CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19129/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]e, per essa, dalla [OSCURATO:SOCIETA] management rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Leonardo [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza berberini 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N 3/2007 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Udine , n. 5 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione del difensore del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.e che pur provenendo da difensore sprovvisto del potere di accettare , l’accettazione può esser apprezzata come consenso all’integrale compensazione delle spese di lite, richiesta dalla ricorrente;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 24/01/