CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 37877/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2020, la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 25 settembre 2019, negava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli, di mesi sei di reclusione, per il delitto contestatogli ai sensi dell'art. 424 cod. pen.. La mancata concessione del beneficio aveva costituito l'unico oggetto della sentenza di annullamento (che aveva rilevato l'omessa motivazione sul punto della sentenza allora impugnata, nonostante il fatto che la misura della pena non lo impedisse e vi fosse stata richiesta in tal senso della difesa). La Corte di merito, in sede di rinvio, aveva, come si è detto, negato il beneficio osservando come non fosse possibile formulare il necessario giudizio prognostico favorevole - di futura astensione dell'imputato dal commettere nuovi reati - in considerazione delle plurime condotte consumate dal prevenuto a danno dell'autovettura della persona offesa, autovettura che l'imputato aveva, infine, incendiato (concretando così il delitto oggi contestatogli), e tenendo anche conto della gravità del fatto e del pericolo cagionato, nonché delle due precedenti condanne patite dal prevenuto in relazione ad una delle quali questi aveva già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi con i quali deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Non rispondeva, innanzitutto, al vero una delle ragioni esposte dalla Corte, il fatto che i motivi a delinquere fossero risibili, posto che gli schiamazzi provenienti dall'oratorio (la persona offesa era un religioso) recavano, invece, grave molestia alla figlia del prevenuto, in precarie condizioni di salute. Il precedente danneggiamento dei tergicristalli dell'autovettura non poteva essere considerato un fatto grave. Le due precedenti condanne non erano ostative. La più risalente poi aveva determinato solo una pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. La Corte distrettuale ha motivato, con le argomentazioni in fatto sopra riportate che risultano prive di manifesti vizi logici, l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole circa la futura astensione d'imputato, odierno ricorrente, dal commettere nuovi reati. Non potendo, questa Corte, come giudice di legittimità, operare una rivisitazione del fatto secondo i diversi criteri di giudizio assunti dalla difesa, non può che considerare inammissibile il ricorso anche rilevando come lo stesso non affronti tutte le ragioni poste dalla Corte di merito a fondamento del proprio giudizio sul punto: l'indubbia gravità dell'accaduto (l'incendio della vettura della persona offesa) e la pericolosità del prevenuto desunta da tale condotta e dalle due precedenti condanne patite (seppure non di per sé impeditive perché una sola a pena detentiva, condizionalmente sospesa). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei richiedente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 settembre 2021. Il Consigliere estensore