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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31530/2026

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ilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Catania con provvedimento del 7 gennaio2026 rigettava l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni disalute proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX con prosecuzione in regime didetenzione domiciliare provvisoria per ragioni di salute.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge.Il condannato, infatti, non è stato messo in condizione di partecipareall’udienza svoltasi davanti al Tribunale di sorveglianza e ciò ha comportato unvulnus al diritto di difesa.2.2 Con il secondo motivo lamenta travisamento di persona e motivazionecontraddittoria.Il provvedimento fa, infatti, cenno alla pericolosità sociale dell’XXXXXXXXX,affermazione del tutto distonica rispetto al contesto, posto che il detenuto di cuisi tratta è XXXXXXXXXXXXX.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.La decisione assunta dal Tribunale non ha tenuto in considerazione tutti glielementi rilevanti fra cui l’età e l’effettiva praticabilità delle cure in ambitocarcerario e pertanto non è sorretta da una motivazione sufficiente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale A.M.

Fiore ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.Dall’esame degli atti, cui questa Corte è tenuta in ragione del principiosecondo cui n tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso percassazione, un «error in procedendo» ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)-cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolverela relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, cheresta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnatocontenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanzao la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01), il detenuto non risulta avere chiesto di partecipareall’udienza.Egli non era presente all’udienza e il difensore nulla ha eccepito, pertantonon può lagnarsi di nulla, non essendo la sua partecipazione necessaria : inquesto senso si è affermato che nell'ambito del procedimento di sorveglianza, sel'interessato si sia attivato nel richiedere l'audizione, essa diventa elementoindispensabile per la validità del procedimento, con la conseguenteconfigurabilità di una nullità di ordine generale, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett.c), sottoposta a regime intermedio per quanto attiene alla sua deducibilità erilevabilità, nel caso in cui non si dia seguito all'istanza (Cass., Sez. 1^,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28557; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2004, rv. 229653; Cass., Sez.4^ 10 dicembre 2002, Asole, rv. 22393; Cass., Sez. 1^, 19 marzo 1996,Grandieri).Conseguentemente, si è affermato che nell'ambito del procedimento disorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio delcondannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno cheegli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. (Sez. 1, n.1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di, Rv. 280299 - 01).In ogni caso, laddove, poi, ne avesse fatto richiesta e ciononostante non siastata disposta la sua tradizione, ovvero la sua partecipazione, tale omissioneavrebbe dovuto essere eccepita al difensore all’udienza davanti al Tribunale disorveglianza : in mancanza si deve ritenere intervenuta sanatoria della nullità.L'omessa partecipazione a distanza del condannato, che ne abbia fattorichiesta, all'udienza camerale dinanzi al tribunale di sorveglianza comporta unanullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., che deve ritenersi sanata in difetto di tempestiva denunzia da parte deldifensore ovvero di rilievo ad opera del collegio. (Sez. 1, n. 50456 del15/06/2018, Grimaldi, Rv. 274526 - 01).Posto che, come detto, da un lato non risulta che il detenuto avesse chiestodi presenziare e, dall’altro, nulla venne eccepito dalla difesa nel corsodell’udienza, l’eventuale vizio risulta - ove anche sussistente, ma non ve ne èprova - certamente sanato.2.

Il secondo motivo è infondato.E’ evidente che il riferimento nominativo ad altro detenuto è frutto di unerrore materiale, poiché invece tutti gli altri dati contenuti nel provvedimento,quali i precedenti e le patologie sofferte appartengono al ricorrente; dunque, ilriferimento a un diverso cognome è unicamente frutto di un errore che noninficia il percorso logico e argomentativo che ha portato alla decisione.3.

Il terzo motivo, inerente il difetto di una perspicua motivazione, èparimenti infondato.Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, commaprimo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannatosia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanticonseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non sipossa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operareun bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curatoe le esigenze di sicurezza della collettività. (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S.,Rv. 287692 - 01)In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica,il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni disalute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, ètenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinicipenitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nelcontesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della suadurata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso. (Sez. 1,n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 - 01)Il differimento della esecuzione della pena, anche nelle forme delladetenzione domiciliare, è possibile nel caso in cui lo stato di salute sia grave eincompatibile con la detezione; ovvero nel caso in cui, pur non essendo tale damettere il pericolo la vita, provochi delle sofferenze aggiuntive alla già pureafflittiva detenzione, tali da rendere la situazione carceraria degradante; ovveroche imponga trattamenti sanitari non attuabili agevolmente in condizionidetentive.Si può, quindi, addivenire all'accoglimento dell'istanza solo allorquando,effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione etenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoadvitam, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbecontraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che nederiverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa dellafattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura aglieffetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli statimorbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato dadeterminare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez. 1,n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01; Sez. 1, n. 27352del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep.2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132 - 01).La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete alTribunale di sorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarieo perizie acquisite nel corso dell’istruttoria, talché, quando non è indicata unaspecifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste allecensure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n.3262 del01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 32882 del24/06/2014, Lainà, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv.240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana,Rv. 197204; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, Rancadore, Rv.192698).Ora, il Tribunale di Catania, pur con concisa motivazione, ha valutato, inragione della relazione sanitaria, sia l’incompatibilità con lo stato di salute, sia lapraticabilità delle terapie in ambito carcerario o con invio in luogo di curaesterno; ha infatti, affermato che le condizioni generali di salute sono discrete enon manifestano particolari criticità e che le patologie croniche di cui risultaaffetto possono esser gestite facendo ricorso alle cure eventualmente praticabiliin ambito distrettuale.Per contro, il ricorrente non individua quali terapie necessarie non sianopraticabile in regime detentivo carcerario e confuta la motivazione conargomentazioni del tutto generiche.Anche il giudizio sulla pericolosità è piuttosto contratto, ma, in ogni caso,laddove non vi sia una situazione di salute che consenta il differimento dellaesecuzione, la valutazione della pericolosità sociale e il bilanciamento deicontrapposti interessi non sono necessari.Il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presuppostodell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto puòdisporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinviodell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga chel'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo siaprevalente rispetto a quella di tutela della salute» (Sez. 1, n. 21355 del01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225).Dunque, in difetto dei presupposti per disporre il rinvio dell’esecuzione nonviene in discussione la concedibilità o meno della detenzione domiciliare.4.

Per le già indicate ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania con provvedimento del 7 gennaio2026 rigettava l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni disalute proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX con prosecuzione in regime didetenzione domiciliare provvisoria per ragioni di salute.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge.Il condannato, infatti, non è stato messo in condizione di partecipareall’udienza svoltasi davanti al Tribunale di sorveglianza e ciò ha comportato unvulnus al diritto di difesa.2.2 Con il secondo motivo lamenta travisamento di persona e motivazionecontraddittoria.Il provvedimento fa, infatti, cenno alla pericolosità sociale dell’XXXXXXXXX,affermazione del tutto distonica rispetto al contesto, posto che il detenuto di cuisi tratta è XXXXXXXXXXXXX.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.La decisione assunta dal Tribunale non ha tenuto in considerazione tutti glielementi rilevanti fra cui l’età e l’effettiva praticabilità delle cure in ambitocarcerario e pertanto non è sorretta da una motivazione sufficiente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale A.M. Fiore ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.Dall’esame degli atti, cui questa Corte è tenuta in ragione del principiosecondo cui n tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso percassazione, un «error in procedendo» ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)-cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolverela relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, cheresta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnatocontenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanzao la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01), il detenuto non risulta avere chiesto di partecipareall’udienza.Egli non era presente all’udienza e il difensore nulla ha eccepito, pertantonon può lagnarsi di nulla, non essendo la sua partecipazione necessaria : inquesto senso si è affermato che nell'ambito del procedimento di sorveglianza, sel'interessato si sia attivato nel richiedere l'audizione, essa diventa elementoindispensabile per la validità del procedimento, con la conseguenteconfigurabilità di una nullità di ordine generale, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett.c), sottoposta a regime intermedio per quanto attiene alla sua deducibilità erilevabilità, nel caso in cui non si dia seguito all'istanza (Cass., Sez. 1^,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28557; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2004, rv. 229653; Cass., Sez.4^ 10 dicembre 2002, Asole, rv. 22393; Cass., Sez. 1^, 19 marzo 1996,Grandieri).Conseguentemente, si è affermato che nell'ambito del procedimento disorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio delcondannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno cheegli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. (Sez. 1, n.1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di, Rv. 280299 - 01).In ogni caso, laddove, poi, ne avesse fatto richiesta e ciononostante non siastata disposta la sua tradizione, ovvero la sua partecipazione, tale omissioneavrebbe dovuto essere eccepita al difensore all’udienza davanti al Tribunale disorveglianza : in mancanza si deve ritenere intervenuta sanatoria della nullità.L'omessa partecipazione a distanza del condannato, che ne abbia fattorichiesta, all'udienza camerale dinanzi al tribunale di sorveglianza comporta unanullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., che deve ritenersi sanata in difetto di tempestiva denunzia da parte deldifensore ovvero di rilievo ad opera del collegio. (Sez. 1, n. 50456 del15/06/2018, Grimaldi, Rv. 274526 - 01).Posto che, come detto, da un lato non risulta che il detenuto avesse chiestodi presenziare e, dall’altro, nulla venne eccepito dalla difesa nel corsodell’udienza, l’eventuale vizio risulta - ove anche sussistente, ma non ve ne èprova - certamente sanato.2. Il secondo motivo è infondato.E’ evidente che il riferimento nominativo ad altro detenuto è frutto di unerrore materiale, poiché invece tutti gli altri dati contenuti nel provvedimento,quali i precedenti e le patologie sofferte appartengono al ricorrente; dunque, ilriferimento a un diverso cognome è unicamente frutto di un errore che noninficia il percorso logico e argomentativo che ha portato alla decisione.3. Il terzo motivo, inerente il difetto di una perspicua motivazione, èparimenti infondato.Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, commaprimo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannatosia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanticonseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non sipossa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operareun bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curatoe le esigenze di sicurezza della collettività. (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S.,Rv. 287692 - 01)In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica,il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni disalute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, ètenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinicipenitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nelcontesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della suadurata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso. (Sez. 1,n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 - 01)Il differimento della esecuzione della pena, anche nelle forme delladetenzione domiciliare, è possibile nel caso in cui lo stato di salute sia grave eincompatibile con la detezione; ovvero nel caso in cui, pur non essendo tale damettere il pericolo la vita, provochi delle sofferenze aggiuntive alla già pureafflittiva detenzione, tali da rendere la situazione carceraria degradante; ovveroche imponga trattamenti sanitari non attuabili agevolmente in condizionidetentive.Si può, quindi, addivenire all'accoglimento dell'istanza solo allorquando,effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione etenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoadvitam, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbecontraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che nederiverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa dellafattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura aglieffetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli statimorbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato dadeterminare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez. 1,n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01; Sez. 1, n. 27352del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep.2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132 - 01).La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete alTribunale di sorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarieo perizie acquisite nel corso dell’istruttoria, talché, quando non è indicata unaspecifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste allecensure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n.3262 del01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 32882 del24/06/2014, Lainà, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv.240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana,Rv. 197204; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, Rancadore, Rv.192698).Ora, il Tribunale di Catania, pur con concisa motivazione, ha valutato, inragione della relazione sanitaria, sia l’incompatibilità con lo stato di salute, sia lapraticabilità delle terapie in ambito carcerario o con invio in luogo di curaesterno; ha infatti, affermato che le condizioni generali di salute sono discrete enon manifestano particolari criticità e che le patologie croniche di cui risultaaffetto possono esser gestite facendo ricorso alle cure eventualmente praticabiliin ambito distrettuale.Per contro, il ricorrente non individua quali terapie necessarie non sianopraticabile in regime detentivo carcerario e confuta la motivazione conargomentazioni del tutto generiche.Anche il giudizio sulla pericolosità è piuttosto contratto, ma, in ogni caso,laddove non vi sia una situazione di salute che consenta il differimento dellaesecuzione, la valutazione della pericolosità sociale e il bilanciamento deicontrapposti interessi non sono necessari.Il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presuppostodell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto puòdisporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinviodell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga chel'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo siaprevalente rispetto a quella di tutela della salute» (Sez. 1, n. 21355 del01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225).Dunque, in difetto dei presupposti per disporre il rinvio dell’esecuzione nonviene in discussione la concedibilità o meno della detenzione domiciliare.4. Per le già indicate ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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