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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 21060/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente Oggetto: CONTRATTO D'OPERA Ad.01/07/2025 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3133/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3815/2019 depositata il 07/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma - nella causa promossa a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei compensi per attività stragiudiziale che il ricorrente assumeva di avere svolto relativamente alla stipula di un contratto di locazione di un capannone industriale, di proprietà degli ingiunti - ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’opposizione proposta dagli stessi ingiunti.

La Corte di merito, sulla base delle prove assunte, ha ritenuto che l’avvocato non avesse dato prova dell’incarico professionale.

Per la cassazione della sentenza il professionista ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso la Giovannetti nonché Carlo e [OSCURATO:PERSONA] (figli del defunto Raffaele) Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 C on il primo motivo , denunziandosi la violazione dell’art.1350 cc, sicensura la sentenza, per avere la Corte d’appello posto l’accento sulla mancanza di contratto scritto, non considerando che il conferimento di incarico professionale non richiede alcuna forma.

Il motivo è infondato, perché non si rinviene, nella decisione impugnata, nessuna affermazione con cui si riconosca che il contratto di incarico professionale richiede la forma scritta.

Invero, la ratio decidendi si sviluppa tutta sul piano della ricostruzione del fatto.

La Corte di merito ha ritenuto non raggiunta la prova sulla base della valutazione della deposizione deitesti e non già per mancanza di forma del contratto di mandato.

Il motivo strumentalizza un passaggio isolato a pag. 3della sentenza, senza considerare che la Corte –come bene evidenziato in controricorso – aveva utilizzato la disgiunzione “o”. 2 Con il secondo motivo– rubricato come violazione dell’art.116 cpc in relazione agli artt. 6 del DM n. 127/2004, 2233 e 1350 cc - è censurata la valutazione delle prove da parte della Corte d’appello; Il motivo è infondato in quanto interamente articolato in fattoe in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie .

È stato precisato al riguardo (cfr. Cass. 19 gennaio 2021, n. 825; Cass. 3 novembre 2020, n. 24395; ed altre) che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali.

Nemmeno può sostenersi che l’errata lettura dei documenti processuali avrebbe determinato anche una violazione delle norme applicabili nella fattispecie.

In particolare, sono richiamati, nella rubrica del motivo, l’art. 6 del d.m. 127 del 2004 e l’art. 2233 c.c. sul diritto al compenso in favore del professionista.

Questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004). 3 Il terzo motivo– con cui si denunzia nullità della sentenza ex art. 132 comma 2 n. 4 cpc per irriducibile contraddittorietà della motivazione- è invece fondato.

Sussiste infatti la denunziata anomalia motivazionale consistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. n. 22598/2016; n. 7090/2022; v. anche SSUU n. 8053/2014).

In particolare, la irriducibile contraddizione consiste in ciò: da un lato la Corte d’appello ha negato l’esistenza dell’incarico professionale; dall’altro ha riconosciuto che il legale svolse le funzione di mero tramite “tra il legale della nuova società interessata alla locazione dell’immobile [...] e i proprietari del bene”; nel riconoscere tale ruolo all’avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non è neanche adombrata, da parte della Corte d’appello, l’eventualità che tale ingerenza del legale sia avvenuta per iniziativa unilaterale del medesimo, ammettendosi invece che fu il legale di controparte a trasmettere all’attuale ricorrente la bozza del nuovo contratto.

La sentenza poi allude alla “cessazione di ogni rapporto fra le parti, in conseguenza di un nuovo mandato ad altro avvocato”: ora, il concetto di cessazione e quello di nuovo mandato presuppongono logicamente l’esistenza di un rapporto precedente, che la Corte di merito invece nega in via assoluta, laddove la ricostruzione in fatto, così come operata dalla corte capitolina, lascerebbe trasparire semmai una problematica diversa, riguardante il quantum della pretesa in rapporto alle prestazioni effettivamente svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] prima dell’incarico al nuovo legale.

Il denunziato vizio comporta pertanto la cassazione della sentenze e nuovo esame.

In conclusione, è accolto il terzo motivo, sono rigettati i restanti.

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il terzo motivo; rigetta i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente Oggetto: CONTRATTO D'OPERA Ad.01/07/2025 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3133/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3815/2019 depositata il 07/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma - nella causa promossa a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei compensi per attività stragiudiziale che il ricorrente assumeva di avere svolto relativamente alla stipula di un contratto di locazione di un capannone industriale, di proprietà degli ingiunti - ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’opposizione proposta dagli stessi ingiunti. La Corte di merito, sulla base delle prove assunte, ha ritenuto che l’avvocato non avesse dato prova dell’incarico professionale. Per la cassazione della sentenza il professionista ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso la Giovannetti nonché Carlo e [OSCURATO:PERSONA] (figli del defunto Raffaele) Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 C on il primo motivo , denunziandosi la violazione dell’art.1350 cc, sicensura la sentenza, per avere la Corte d’appello posto l’accento sulla mancanza di contratto scritto, non considerando che il conferimento di incarico professionale non richiede alcuna forma. Il motivo è infondato, perché non si rinviene, nella decisione impugnata, nessuna affermazione con cui si riconosca che il contratto di incarico professionale richiede la forma scritta. Invero, la ratio decidendi si sviluppa tutta sul piano della ricostruzione del fatto. La Corte di merito ha ritenuto non raggiunta la prova sulla base della valutazione della deposizione deitesti e non già per mancanza di forma del contratto di mandato. Il motivo strumentalizza un passaggio isolato a pag. 3della sentenza, senza considerare che la Corte –come bene evidenziato in controricorso – aveva utilizzato la disgiunzione “o”. 2 Con il secondo motivo– rubricato come violazione dell’art.116 cpc in relazione agli artt. 6 del DM n. 127/2004, 2233 e 1350 cc - è censurata la valutazione delle prove da parte della Corte d’appello; Il motivo è infondato in quanto interamente articolato in fattoe in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie . È stato precisato al riguardo (cfr. Cass. 19 gennaio 2021, n. 825; Cass. 3 novembre 2020, n. 24395; ed altre) che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. Nemmeno può sostenersi che l’errata lettura dei documenti processuali avrebbe determinato anche una violazione delle norme applicabili nella fattispecie. In particolare, sono richiamati, nella rubrica del motivo, l’art. 6 del d.m. 127 del 2004 e l’art. 2233 c.c. sul diritto al compenso in favore del professionista. Questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004). 3 Il terzo motivo– con cui si denunzia nullità della sentenza ex art. 132 comma 2 n. 4 cpc per irriducibile contraddittorietà della motivazione- è invece fondato. Sussiste infatti la denunziata anomalia motivazionale consistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. n. 22598/2016; n. 7090/2022; v. anche SSUU n. 8053/2014). In particolare, la irriducibile contraddizione consiste in ciò: da un lato la Corte d’appello ha negato l’esistenza dell’incarico professionale; dall’altro ha riconosciuto che il legale svolse le funzione di mero tramite “tra il legale della nuova società interessata alla locazione dell’immobile [...] e i proprietari del bene”; nel riconoscere tale ruolo all’avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non è neanche adombrata, da parte della Corte d’appello, l’eventualità che tale ingerenza del legale sia avvenuta per iniziativa unilaterale del medesimo, ammettendosi invece che fu il legale di controparte a trasmettere all’attuale ricorrente la bozza del nuovo contratto. La sentenza poi allude alla “cessazione di ogni rapporto fra le parti, in conseguenza di un nuovo mandato ad altro avvocato”: ora, il concetto di cessazione e quello di nuovo mandato presuppongono logicamente l’esistenza di un rapporto precedente, che la Corte di merito invece nega in via assoluta, laddove la ricostruzione in fatto, così come operata dalla corte capitolina, lascerebbe trasparire semmai una problematica diversa, riguardante il quantum della pretesa in rapporto alle prestazioni effettivamente svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] prima dell’incarico al nuovo legale. Il denunziato vizio comporta pertanto la cassazione della sentenze e nuovo esame. In conclusione, è accolto il terzo motivo, sono rigettati i restanti. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il terzo motivo; rigetta i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio. Cos
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