CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bortone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5601/2022depositata il 14/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27511/2022Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 12561/2026Data pubblicazione 04/05/2026accertarsi l’acquisto per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., o insubordine ex art. 1158 c.c., o in via ulteriormente gradata della metà pro-indivisa dell’immobile sito in Fondi (LT), alla [OSCURATO:PERSONA], già oggetto didonazione, nonché dichiararsi la nullità della donazione stessa, in quantoposta in essere dal coniuge non proprietario del fondo. Il convenuto sicostituiva resistendo.Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda subordinata, dichiarandol’acquisto per usucapione ventennale ex articolo 1158 c.c. della quotaindivisa del 50% del terreno sito alla [OSCURATO:PERSONA], distinto al catastoterreni del Comune di Fondi al foglio 19, mappale 376, e dichiarando lanullità dell’atto di donazione stipulato il 21/09/1994.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; [OSCURATO:PERSONA] resisteva. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Roma, per quel che ancora rileva, rigettava il gravame,escludendo i presupposti di legge per la sospensione; riteneva infondate leeccezioni di incapacità testimoniale e affermava che l’usucapione si eramaturata tra gli anni 1960 e 1980 sulla quota del 50% pro-indiviso, conconseguente nullità della donazione, limitatamente alla parte usucapita.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. inprossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente non risulta prodotta dalla parte ricorrente nessunadocumentazione, né cartacea, né telematica, della dichiarata notificazionedella sentenza impugnata (la relazione di notificazione in questione non ènemmeno espressamente richiamata nell’indice dei documenti prodotti, inNumero registro generale 27511/2022Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 12561/2026Data pubblicazione 04/05/2026calce al ricorso); tuttavia, la prova di resistenza risulta soddisfatta,essendo stato il provvedimento notificato prodotto dalla controricorrente.1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 c.p.c. inrelazione agli artt. 1158, 1165 e 2941, co. 1, n. 1 c.c.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt.2700, 1165 e 2937 c.c. sostenendo che la dichiarazione contenutanell’atto pubblico avrebbe valore di piena prova e integrerebbe rinunciaall’usucapione nella parte in cui ha dato rilievo prevalente alle deposizionitestimoniali acquisite rispetto alla dichiarazione resa in atto pubblicocostituente piena prova fino a querela di falso.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 295 c.p.c., inrelazione al n. 3 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., per avere la Cortedisatteso l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione deiprocedimenti pendenti di spoglio e revocazione per ingratitudine, pursussistendone i presupposti. Allega il ricorrente che i tre giudizi si sonoconclusi con la pronuncia di sentenze l’una in contrasto con l’altra.4. Il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili.4.1. Circa la prima doglianza si osserva che la Corte d’Appello non è statainvestita della questione relativa alla sospensione della prescrizione ex art.2941, comma 1 c.c., né per l’effetto ha statuito alcunché al riguardo.Deve osservarsi che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, apena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la primavolta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione nontrattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio. Pertanto, ove unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -Numero registro generale 27511/2022Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 12561/2026Data pubblicazione 04/05/2026non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice dimerito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 2, n.2038 del 24/01/2019, Rv. 65225101; Sez. L, n. 18018 del 01/07/2024,Rv. 67185001).La controricorrente ha eccepito correttamente la novità della questione.In concreto, il ricorrente premettendo la ricostruzione dell’anno di coniugiodei propri genitori - 1963 - e dell’anno di acquisto del bene da parte delpadre - 1967 - oggetto di donazione al ricorrente nel 1994, richiama ladisciplina di cui all’art. 1165 c.c. per desumerne la violazione in relazioneall’art. 2941 comma 1 c.c. per mancata maturazione del termine prescrittodalla legge per l’usucapione in vigenza del matrimonio. Così facendo, ilricorrente introduce non solo un tema del tutto nuovo - in primo gradoaveva opposto alla domanda di usucapione la tolleranza - ma anche deltutto irrilevante ai fini della decisione.In punto di proprietà del bene donato, infatti, la Corte di appello afferma“quale che fosse il regime patrimoniale dei coniugi Pestillo - [OSCURATO:PERSONA](genitori dell’appellante [OSCURATO:PERSONA]) sta di fatto che - comecorrettamente accertato dal primo giudice sulla scorta delle acquisitedeposizioni testimoniali - la [OSCURATO:PERSONA] ha posseduto il terreno de quo utidomina ininterrottamente per oltre un ventennio tra gli anni ‘60 e gli anni’80.Peraltro, l’appellante non ha, né può avere giuridico interesse a dolersi delfatto che il primo giudice ha accertato l’acquisto per usucapione da parteNumero registro generale 27511/2022Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 12561/2026Data pubblicazione 04/05/2026della [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla quota indivisa del terreno de quo, anzichédell’intero immobile.Seppure con una motivazione stringata la Corte territoriale dà risalto adue elementi determinanti: l’usucapione è maturata in data anterioreall’atto di donazione, ragione per la quale il bene non poteva esserevalidamente donato né per l’intero, né per un mezzo indiviso dal padreessendo l’usucapione un modo di acquisto originario della proprietà i cuieffetti decorrono ex art. 1158 c.c. retroattivamente dal momento in cui èiniziato il possesso utile - non dal momento in cui si compie il termineventennale - fin dal giorno in cui è iniziato il possesso continuato, pacificoe non interrotto. Se ne desume che il motivo è comunque ancheinfondato.La giurisprudenza della Cassazione è granitica nel riconoscere efficaciadichiarativa, non costitutiva, alla sentenza che accerta l’usucapione che silimita a riconoscere il diritto già acquistato per effetto del possessoprotratto nel tempo. Ne consegue che al momento della donazione il padrenon era già più titolare del bene donato, usucapito dalla moglie tra gli anni60 e 80; gli atti dispositivi del proprietario originario dopo l’inizio delpossesso sono inefficaci.Nel caso di specie, il bene oggetto di controversia era di proprietàesclusiva del marito, atteso che, per i matrimoni contratti anteriormenteall’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (20 settembre1975), il regime patrimoniale legale era quello della separazione dei beni(artt. 215 ss. c.c., nel testo anteriore alla riforma), salvo diversaconvenzione, nella specie né allegata né documentata.La comunione legale tra coniugi, quale regime ordinario, è stata infattiintrodotta soltanto con la l. 19 maggio 1975, n. 151, entrata in vigore il20 settembre 1975. Poiché nel 1967 vigeva il regime di separazione deibeni, l’immobile acquistato durante il matrimonio appartenevaNumero registro generale 27511/2022Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 12561/2026Data pubblicazione 04/05/2026esclusivamente al coniuge che ne aveva effettuato l’acquisto. Lasuccessiva introduzione della comunione legale non si estende ai beniacquistati prima di tale data, salvo che i coniugi abbiano manifestato lavolontà di farvi rientrare anche i beni preesistenti (art. 228 disp. trans.c.c.).Nella specie, inoltre, in sede di atto notarile i coniugi avevano dichiaratoche i beni donati avevano natura strettamente personale e restavano,pertanto, esclusi da ogni comunione, legale o convenzionale.Ne consegue che legittimamente il padre del ricorrente ha dispostodell’immobile mediante atto di donazione in favore del figlio nel 1994, nonessendo ancora passata in giudicato la sentenza di accertamentodell’usucapione, maturata in epoca antecedente, ma ancora sub iudice.5. Il secondo motivo di ricorso - oltre a essere altresì inammissibile pernovità della questione - è infondato, richiamando la violazione di normedel tutto inconferenti sia rispetto alla soluzione della fattispecie, artt. 2937e 1165 c.c., sia rispetto alla formulazione del motivo che concerne ilsignificato della dichiarazione resa dalla madre in sede notarile,dichiarazione che il ricorrente assume essere equivalente a una rinuncia aldiritto di usucapire.La rinuncia all’usucapione non si presume, ma deve essere espressa einequivoca, poiché il riconoscimento dell’altrui proprietà, per interromperel’usucapione, deve essere chiaro, specifico e riferito al possesso, non alsemplice titolo.Nel caso di specie il fatto che la moglie del donante è comparsa nell’atto didonazione dal marito al figlio, dichiarando che il fondo donato è benepersonale del marito, concerne solo il titolo di acquisto del coniuge, maprescinde dal possesso esercitato dalla moglie, né contiene alcunaespressione di rinuncia al proprio eventuale diritto. Detta dichiarazionenon è resa con l’intenzione di regolare rapporti possessori, ma solo perNumero registro generale 27511/2022Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 12561/2026Data pubblicazione 04/05/2026confermare la natura personale del bene ai fini della donazione. Si trattaquindi di una dichiarazione meramente ricognitiva del titolo del marito chenon contiene alcuna volontà dispositiva, non riguarda il diritto realeeventualmente maturato dalla moglie, non interrompe l’usucapione giàmaturata, ed è pure esclusa l’ipotesi di una rinuncia espressa che nonrisulta dal testo dell’atto.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto espresso da Sez. 2,n. 17321 del 31/08/2015, Rv. 63621901, laddove afferma che èconfigurabile rinuncia tacita all'usucapione soltanto allorché sussistaincompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontàdel medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senzapossibilità di diversa interpretazione.In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenzadi merito che aveva escluso che la dichiarazione di disponibilità all'acquistodi un immobile, fatta dopo il decorso del termine per usucapire - comenella fattispecie in esame - potesse configurarsi come rinunciaall'usucapione, potendosi da essa desumere anche soltanto una volontàdel possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare ilcontenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito.L’apprezzamento di una tale incompatibilità non può essere sottratto algiudice del merito, il quale ha il pieno dominio delle emergenze di causaper esprimere un tale giudizio.6. Anche il terzo motivo è del tutto infondato.6.1 La sospensione necessaria secondo giurisprudenza consolidata (cfr. explurimis, Sez. 3, n. 27426 del 28/12/2009, Rv. 61083401) può esseredisposta, a norma dell'art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo"dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersiin detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossiaportata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causaNumero registro generale 27511/2022Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 12561/2026Data pubblicazione 04/05/2026pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quandouna situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunqueelemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorregarantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processoprincipale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto.Nel caso in esame, i giudizi contemporaneamente pendenti avevano aoggetto l’una un’azione possessoria nella quale si controverteva del poteredi fatto sulla cosa, questione del tutto autonoma dallo statuto proprietarioe l’altra la domanda di revocazione per ingratitudine della donazioneeseguita con atto per [OSCURATO:PERSONA] di Fondi (Rep. n. 18642, Raccoltan. 2921 del 21.09.1994) che si è conclusa con accoglimento delladomanda in prime cure, riformata in sede di appello - Corte di appello diRoma, sentenza n. 4003/2024, pubblicata il 5.06.2024 - pendente inCassazione - recante il n. r.g. 19374/24 - per ricorso promosso da PestilloGiovanni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale è stataformulata - in data 17/03/2025 - proposta ex art. 380bis. 1 c.p.c.Anche detto giudizio non ha ricadute sull’accertamento dell’acquisto perusucapione maturato prima della donazione contestata e sub iudice.7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquidaNumero registro generale 27511/2022Numero sezionale 1128/2026Numero di raccolta generale 12561/2026Data pubblicazione 04/05/2026in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso forfettario al15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore antistatario chene ha fatto richiesta.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civilein data 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci