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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09617/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2880-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 1 1A CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 459/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata in data 20/7/2020, decidendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza resa dal Tribunale tra l'appellante e l'Inps ed in riforma della stessa, ha annullato l'avviso di addebito notificato dall'istituto previdenziale, ritenendo prescritto il credito contributivo dovuto dalla appellante quale professionista iscritta alla gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte negli anni indicati in ricorso; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa di appartenenza; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi (al 16 giugno 2010, per i redditi prodotti nel 2009, senza che potesse aver rilievo l'ulteriore differimento previsto fino al 16 luglio 2010, in ragione della previsione di una maggiorazione dell'importo dei contributi a titolo di interessi), l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (30 giugno 2015); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad Ric. 2021 n. 02880 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2- un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.).

Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso Morreale.

La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

L'Inps ha depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione degli. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1, del D.lgs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997».

L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019).

Questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez.

L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez.

L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a Ric. 2021 n. 02880 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -3- pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); Nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd.

"quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire la quesrione della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi, soprattutto nel caso, come nella specie, in cui la Corte territoriale abbia espressamente escluso l'applicazione del d.P.C.M. pure invocato dall'I.N.P.S.

Pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2880-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 1 1A CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 459/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata in data 20/7/2020, decidendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza resa dal Tribunale tra l'appellante e l'Inps ed in riforma della stessa, ha annullato l'avviso di addebito notificato dall'istituto previdenziale, ritenendo prescritto il credito contributivo dovuto dalla appellante quale professionista iscritta alla gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte negli anni indicati in ricorso; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa di appartenenza; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi (al 16 giugno 2010, per i redditi prodotti nel 2009, senza che potesse aver rilievo l'ulteriore differimento previsto fino al 16 luglio 2010, in ragione della previsione di una maggiorazione dell'importo dei contributi a titolo di interessi), l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (30 giugno 2015); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad Ric. 2021 n. 02880 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.). Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso Morreale. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. L'Inps ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione degli. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1, del D.lgs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997». L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019). Questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a Ric. 2021 n. 02880 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); Nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire la quesrione della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi, soprattutto nel caso, come nella specie, in cui la Corte territoriale abbia espressamente escluso l'applicazione del d.P.C.M. pure invocato dall'I.N.P.S. Pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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