CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla nota spese, con cui ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.i.p. del Tribunale di Siena in data 5 febbraio 2020, per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., confermava il _giudizio di responsabilità rideterminando la misura della pena per effetto del riconosciuto vizio parziale di mente. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine all'accertamento della capacità di intendere e volere dell'imputato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Dall'esame degli atti risulta che la sentenza della Corte d'appello è stata pronunciata in data 18 marzo 2021, con fissazione del termine di giorni 90 per il deposito della motivazione; il decorso del termine di 45 giorni per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. è iniziato il 17 giugno 2021, sicché entro il 31 luglio 2021 (che cadeva di sabato, senza che ciò potesse comportare alcun differimento del termine: Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 - 0; Sez. 4, n. 36046 del 09/07/2015, Agasi, Rv. 264413 - 0; Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010, G., Rv. 248373 - 0) doveva essere depositato il ricorso per cassazione. Dal timbro apposto sull'originale del ricorso, risulta che l'impugnazione è stata proposta il 25 agosto 2021 e, quindi, senza il rispetto dei termini. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori