camerale il 28 gennaio 2025. Con ordinanza del 7 aprile 2025 il GIP rigettava l’opposizione, osservando che il sequestro era stato disposto in relazione al sinistro oggetto di indagine, che le attività investigative erano state prorogate e che il difensore non aveva dedotto elementi concreti idonei a dimostrare l’esaurimento delle esigenze probatorie. 2.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con atto dell’8 maggio 2025, impugnava tale provvedimento dinanzi al Tribunale del riesame, deducendo tre ordini di censure: l’insussistenza delle esigenze probatorie, alla luce del considerevole tempo trascorso dal sequestro; la violazione dei principi in tema di sequestro probatorio, non potendo la misura assolvere funzioni diverse da quelle strettamente connesse all’accertamento dei fatti; la carenza di motivazione del provvedimento di diniego, che si era limitato a una formula generica senza indicare gli accertamenti ancora necessari. Veniva richiamato, al riguardo, il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n.36072 del 27 luglio 2018, secondo cui il decreto di sequestro probatorio, anche quando abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione specifica, idonea a rendere verificabile la finalità perseguita. Il Tribunale del riesame, investito dell’impugnazione qualificata dalla difesa come appello ex art.322-bis cod. proc. pen., con ordinanza del 14 maggio 2025 rilevava che, trattandosi di provvedimento emesso all’esito di udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., l’unico mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 263, comma 5, e 127, comma 7, cod. proc. pen. Pertanto convertiva l’appello in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. .Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto dei ricorsi. Il difensore dei ricorrenti ha depositato procura speciale a rinunciare e atto di rinuncia ai ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia agli stessi da parte del difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. 2.Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese ed al versamentodi una somma alla Cassa delle Ammende, perché il venir meno dell'interesse alla decisionedel ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile unicamente alla soddisfazionedella pretesa e non integra quindi un'ipotesi di soccombenza (Cass., Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691). Il rinunciante ha prodotto il provvedimento del GIP del Tribunale di Palermo, il quale, in data 7 agosto 2025, ha archiviato il procedimento e ha disposto larestituzione del veicolo, oggetto della misura cautelare impugnata, in favore degli aventi diritto. Ilprovvedimento favorevole è sopraggiunto alla impugnazione proposta in data 8 maggio 2025, sicché il venir meno dell'interesse è ricollegato unicamente alla soddisfazione della pretesa nel merito, dovendosi perciò escludere l'ipotesi di soccombenza che avrebbe potuto giustificare la condanna alle spese. Infatti, il provvedimento restitutorio converge con la pretesa azionata con il ricorso, atteso che l'archiviazione del procedimento, e la conseguente restituzione del bene sequestrato, hanno determinatoil venir meno dei requisiti che giustificavano la protrazione della misura cautelare reale. P.Q.M Dichiara inamm