CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - \ „ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cessazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che era stato proposto apposito motivo di gravame con il quale si chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale consistente nella verifica del conto corrente acceso presso la UBI Banca crk [OSCURATO:PERSONA] (titolare del libretto da cui erano stati tratti gli assegni di cui al capo di imputazione, denunciati come smarriti) per accertare se vi fossero i fondi sufficienti per far fronte agli assegni oggetto di denuncia; la Corte di appello, nel rigettare la richiesta, era incorsa in un evidente errore logico- motivazionale, ritenendo che spettasse la prova sul punto all'imputato anziché alla pubblica accusa; la tesi difensiva era che Fossari aveva ricevuto gli assegni da Rodinò che, non avendo la disponibilità dei fondi necessari sul conto, ne aveva denunciato il furto per evitare di essere protestato. 1.2 Il difensore lamenta che non erano state correttamente interpretate le dichiarazioni dell'imputato e di Rodinò. 1.3 II difensore presentava poi memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014Rv. 258758). Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato la decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito e sottolineando che l'incapienza del conto di Rodinò non avesse alcuna rilevanza ai fini di escludere l'acquisto illecito degli assegni da parte di Fossari, che non ha dato alcuna spiegazione sul perché stesse spendendo titoli non suoi, né sulla persona dalla quale li aveva ricevuti, se non con affermazioni confuse e prive di riscontri. 2 - \ -,/`\ • 2.2 Le censure di cui al punto 1.2 sono relative al merito, e pertanto inammissibili, posto che si cerca di fornire una diversa valutazione agli elementi di prova esaminati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3..000,00 in favore della Cassa