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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20535/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: i.

D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno dei 9/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

Uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di Pagano e Mucciolo - [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di D'Angelo - [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, nell'interesse di Accarino, [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati alle memorie depositate e hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello presentato dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 10 novembre 2021 con la quale venivano rigettate le richieste cautelari avanzate dall'accusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di corruzione per asservimento della propria funzione di consiglieri comunali (capo 1), turbativa d'asta in concorso con il R.U.P. [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), di D'angelo, quale privato corruttore per il reato di corruzione dei consiglieri comunali di cui al capo 1) e concorrente nel reato di cui al capo 2) e di Accarino e D'Angelo per il reato di concorso in tentata estorsione di cui al capo 5).

Il Tribunale del riesame faceva proprie le considerazioni poste dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento della valutazione di esclusione dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo ai reati di cui ai capi 1) e 2) dell'incolpazione provvisoria, evidenziando che, sebbene dalle fonti di prova emergesse in maniera chiara l'episodio che era alla base della promessa corruttiva formulata da D'Angelo ai consiglieri, risultavano, tuttavia, carenti gli elementi probatori a sostegno dell'esistenza di un effettivo accordo e, in particolare, della accettazione della citata promessa di denaro da parte degli ex consiglieri indagati.

Peraltro, il patto corruttivo avrebbe avuto origine da un'offerta, così ampia, da non potere assumere adeguata serietà e concretezza.

In merito al capo 5) dell'imputazione provvisoria, il Tribunale del riesame ha osservato che era totalmente carente il requisito della minaccia; D'Angelo, infatti, si era limitato a prospettare a [OSCURATO:PERSONA] l'esercizio di un proprio diritto, quale quello di proseguire nell'azione giudiziaria già proposta, ovvero di presentare appello avverso la sentenza che lo aveva visto soccombente, e tale condotta non era di per sé idonea a ingenerare nella persona offesa alcun timore o coartazione morale. 1

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che deduce i seguenti motivi:

2.1. Vizio di motivazione per omessa valutazione - travisamento di elementi probatori decisivi, con particolare riguardo alle ipotesi di concorso in corruzione, turbativa di gara e concorso in tentata estorsione di cui ai capi 1), 2) e 5) di incolpazione

2.2. Violazione di legge con specifico riferimento alla fattispecie di estorsione di cui al capo 5) di incolpazione.

3. Hanno presentato memorie gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di Pagano e Mucciolo - [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA]Alessandro, nell'interesse di Accarino, [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali hanno evidenziato la inammissibilità, anche per carenza di interesse del Pubblico ministero e, comunque, la manifesta infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Anche nel procedimento cautelare vale il principio, posto con l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 2689900).

Ne deriva che il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame sviluppando deduzioni esclusivamente circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusa dal tribunale perché l'accoglimento del ricorso non produrrebbe l'effetto di ripristinare una misura cautelare: l'unico interesse che il Pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], P.v, 282355).

Né, d'altra parte, il Pubblico ministero ha un interesse contrario a quello dell'indagato circa l'accertamento della legittimità (o illegittimità) dell'ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria.

Infatti, la legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in un giudizio contenzioso nel quale l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso (Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Rv. 212898).

Su queste basi, poiché nel caso in esame il Procuratore della Repubblica ricorrente nulla ha prospettato circa il permanere delle esigenze cautelari sulla base delle quali fu fondata la richiesta di misura cautelare, il ricorso risulta inammissibile.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: i. D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno dei 9/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di Pagano e Mucciolo - [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di D'Angelo - [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, nell'interesse di Accarino, [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati alle memorie depositate e hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello presentato dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 10 novembre 2021 con la quale venivano rigettate le richieste cautelari avanzate dall'accusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di corruzione per asservimento della propria funzione di consiglieri comunali (capo 1), turbativa d'asta in concorso con il R.U.P. [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), di D'angelo, quale privato corruttore per il reato di corruzione dei consiglieri comunali di cui al capo 1) e concorrente nel reato di cui al capo 2) e di Accarino e D'Angelo per il reato di concorso in tentata estorsione di cui al capo 5). Il Tribunale del riesame faceva proprie le considerazioni poste dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento della valutazione di esclusione dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo ai reati di cui ai capi 1) e 2) dell'incolpazione provvisoria, evidenziando che, sebbene dalle fonti di prova emergesse in maniera chiara l'episodio che era alla base della promessa corruttiva formulata da D'Angelo ai consiglieri, risultavano, tuttavia, carenti gli elementi probatori a sostegno dell'esistenza di un effettivo accordo e, in particolare, della accettazione della citata promessa di denaro da parte degli ex consiglieri indagati. Peraltro, il patto corruttivo avrebbe avuto origine da un'offerta, così ampia, da non potere assumere adeguata serietà e concretezza. In merito al capo 5) dell'imputazione provvisoria, il Tribunale del riesame ha osservato che era totalmente carente il requisito della minaccia; D'Angelo, infatti, si era limitato a prospettare a [OSCURATO:PERSONA] l'esercizio di un proprio diritto, quale quello di proseguire nell'azione giudiziaria già proposta, ovvero di presentare appello avverso la sentenza che lo aveva visto soccombente, e tale condotta non era di per sé idonea a ingenerare nella persona offesa alcun timore o coartazione morale. 1 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che deduce i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione per omessa valutazione - travisamento di elementi probatori decisivi, con particolare riguardo alle ipotesi di concorso in corruzione, turbativa di gara e concorso in tentata estorsione di cui ai capi 1), 2) e 5) di incolpazione 2.2. Violazione di legge con specifico riferimento alla fattispecie di estorsione di cui al capo 5) di incolpazione. 3. Hanno presentato memorie gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di Pagano e Mucciolo - [OSCURATO:PERSONA] - nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA]Alessandro, nell'interesse di Accarino, [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali hanno evidenziato la inammissibilità, anche per carenza di interesse del Pubblico ministero e, comunque, la manifesta infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Anche nel procedimento cautelare vale il principio, posto con l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 2689900). Ne deriva che il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame sviluppando deduzioni esclusivamente circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusa dal tribunale perché l'accoglimento del ricorso non produrrebbe l'effetto di ripristinare una misura cautelare: l'unico interesse che il Pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], P.v, 282355). Né, d'altra parte, il Pubblico ministero ha un interesse contrario a quello dell'indagato circa l'accertamento della legittimità (o illegittimità) dell'ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria. Infatti, la legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in un giudizio contenzioso nel quale l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso (Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Rv. 212898). Su queste basi, poiché nel caso in esame il Procuratore della Repubblica ricorrente nulla ha prospettato circa il permanere delle esigenze cautelari sulla base delle quali fu fondata la richiesta di misura cautelare, il ricorso risulta inammissibile. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e
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