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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 2020

Cassazione n. 31277/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17508-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 4_414iftum4lray Srf [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 00799960158;ekrsona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 591/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 17508 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che:

1. Casse di Risparmio dell'Umbria s.p.a. adiva il Tribunale di Spoleto, al fine di far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un fondo patrimoniale su immobili di sua proprietà censiti al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Foligno e di Perugia, assieme alla moglie, [OSCURATO:PERSONA] e dei successivi rogiti di ampliamento del fondo.

A fondamento della propria pretesa, Casse di Risparmio deduceva di essere creditrice del Bernardini, quale garante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in ragione di un contratto di finanziamento con il quale aveva concesso a quest'ultima un importo pari a € 1.190.000,00 al fine di acquistare un terreno edificabile.

Si costituiva il convenuto eccependo l'infondatezza della domanda revocatoria e insistendo per il suo rigetto.

Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 239/2018, accoglieva la domanda revocatoria, ritenendo sussistente il credito della Banca, il pregiudizio dell'atto alle sue ragioni creditorie, l'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale e la gratuità dell'atto, nonché la consapevolezza del Bernardini di recare un pregiudizio al suo creditore.

2. Avverso tale sentenza, il Bernardini ha proposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di Perugia, domandando la riforma della sentenza impugnata, dichiarando la nullità di tutti gli atti e i provvedimenti del giudizio di primo grado, per violazione del litisconsorzio necessario, essendo stata pretermessa dal giudizio il coniuge del Bernardini, che ha partecipato alla stipula di rogiti per la costituzione del fondo patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] d'Appello ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure e ha rigettato l'eccezione sulla violazione del contraddittorio e, premettendo che la declaratoria di inefficacia deve riguardare solo la quota di beni del fondo di titolarità del coniuge debitore, non potendo in nessun modo pregiudicare i diritti patrimoniali dell'altro coniuge non debitore e considerando che vigeva tra le parti il regime della separazione dei beni e che i beni conferiti al fondo erano tutti di proprietà del Bernardini ed erano stati conferiti con riserva di proprietà, ha ritenuto che la sentenza sulla domanda revocatoria non avrebbe potuto dispiegare effetti pregiudizievoli nei confronti della Matache e che pertanto, non fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio.

3. Avverso tale sentenza il Be f nardini ro one ricorso per cassazione sulla »t.

Capto tairm.4.42.4 41titow ty base di due motivi.

Casse di Risparmio dell'Umbripresiste con * controricorso.

Ce ioas at,t2rm "247 MA€AA-tmAQ..

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione c/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 101, 102 e 111, co. 2, Cost, nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione insufficiente ed errata.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ritiene non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Matache, dal momento che, in qualità di parte dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e dei successivi rogiti di ampliamento del fondo, doveva essere considerata litisconsorte necessaria del giudizio revocatorio;

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2901, co.1, n.1 c.c., 115, 116 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. e motivazione insufficiente o erronea.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta l'accertamento da parte della Corte di Appello di Perugia del requisito del pregiudizio alle ragioni del credito e della consapevolezza di tale pregiudizio del debitore.

5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2 c.p.c..

Come risulta certificato dall'Ufficio della Cancelleria della Sesta Sezione Civile/ agli atti del fascicolo non risulta depositata da parte ricorrente la sentenza impugnata n. 591/2020, in modalità telematica e/o in forma cartacea, né autentica né informale.

Anche nel fascicolo depositato da parte controricorrente non risulta prodotta copia autentica del provvedimento impugnato, ma risultano inserite esclusivamente copie informali.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in f vcne della controricorrente che liquida in complessivi Euro 9.0~200 per esborsi, eet.e accessori di legge e spese gene-724.

PP-1'44-41, A4d1Q,_ A ~e_ku: At.e .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quatei; del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente f•e dell'ulteriore importo a titolo di ontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17508-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 4_414iftum4lray Srf [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 00799960158;ekrsona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 591/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 17508 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che: 1. Casse di Risparmio dell'Umbria s.p.a. adiva il Tribunale di Spoleto, al fine di far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un fondo patrimoniale su immobili di sua proprietà censiti al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Foligno e di Perugia, assieme alla moglie, [OSCURATO:PERSONA] e dei successivi rogiti di ampliamento del fondo. A fondamento della propria pretesa, Casse di Risparmio deduceva di essere creditrice del Bernardini, quale garante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in ragione di un contratto di finanziamento con il quale aveva concesso a quest'ultima un importo pari a € 1.190.000,00 al fine di acquistare un terreno edificabile. Si costituiva il convenuto eccependo l'infondatezza della domanda revocatoria e insistendo per il suo rigetto. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 239/2018, accoglieva la domanda revocatoria, ritenendo sussistente il credito della Banca, il pregiudizio dell'atto alle sue ragioni creditorie, l'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale e la gratuità dell'atto, nonché la consapevolezza del Bernardini di recare un pregiudizio al suo creditore. 2. Avverso tale sentenza, il Bernardini ha proposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di Perugia, domandando la riforma della sentenza impugnata, dichiarando la nullità di tutti gli atti e i provvedimenti del giudizio di primo grado, per violazione del litisconsorzio necessario, essendo stata pretermessa dal giudizio il coniuge del Bernardini, che ha partecipato alla stipula di rogiti per la costituzione del fondo patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] d'Appello ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure e ha rigettato l'eccezione sulla violazione del contraddittorio e, premettendo che la declaratoria di inefficacia deve riguardare solo la quota di beni del fondo di titolarità del coniuge debitore, non potendo in nessun modo pregiudicare i diritti patrimoniali dell'altro coniuge non debitore e considerando che vigeva tra le parti il regime della separazione dei beni e che i beni conferiti al fondo erano tutti di proprietà del Bernardini ed erano stati conferiti con riserva di proprietà, ha ritenuto che la sentenza sulla domanda revocatoria non avrebbe potuto dispiegare effetti pregiudizievoli nei confronti della Matache e che pertanto, non fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio. 3. Avverso tale sentenza il Be f nardini ro one ricorso per cassazione sulla »t. Capto tairm.4.42.4 41titow ty base di due motivi. Casse di Risparmio dell'Umbripresiste con * controricorso. Ce ioas at,t2rm "247 MA€AA-tmAQ.. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione c/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 101, 102 e 111, co. 2, Cost, nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione insufficiente ed errata. In particolare, il ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ritiene non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Matache, dal momento che, in qualità di parte dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e dei successivi rogiti di ampliamento del fondo, doveva essere considerata litisconsorte necessaria del giudizio revocatorio; 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2901, co.1, n.1 c.c., 115, 116 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. e motivazione insufficiente o erronea. Nel caso di specie, il ricorrente contesta l'accertamento da parte della Corte di Appello di Perugia del requisito del pregiudizio alle ragioni del credito e della consapevolezza di tale pregiudizio del debitore. 5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2 c.p.c.. Come risulta certificato dall'Ufficio della Cancelleria della Sesta Sezione Civile/ agli atti del fascicolo non risulta depositata da parte ricorrente la sentenza impugnata n. 591/2020, in modalità telematica e/o in forma cartacea, né autentica né informale. Anche nel fascicolo depositato da parte controricorrente non risulta prodotta copia autentica del provvedimento impugnato, ma risultano inserite esclusivamente copie informali. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in f vcne della controricorrente che liquida in complessivi Euro 9.0~200 per esborsi, eet.e accessori di legge e spese gene-724. PP-1'44-41, A4d1Q,_ A ~e_ku: At.e . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quatei; del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente f•e dell'ulteriore importo a titolo di ontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sest
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