CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 45717/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di NASOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che nel caso di specie si è in presenza di un appello articolato contro una sentenza del GdP che aveva condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria e, perciò, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo 274 del 2000, impugnabile esclusivamente con il ricorso per cassazione cui, pertanto, l'impugnazione è stata trasmessa; rilevato che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (cfr., Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 16/01/2020, Rv. 277945 - 01) il che, nel caso di specie, risulta dalla stessa formulazione delle censure articolate dalla difesa/con cui si deducono non già profili di violazione di legge o vizi di motivazione ma, invero, l'approdo decisorio cui - alla luce delle deposizioni acquisite - era pervenuto il giudice di merito, nel ritenere al contrario l'accusa riscontrata nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere est,ensorè, [OSCURATO:PERSONA].ente