CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2021
Cassazione n. 24620/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 20 aprile 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA], reato contestato come commesso in concorso con altri soggetti separatamente giudicati all'interno della casa circondariale di Cuneo, dove autori del fatto e persona offesa erano detenuti. 2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha articolato un motivo unico, lamentando contraddittorietà della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti 6)11 generiche ed al trattamento sanzionatorio. In ordine a questi aspetti, la sentenza impugnata ha valorizzato la causale di odio razziale e supremazia etnica ritenute alla base della decisione, mentre, tra gli altri soggetti inizialmente individuati come autori del fatto (poi assolti con sentenza definitiva) vi era anche un italiano. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, giacché la motivazione sarebbe congrua e non contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 1. Effettivamente, come sostiene il ricorrente, che all'origine dell'aggressione ai danni della persona offesa vi fossero ragioni di odio razziale non emerge né dalla motivazione della sentenza impugnata, né da quella di primo grado, sicché il riferimento alla predetta causale deve ritenersi congetturale. Tuttavia ciò non conduce all'accoglimento del ricorso, accoglimento che postulerebbe che l'odio razziale fosse l'unica ragione sulla base della quale la Corte di merito avesse adottato le proprie scelte sanzionatorie. Ma così non è. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, quella dell'odio razziale è solo una delle due rationes decidendi della reiezione del beneficio, tenuto conto che la statuizione fonda anche sulle numerose condotte illecite già registrate a carico del prevenuto, da sole sufficienti a giustificare la negazione del trattamento di favore, e non contestate dal ricorrente. Circa l'individuazione della pena base, la sorte del ricorso non è dissimile, giacché la pena irrogata è stata giustificata non già sulla scorta delle motivazioni alla base dell'aggressione, ma sulla base delle modalità della condotta (data l'aggressione di più persone contro uno), della gravità delle lesioni e della pericolosità sociale dell'imputato legata ai suoi numerosi precedenti. Solo per quanto concerne l'aumento nella misura massima per la circostanza aggravante delle più persone riunite, la Corte di merito ha ricollegato la coralità della condotta alla volontà di affermare la supremazia del gruppo etnico di appartenenza, ma tale passaggio argomentativo — in sé fondato su un dato, come detto, congetturale — si affianca a quello più generale fondato sui parametri negativi relativi alle modalità del fatto, alla gravità delle lesioni ed alla personalità dell'imputato, sicché la tenuta della decisione non appare minata. La motivazione, tuttavia, va corretta, espungendo il riferimento alla anzidetta causale dell'aggressione che, almeno secondo quanto si evince dalle sentenze di merito, non è stata accertata nei sensi sostenuti dalla Corte territoriale. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento